Codice Civile art. 2335 - Assemblea dei sottoscrittori (1).

Guido Romano

Assemblea dei sottoscrittori (1).

[I]. L'assemblea dei sottoscrittori:

1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;

2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto;

3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;

4) nomina gli amministratori ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza (2) e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (3).

[II]. L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori.

[III]. Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

[IV]. Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.

(1) Articolo sostituito dall' art. 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6 , con effetto dal 1° gennaio 2004. La legge ha modificato l’intero capo V, ed è stata poi modificata e integrata dal d.lg 6 febbraio 2004, n. 37, la cui disciplina transitoria è dettata dall'art. 6. Il testo dell'articolo era il seguente: «[I]. L'assemblea dei sottoscrittori: 1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società ; 2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo; 3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori; 4) nomina gli amministratori e i membri del collegio sindacale. [II]. L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori. [III]. Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole dell a maggioranza dei presenti. [IV]. Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori»

(2) Le parole «ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza» sono state sostituite alle parole «, i membri del collegio sindacale» dall'art. 5 1d) d.lg. 6 febbraio 2004, n. 37 che ha modificato l''art. 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6.

(3) L’art. 37, comma 2, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39 ha sostituito le parole «cui è demandato il controllo contabile» con le parole «incaricato di effettuare la revisione legale dei conti».

Inquadramento

L'assemblea dei sottoscrittori accerta l'esistenza delle condizioni per la costituzione, delibera il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, la riserva di partecipazioni agli utili a favore dei promotori, nomina gli amministratori, sindaci e revisori. Alcuni autori ritengono che la nomina degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo sia indefettibilmente rimessa alla competenza dell'assemblea e non possa essere contenuta nel programma (Bertuzzi, 120; contra Dolmetta, 110).

Bibliografia

Bertuzzi, Della costituzione per pubblica sottoscrizione, in Società per azioni: costituzione, patti parasociali, conferimenti (artt. 2325-2345 c.c.), Milano, 2004; Dolmetta, sub artt. 2333-2336, in Comm. Niccolini-Stagno d'Alcontres, Napoli, 2004; Ferrara-Corsi, Gli imprenditori e la società, Milano, 2011.

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