Codice Civile art. 2366 - Formalità per la convocazione (1).

Guido Romano

Formalità per la convocazione (1).

[I]. L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (2).

[II]. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali (3).

[III]. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

[IV]. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato (4).

[V]. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

(1) Articolo sostituito dall' art. 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6 , con effetto dal 1° gennaio 2004. La legge ha modificato l’intero capo V, ed è stata poi modificata e integrata dal d.lg 6 febbraio 2004, n. 37, la cui disciplina transitoria è dettata dall'art. 6.

(2) L'art. 1 d.lg, 18 giugno 2012, n. 91 ha sostituito le parole «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso ai mercato del capitale di rischio, l'assemblea è convocata dagli amministratori » con le parole «L'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione». Tale modifica si applica, ai sensi dell'art. 5 dello stesso d.lg., alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013. Precedentemente l'art. 1, comma 1, d.lg. 27 gennaio 2010 n. 27, aveva inserito le parole: «Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso ai mercato del capitale di rischio,»

(3) L'art. 1, comma 1, del d.lg. 27 gennaio 2010 n. 27 ha aggiunto le parole «Per le società, diverse dalle società cooperative; che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali» poi modificate dall'art. 1 d.lg. 18 giugno 2012, n. 91 che ha soppresso le parole «, diverse dalle società cooperative,». Tale ultima modifica si applica, ai sensi dell'art. 5 dello stesso d.lg., alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1° gennaio 2013. Inoltre, il periodo «Se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale» era stato precedentemente aggiunto dall'art. 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall'art. 5 1m) d.lg. 6 febbraio 2004, n. 37.

(4) L'art. 1, comma 1, del d.lg. 27 gennaio 2010 n. 27, ha sostituito la parola «suddette», con le parole «previste per la convocazione,».

Inquadramento

La possibilità che l'assemblea di una società per azioni assuma le deliberazioni è subordinata al rispetto di un procedimento articolato in una pluralità di fasi che prende le mosse dalla convocazione e si conclude con la proclamazione dei risultati della votazione (Tucci 1525, Serra, 54). Il metodo collegiale ha funzione «ponderatoria» in quanto consente un rafforzamento delle opinioni tramite il dibattito assembleare, nella tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello ad una gestione oculata dell'impresa sociale (Grippo Bolognesi, in Tr. Res., 2011, 37).

Il procedimento assembleare, di cui la discussione rappresenta un momento saliente, pur essendo imposto a protezione dei singoli soci, è finalizzato anche alla tutela di un'esigenza di carattere generale, operando come strumento delle minoranze societarie, con la conseguenza che l'articolazione e la disciplina del procedimento medesimo sono sottratte alla disponibilità dei soci, e che le regole di esso implicano per ciascuno degli intervenuti il diritto di poter esprimere, in contraddittorio con gli altri, la propria opinione, al fine di orientare, nel senso da lui auspicato, la decisione finale (Cass. n. 14554/2008; Trib. Modena, 24 febbraio 2012, Banca, borsa, tit. cred., 2013, II, 427).

Proprio perché la norma protegge il diritto ad intervenire in assemblea, è legittimato ad impugnare la deliberazione anche il socio che, in ragione dell'entità della partecipazione al capitale sociale, non sarebbe in grado di opporsi all'approvazione di quella delibera (Trib. Roma, 17 ottobre 2016).

In ragione dell'attuale emergenza epidemiologica, l'avviso di convocazione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, delle società di capitali e delle società cooperative e mutue assicuratrici che si svolgeranno entro il 31 luglio 2021, anche in deroga alle previsioni statutarie, può prevedere che: 1) il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza e, nelle società a responsabilità limitata in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 4, c.c., anche mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto; 2) l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione; 3) l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio verbalizzante.

Il termine per l'utilizzo di tali procedure semplificate per lo svolgimento delle assemblee, previsto dall'art. 106, comma 7, del d.l. n. 18/2020, è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2024 in forza dell'art. 11, comma 2, l. n. 21/2024.

