Codice Civile art. 2371 - Presidenza dell'assemblea (1).Presidenza dell'assemblea (1). [I]. L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali (2) accertamenti deve essere dato conto nel verbale. [II]. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio. (1) Articolo sostituito dall' art. 1 d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6 , con effetto dal 1° gennaio 2004. La legge ha modificato l’intero capo V, ed è stata poi modificata e integrata dal d.lg 6 febbraio 2004, n. 37, la cui disciplina transitoria è dettata dall'art. 6. (2) V. Errata-corrige in G.U. 4 luglio 2003, n. 153. InquadramentoLa normativa precedente alla riforma del diritto societario si presentava particolarmente scarna in quanto si limitava a disporre che il presidente fosse indicato nell'atto costitutivo o, in mancanza, designato dagli intervenuti in assemblea. Proprio al fine di porre fino alle incertezze applicative che una simile norma aveva consentito in ordine ai poteri del presidente, la riforma ha specificato i compiti ed i poteri del presidente. I compiti del presidente dell'assemblea sono finalizzati, da una parte, a tutelare il diritto dei soci ad una partecipazione effettiva alla discussione e, dall'altro, a garantire un ordinato svolgimento dell'assemblea. È stato, così, affermato che il presidente non si limita a regolare la discussione come semplice moderatore in quanto le sue mansioni incidono nel tessuto e nel funzionamento della società (Bertolotti, 204). La designazione del presidenteIl legislatore ha inteso lasciare, in primo luogo, alla autonomia statutaria la designazione del presidente dell'assemblea consentendo, poi, solo in caso di mancata indicazione nello statuto la nomina da parte della maggioranza dei presenti alla riunione. Quanto alla indicazione statutaria, essa potrà essere fatta non solo nominativamente, ma anche per relationem mediante menzione dei criteri di individuazione (Massima n. 83 del Consiglio notarile di Milano). La disposizione dello statuto, che preveda che l'assemblea deve essere presieduta da un azionista, nominato a maggioranza dagli intervenuti, non è diretta ad ampliare i poteri dello stesso, ma a limitare i poteri dell'assemblea stessa nella scelta del presidente, che, nell'avvalersi del potere di designarlo, ai sensi dell'art. 2371, dovrà farlo scegliendolo esclusivamente tra gli azionisti. Pertanto, il mandato conferito dall'azionista ad altro soggetto, che non rivesta tale qualità, di rappresentarlo all'assemblea, non è idoneo a conferire a quest'ultimo anche la legittimazione a presiederla (Cass. n. 7770/2001). In mancanza di indicazione statutaria, il presidente è eletto con il voto della maggioranza dei presenti. Tale norma è stata ritenuta inderogabile (Cass. n. 19160/2007) con la conseguenza che sarebbe è illegittima la clausola dello statuto che, in caso di assenza o impedimento della persona stabilmente designata a presiedere l'organo assembleare, attribuisce la presidenza dell'assemblea ad un componente del consiglio di amministrazione indicato di volta in volta dallo stesso consiglio. La norma prevede che il presidente sia eletto dall'assemblea «con il voto della maggioranza dei presenti». La generica formulazione della norma, poi, lascia intendere che la maggioranza debba essere calcolata per teste: tale conclusione sembra preferibile in quanto la maggioranza del capitale presuppone una verifica di legittimazione e di consistenza che inerisce ai poteri del presidente incompatibile con la fase precedente alla costituzione dell'assemblea (Di Amato, 94; Fiorio, 559; contra, Montagnani, 502). È discusso se l'assemblea possa revocare il presidente: la dottrina propende per la risposta affermativa ove di nomina assembleare (Lener, 1602, Serra, 148). I poteri del presidenteIl primo comma dell'articolo in commento enumera i poteri del presidente dell'assemblea. Egli: 1) verifica la regolarità della costituzione, 2) accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, 3) regola il suo svolgimento, 3) accerta i risultati delle votazioni. Gli esiti degli accertamenti compiuti dal presidente devono risultare dal verbale. Si tratta di una elencazione minimale recante le prerogative che, in ogni caso, non possono essere sottratte dall'autonomia privata, ma che può essere arricchita da previsioni dello statuto, dai regolamenti assembleari e dalla stessa delibera (Lener 1604, Montagnani, 503). Con riferimento alla prima prerogativa, il verificare l'esistenza e la regolarità della legittimazione dei presenti e delle deleghe di voto costituisce compito del presidente dell'assemblea e non del segretario o del notaio verbalizzante (App. Genova, 19 luglio 1995, Giur. it., 1995, I, 784). E, tuttavia, tale potere è limitato ai documenti ed alle informazioni presenti agli atti della società, con la conseguenza che il presidente non sarebbe legittimato a svolgere accertamenti volti a verificare la sostanziale validità dei negozi di trasferimento delle azioni (App. Milano 27 settembre 1983, Foro it., 1984, I, 1087). Il presidente deve, poi, regolare l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari eventualmente consentendo e limitando la presenza, e al limite la partecipazione alla discussione, di soggetti non legittimati ed esterni alla società (App. Milano, 14 luglio 1989, Banca borsa, tit. cred., 1990, II, 608); limitando, ove previsto dal regolamento dell'assemblea, la durata degli interventi (Cass. n. 7576/1995). In tale attività, rientra anche la direzione della verbalizzazione che, sebbene con riferimento al suo aspetto materiale competa al segretario, avviene sotto la vigilanza del presidente (Lener 1604). Infine, il presidente accerta i risultati delle votazioni. Egli deve, dunque, valutare se sui punti all'ordine del giorno e sulla proposta di deliberare, sia stato raggiunto il quorum necessario (Cass. n. 16999/2004). La proclamazione del risultato segna, quindi, il momento conclusivo del procedimento di votazione in ordine ad ogni singola proposta sulla quale l'assemblea dei soci è stata chiamata ad esprimersi, onde non è consentito, nella medesima riunione, procedere ad una seconda votazione sulla stessa proposta, salvo che in presenza di specifici ed accertati vizi della precedente votazione, i quali ne legittimano la rinnovazione, purché nel verbale ne sia dato puntualmente atto (Cass. n. 9909/2007). Il segretarioCome già evidenziato, il segretario è designato nello stesso modo del presidente. È, quindi, illegittima la clausola statutaria con la quale si autorizza il presidente dell'assemblea a nominare il segretario per la redazione del verbale (Trib. Roma, 11 aprile 1996, Giust. civ., 2706). La dizione normativa, da un lato, consente di escludere l'attribuzione di una autonomia decisoria e di poteri propri e, dall'altra, attribuisce al segretario un ruolo subalterno o meramente esecutivo (Bertolotti 206). Oltre ad un generico dovere di assistenza, egli è deputato alla redazione del verbale (artt. 2371 e 2375). La presenza del segretario non è, invece, necessaria se alla redazione del verbale provvede un notaio. BibliografiaAbbadessa, L'assemblea: competenza, in Trattato Colombo-Portale, 3, 1, Torino, 1994; Abriani, L'assemblea, in Abriani, Ambrosini, Cagansso, Montalenti, Le società per azioni, in Tratt. 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