Codice Civile art. 2334 - Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori (1).

Guido Romano

Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori (1).

[I]. Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a trenta giorni (2) per fare il versamento prescritto dal secondo comma dell'articolo 2342.

[II]. Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte.

[III]. Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal primo comma del presente articolo, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare.

(1) Articolo sostituito dall' art. 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6 , con effetto dal 1° gennaio 2004. La legge ha modificato l’intero capo V, ed è stata poi modificata e integrata dal d.lg 6 febbraio 2004, n. 37, la cui disciplina transitoria è dettata dall'art. 6. Il testo dell'articolo era il seguente: «[I]. Raccolte le sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore ad un mese per fare il versamento prescritto dal n. 2 dell'articolo 2329. [II] Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i promotori si avvalgano di ques t'ultima facoltà, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli avevano sottoscritte. [III]. Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal n. 2 dell'articolo 2329, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare».

(2) V. Avviso di rettifica in G.U. 4 luglio 2003, n. 153.

Inquadramento

Le operazioni descritte dall'articolo in commento, alla cui iniziativa sono chiamati i promotori, costituiscono atti di esecuzione del contratto di società (Galgano, 175).

Bibliografia

Bertuzzi, Della costituzione per pubblica sottoscrizione, in Società per azioni: costituzione, patti parasociali, conferimenti (artt. 2325-2345 c.c.), Milano, 2004; Dolmetta, sub artt. 2333-2336, in Comm. Niccolini-Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004; Ferrara-Corsi, Gli imprenditori e la società, Milano, 2011.

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