I soggetti legittimati alla convocazione

Il procedimento assembleare prende avvio con la convocazione della quale la norma in commento fornisce una dettagliata disciplina condizionante la validità delle deliberazioni assunte al termine della assemblea (Tucci 1527).

Secondo il primo comma dell'articolo in commento, l'assemblea è convocata dall'amministratore unico, dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione ai quali compete il compito di predisporre l'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare (Bertolotti 67).

Allorquando sia previsto un sistema di amministrazione collegiale, la convocazione dell'assemblea richiede una deliberazione del consiglio di amministrazione non potendo procedervi il singolo componente dell'organo gestorio (Campobasso 317, Serra, 80). Peraltro, si ammette una delega del potere di convocare l'assemblea al comitato esecutivo o ad uno degli amministratori (Tucci 1529, Serra, 81)

La convocazione dell'assemblea dei soci deve essere deliberata collegialmente (Cass. n. 3422/1977). Alcune decisioni, però, ritenevano che la deliberazione assunta dall'assemblea convocata da uno solo dei componenti del consiglio di amministrazione, in assenza di previa deliberazione del consiglio, è annullabile (Cass. n. 3422/1977, cit.; Trib. Roma, 6 aprile 2010, in Riv. not., 2011, 1196). Di seguito, tuttavia, la Suprema corte ha affermato che la deliberazione dell'assemblea di una società di capitali, convocata su deliberazione del consiglio di amministrazione assunta all'esito di una riunione cui un suo componente non sia stato convocato, non è inesistente, nulla od annullabile, trattandosi di mera irregolarità, perché il vizio della deliberazione consiliare di convocazione dell'assemblea non può riflettersi, come causa d'inesistenza o d'invalidità, sulle deliberazioni dell'assemblea dei soci, quando essa sia stata convocata dagli amministratori, a norma dell'art. 2366, con atto per certo riferibile alla volontà dell'organo amministrativo collegiale, così che esista una convocazione dell'assemblea nel suo essenziale schema giuridico (atto ricettizio, con il quale il socio viene avvisato della data e del luogo della riunione), dovendo escludersi che sulle formalità della convocazione si riflettano, per proprietà transitiva, le eventuali irregolarità interne al distinto procedimento di deliberazione del consiglio di amministrazione (Cass. n. 259/2010).

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, l'organo di controllo deve provvedere alla convocazione dell'assemblea (art. 2406). Parimenti, deve provvedere l'organo di controllo allorquando siano denunziati fatti censurabili dai soci rappresentanti l'aliquota di capitale sociale prevista dall'art. 2408 comma 2. Infine, il collegio sindacale deve convocare, d'urgenza, l'assemblea allorquando siano cessati l'amministratore unico o tutti gli amministratori (art. 2386 u.c.).

Il procedimento di convocazione. L'ordine del giorno

L'assemblea va convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso può essere anche indicato il giorno per la seconda convocazione che, tuttavia, non può tenersi nello stesso giorno fissato per la prima (art. 2369 comma 2) (Tucci, 1534).

Mentre nelle società che ricorrono al mercato dei capitali di rischio, dove si riscontra la necessaria tutela degli interessi informativi non solo dei soci ma anche dei terzi e del mercato in generale, è necessario che l'avviso di convocazione sia reso pubblico ed accessibile attraverso la pubblicazione dello stesso sulla G.U. o, qualora previsto dallo statuto, dalla pubblicazione su un quotidiano nazionale indicato nello statuto, almeno quindici giorni prima del giorno dell'assemblea, nelle società chiuse, l'autonomia statutaria può prevedere, in alternativa, una semplice comunicazione diretta ai soci, purché il mezzo scelto per l'invio della medesima consenta la prova del ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

È nulla una deliberazione assembleare nel caso in cui i soci, pur convocati, non lo siano stati in tempo utile (Trib. Milano, 3 maggio 2006, Giur. it., 2007, 131). Recentemente, però, il medesimo tribunale ha ritenuto che il termine di otto giorni di cui all'art. 2366 comma 3 - come quello di cui all' art. 2479, comma 1 - è riferito alla spedizione dell'avviso di convocazione e non alla sua ricezione (Trib. Milano, 23 gennaio 2012, Giur. comm., 2013, II, 913).

