Codice Civile art. 2330 - Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società 1 .Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società 1. [I]. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 23292. [II]. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società. [III]. L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro. [IV]. Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299.
[1] Articolo sostituito dall' art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 , con effetto dal 1° gennaio 2004. La legge ha modificato l’intero capo V, ed è stata poi modificata e integrata dal d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, la cui disciplina transitoria è dettata dall'art. 6. Il testo dell'articolo, come modificato dall'art. 3 del d.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, e successivamente dall'art. 32 della l. 24 novembre 2000, n. 340, recitava: «l notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro trenta giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei decimi in danaro e, per i conferimenti di beni in natura o di crediti, la relazione indicata nell'articolo 2343, nonché le eventuali autorizzazioni richieste per la costituzione della società. Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito dell'atto costitutivo e degli allegati nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori ad eseguirlo. L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell'atto imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro. - Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo decorrono dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese. Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299». [2] Comma modificato dall'art. 3, comma 1-quinquies, del d.l 14 dicembre 2018, n. 135, conv., con modif., nella l. 11 febbraio 2019, n.12, in vigore dal 15 dicembre 2018, che ha sostituito le parole «entro dieci giorni» alle seguenti «entro venti giorni». Ai sensi del medesimo comma, la presente disposizione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 12, cit. InquadramentoL'articolo in commento è stato significativamente inciso dalla l. n. 340/2000 che ha soppresso il giudizio di omologazione del tribunale in sede di costituzione (che permane, sia pure in via residuale, sulle modifiche dell'atto costitutivo), attribuendo il controllo di legalità formale e sostanziale, in via esclusiva, al notaio richiesto di redigere l'atto. Al contrario, la riforma del diritto societario ha modificato la norma per aspetti marginali, quali la riduzione del termine entro il quale il notaio deve provvedere al deposito dell'atto presso il registro delle imprese e la abolizione della facoltà dei soci di ottenere la condanna degli amministratori ad eseguire il deposito in caso di inerzia del notaio (e degli stessi amministratori). Il procedimento descritto nell'art. 2330 si articola in tre fasi: il controllo notarile, il deposito dell'atto presso l'ufficio del registro delle imprese e l'iscrizione della società (Corvese, 661). Il controllo del notaioLa maggioranza degli autori ritiene che il controllo notarile coincida integralmente con quello già eseguito dal tribunale antecedentemente al 2000: in tale prospettiva si evidenzia come il legislatore è intervenuto solo per semplificare e rendere più rapide le procedure attribuendo al notaio un ruolo più incisivo, ma senza modificare l'intensità dei controlli necessari (Ibba, 323; Morera, 21; Laurini, 107). Secondo altra parte della dottrina, invece, il controllo del notaio avrebbe un perimetro più ristretto di quello del tribunale in sede di omologa non attenendo alla verifica dell'adempimento delle condizioni richieste dalla legge per la costituzione della società (Sciuto, 1227; Salafia, 8). Il controllo del notaio ha ad oggetto la validità dell'atto e la sussistenza dei suoi presupposti nonché il rispetto dei requisiti per l'iscrivibilità dell'atto costitutivo nel registro delle imprese (Capo, 28). Al notaio, dunque, è attribuito un controllo sulla legalità formale e sostanziale dell'atto: egli dovrà rifiutarsi di ricevere atti costitutivi e statuti contenenti clausole contrastanti con l'ordine pubblico, il buon costume e con norme imperative della disciplina della società (Campobasso, 163). Il deposito presso il registro delle imprese. L'iscrizione della societàIl notaio, se poi ritiene sussistere le condizioni di legge, richiede, contestualmente al deposito dell'atto - da eseguirsi, a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 1-quinquies, del d.l 14 dicembre 2018, n. 135, conv., con modif., nella l. 11 febbraio 2019, n.12, in vigore dal 15 dicembre 2018, entro il termine di dieci giorni (e non più venti) - , l'iscrizione nel registro delle imprese, il quale a sua volta, prima di procedere all'iscrizione, dovrà verificare solo la regolarità formale della documentazione ricevuta. Sono, comunque, legittimati a richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese anche gli amministratori e in via residuale i soci. Il procedimento di costituzione della società si conclude con l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrizione che deve essere richiesta contestualmente al deposito dell'atto costitutivo (Corvese, 665). BibliografiaAvagliano, art. 2332, in Comm. 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