Codice Civile art. 2335 - Assemblea dei sottoscrittori (1).Assemblea dei sottoscrittori (1). [I]. L'assemblea dei sottoscrittori: 1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società; 2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto; 3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori; 4) nomina gli amministratori ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza (2) e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (3). [II]. L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori. [III]. Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti. [IV]. Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori. (1) Articolo sostituito dall' art. 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6 , con effetto dal 1° gennaio 2004. La legge ha modificato l’intero capo V, ed è stata poi modificata e integrata dal d.lg 6 febbraio 2004, n. 37, la cui disciplina transitoria è dettata dall'art. 6. Il testo dell'articolo era il seguente: «[I]. L'assemblea dei sottoscrittori: 1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società ; 2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo; 3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori; 4) nomina gli amministratori e i membri del collegio sindacale. [II]. L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori. [III]. Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole dell a maggioranza dei presenti. [IV]. Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori» (2) Le parole «ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza» sono state sostituite alle parole «, i membri del collegio sindacale» dall'art. 5 1d) d.lg. 6 febbraio 2004, n. 37 che ha modificato l''art. 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6. (3) L’art. 37, comma 2, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39 ha sostituito le parole «cui è demandato il controllo contabile» con le parole «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti». InquadramentoL'assemblea dei sottoscrittori accerta l'esistenza delle condizioni per la costituzione, delibera il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, la riserva di partecipazioni agli utili a favore dei promotori, nomina gli amministratori, sindaci e revisori. Alcuni autori ritengono che la nomina degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo sia indefettibilmente rimessa alla competenza dell'assemblea e non possa essere contenuta nel programma (Bertuzzi, 120; contra Dolmetta, 110). BibliografiaBertuzzi, Della costituzione per pubblica sottoscrizione, in Società per azioni: costituzione, patti parasociali, conferimenti (artt. 2325-2345 c.c.), Milano, 2004; Dolmetta, sub artt. 2333-2336, in Comm. Niccolini-Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004; Ferrara-Corsi, Gli imprenditori e la società, Milano, 2011. |