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, si evidenzia che l'indicazione, nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci, dell'elenco delle materie da trattare ha la duplice funzione di rendere edotti i soci circa gli argomenti sui quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno. A tal fine, tuttavia, non è necessaria un'indicazione particolareggiata delle materie da trattare, ma è sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, la quale consenta la discussione e l'adozione da parte dell'assemblea dei soci anche delle eventuali deliberazioni consequenziali ed accessorie (Cass. n. 14814/2006; Cass. n. 21232/2004; Cass. n. 1408/1981). A tal fine non è necessaria un'indicazione particolareggiata delle materie da trattare ma è sufficiente un'indicazione sintetica purché chiara e non ambigua, specifica e non generica (Cass. n. 2198/1990; Trib. Padova, 26 novembre 2004). È stato ritenuto valido l'ordine del giorno recante la dizione «adozione del nuovo statuto sociale» (Cass. n. 14814/2006, cit.) ovvero di adozione dei «consequenziali provvedimenti ai sensi dell'art. 2446» (Trib. Napoli, 25 febbraio 1998, Foro it., 1999, I, 1026) ovvero ancora di trasferimento della sede sociale senza menzione del luogo di trasferimento (Trib. Roma, 27 aprile 1998, Soc., 1998, 1442).

L'assemblea totalitaria

Il quarto comma della disposizione in commento prescrive che, in mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Le questioni concernenti le formalità di convocazione dell'organo assembleare perdono, dunque, rilievo allorquando l'assemblea risulti totalitaria, nel qual caso l'assemblea medesima è, comunque, validamente costituita ed ha competenza generale (Trib. Roma, 25 settembre 2007, Riv. dir. comm., 2008, II, 1).

Per essere considerata totalitaria, è necessaria la presenza di tutti i soci che hanno diritto di intervenire in assemblea ai sensi dell'art. 2370 (Tucci 1544). Si osserva che la competenza della assemblea totalitaria è generale in quanto non è condizionata alle formalità della convocazione, ma è immanente all'assemblea stessa trovando giustificazione nella sua stessa composizione (Ferrara-Corsi, 515; Tucci, 1545; Serra, 113). Tuttavia, la vita dell'assemblea totalitaria è instabile e precaria (Grippo Bolognesi, in Tr. Res., 2011, 72), in quanto ciascuno dei soci può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, così impedendo che la assemblea assuma le relative decisioni e rendendo così necessario un rinvio della decisione (Tucci ivi; Serra, 122).

Nel caso di deliberazione adottata dall'assemblea di una s.r.l., in difetto di regolare convocazione, qualora nel relativo verbale sia dato atto della partecipazione di tutti i soci — personalmente, ovvero in quanto rappresentati su delega — incombe su colui il quale impugna la deliberazione l'onere di provare il carattere non totalitario dell'assemblea (Cass. n. 17950/2005).

Revoca e sospensione della convocazione

Con la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea delle società per azioni si dà inizio al procedimento di formazione dell'assemblea ed al concretarsi dei poteri di questa con il correlativo esaurimento del potere degli amministratori; di conseguenza costoro non hanno il potere di revocare la convocazione dell'assemblea neppure nel caso di esercizio illegale o scorretto del potere di convocazione, rimanendo in tal caso attribuito alla convocata assemblea ogni decisione circa l'accertamento e la sanatoria degli eventuali vizi, salva l'ipotesi dell'assoluta originaria inidoneità della convocazione ovvero del sopravvenire di un insormontabile ostacolo di natura fisica o giuridica (Cass. n. 3422/1977; Trib. Napoli, 4 novembre 1983, in Dir. e giur., 1984, 648; App. Roma, 9 novembre 1992, in Soc., 1992, 492, contra, Cass. n. 562/1973).

In dottrina, però, prevale l'orientamento contrario sulla base della considerazione che al titolare del potere sia attribuito un corrispondente potere di revoca qualora sussistano ragioni concrete e oggettivamente accertabili (Tucci 1548; Serra, 92; Bertolotti, 140; Lener-Tucci, 95).

È, poi, discusso, se possa farsi luogo ad un provvedimento di urgenza volto a sospendere gli effetti della convocazione già diramata.

La sola convocazione dell'assemblea non sia idonea a ledere situazioni giuridiche soggettive (Trib. Roma, 2 novembre 1999, in Dir. fall., 2000, II, 806; Trib. Santa Maria Capua a Vetere, 16 marzo 2004, in Giur. mer., 2004, 1949; Trib. Napoli, 19 dicembre 1992, in Giur. comm., 1994, II, 472;). E, d'altra parte, appare difficilmente configurabile l'azione di merito cui sarebbe preordinata la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

Bibliografia

Abbadessa, L'assemblea: competenza, in Trattato Colombo-Portale, 3, 1, Torino, 1994; Abriani, L'assemblea, in Abriani, Ambrosini, Cagansso, Montalenti, Le società per azioni, in Tratt. Cottino, Padova, 2010; Angelici, Note in tema di procedimento assembleare, in Riv. not. 2005; Arieta, De Santis, Diritto processuale societario, Padova, 2004; Bavetta, La deliberazione assembleare non verbalizzata, Milano, 2008; Bertolotti, Assemblea, in Cavalli (a cura di), Assemblea e amministratori, Torino, 2014; Centonze, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli, Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2247-2378, a cura di Santosuosso, Torino, 2015; Cian, Invalidità e inesistenza delle deliberazioni e delle decisioni dei soci nel nuovo diritto societario, in Riv. soc. 2004, 773; Civerra, L'assemblea dei soci nelle società di capitali, Milano, 2011; Corea, art. 2378, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli, Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2247-2378, a cura di Santosuosso, Torino, 2015; Corea U., La sospensione delle deliberazioni societarie nel sistema della tutela giurisdizionali, Torino, 2008; Costa, Le assemblee speciali, in Tratt. Colombo, Portale, III, 2, Torino, 1993; D'Alessandro, Il conflitto di interessi nei rapporti tra socio e società, in Giur. comm. 2007, 3; Di Amato, Muscuolo, Sciumbata, Le assemblee nelle S.p.A., Milano, 2011; Di Amato, Artt. 2363-2371, in Di Amato, Muscuolo, Sciumbata, Le assemblee nelle S.p.A., Milano, 2011; Di Girolamo, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli, Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2247-2378, a cura di Santosuosso, Torino, 2015; Ferri jr., Il «rinvio» dell'assemblea, in Giur. comm. 1993, I, 707; Fiorio, in Commentario Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, I, Bologna, 2004; Galgano, La forza del numero e la legge della ragione. Storia del principio di maggioranza, Bologna, 2007; Galgano, La società per azioni, in Trattato Galgano, VII, Padova, 1988; Galgano, Genghini, Il nuovo diritto societario, Le nuove società di capitali e cooperative, in Tratt. Galgano, XXIX, 1, Padova, 2006, 400; Genovese, Le fattispecie tipiche di invalidità, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa, Portale, II, Torino, 2006; Grippo, Deliberazione e collegialità nella società per azioni, Milano, 1979; Guerrera, Le modificazioni dell'atto costitutivo. Profili generali, in Trattato delle società a responsabilità limitata, IV, a cura di Ibba e Marasà, Padova, 2009; Guerrera, Il verbale di assemblea, in Il nuovo diritto delle società, in Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa, Portale, II, Torino, 2006; Guerrera, La responsabilità deliberativa nelle società di capitali, Torino, 2004; Guerrieri, La nullità delle deliberazioni assembleari di società per azioni, Milano, 2009; Guerrieri, sub art. 2377, in Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società, Padova, 2005; Jaeger, L'interesse sociale rivisitato(quarant'anni dopo), in Giur. comm. 2000, I, 795; Jaeger, La nuova disciplina della rappresentanza azionaria, in Giur. comm. 1974, I, 554; La Marca, Il danno alla partecipazione azionaria, Milano, 2012; Lener, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli, Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2247-2378, a cura di Santosuosso, Torino, 2015; Lener, Legittimazione all'intervento in assemblea nelle società quotate, in Abbadessa, Portale (diretto da), Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, II, Torino, 2006; Lener, in Comm. Niccolini, Stagno D'Alcontres, I, Napoli, 2004; Lener, Tucci, Società per azioni. L'assemblea, Torino, 2012; Marchetti, art. 2375, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli, Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2247-2378, a cura di Santosuosso, Torino, 2015; Marchetti, art. 2379-ter, in Picciau (a cura di), Assemblea, in Comm. Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2008; Marziale, in Commentario romano al nuovo diritto delle società, diretto da d'Alessandro, II, 1, Padova, 2010; Massa Felsani, Il ruolo del presidente nell'assemblea della S.p.A., Milano, 2004; Maugeri, art. 2363, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli, Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2247-2378, a cura di Santosuosso, Torino, 2015; Montagnani, in Commentario Niccolini-Stagno d'Alcontres, I, Napoli, 2004; Pagni, Le azioni di impugnativa negoziale. Contributo allo studio della tutela costitutiva, Milano, 1998; Pasquariello, sub art. 2373, in Maffei Alberti (a cura di), Il nuovo diritto delle società, Commento sistematico al D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 aggiornato al D.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, I, Padova, 2005; Rescio, L'assemblea nel progetto di riforma delle società di capitali, in Verso il nuovo diritto societario. Dubbi ed attese, Atti del Convegno, Firenze, 16.11.2002, in associazionepreite.it; Revigliono, La sostituzione delle deliberazioni invalide dell'assemblea di S.p.A., Milano, 1995; Rordorf, art. 2377, in Commentario romano al nuovo diritto delle società, a cura di D'Alessandro, II, 1, Padova, 2010; Sacchi, Il presidente dell'assemblea, in Riv. dir. civ. 1996, I, 288; Sacchi, L'intervento e il voto nell'assemblea della S.p.A., in Trattato Colombo-Portale, 3, Torino, 1993; Sacchi, Vicari, Invalidità delle deliberazioni assembleari, in Le nuove S.p.A., a cura di Cagnasso e Panzani, I, Bologna, 2010; Scala, Profili processuali dei nuovi articoli 2377 e 2378 in tema di delibere assembleari invalide, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa, Portale, II, Torino, 2006; Sciumbata, Artt. 2372-2376, in Di Amato, Muscuolo, Sciumbata, Le assemblee nelle S.p.A., Milano, 2011; Serra, Il procedimento assembleare, in Trattato Colombo-Portale, 3, Torino, 1993, Silvetti, art. 2378, in Codice commentato delle società, II, Milano, 2008; Spena, 2379, in Comm. Sandulli-Santoro, I, Torino, 2003; Stagno d'Alcontres., L'invalidità delle deliberazioni dell'assemblea di S.p.A. La nuova disciplina, in Il nuovo diritto delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, diretto da Abbadessa, Portale, II, Torino, 2006; Tucci, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli, Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2247-2378, a cura di Santosuosso, Torino, 2015; Terrusi, L'invalidità delle delibere assembleari della S.p.A., Milano, 2007; Tuccillo, La sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assembleari, in Codice delle misure cautelari societarie, a cura di Nazzicone, Torino, 2012; Zanarone, L'invalidità delle delibere assembleari, in Trattato Colombo-Portale, 3, Torino, 1998.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario