Codice Civile art. 2409 terdecies - Competenza del consiglio di sorveglianza 1 .

Guido Romano

Competenza del consiglio di sorveglianza 1.

[I]. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2396-quinquies, il consiglio di sorveglianza2:

a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso 3, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;

b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;

[c) esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma;]4

d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;

[e) presenta la denunzia al tribunale di cui all'articolo 2409;]5

[f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati;]6

f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani 7, industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti 8.

[II]. Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.

[III]. I componenti del consiglio 9 di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

[IV]. I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.

[V]. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge10.

 

[1] V. nota al Capo V.

[2] Alinea modificato dall'art. 9, comma 1, lett. rr), n. 1.1) d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47 che ha sostituito le parole «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2396-quinquies, il consiglio di sorveglianza» alle parole «Il consiglio di sorveglianza:».

[3] V. Avviso di rettifica in G.U. 4 luglio 2003, n. 153.

[7] Le parole «alle operazioni strategiche e ai piani» sono state sostituite alle parole «ai piani strategici» dall'art. 14 d.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall'art. 5 1s) d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

[9] V. Avviso di rettifica in G.U. 4 luglio 2003, n. 153.

Inquadramento

Il consiglio di sorveglianza, da una parte, esercita il controllo sull'amministrazione che, nel sistema tradizionale, spetta al collegio sindacale e, dall'altra, le funzioni normalmente demandate all'assemblea ordinaria. Esso, dunque, assomma le funzioni di un organo di indirizzo della gestione e quelle di un organo propriamente di controllo.

Le funzioni di controllo

Al consiglio di sorveglianza vengono riconosciuti i poteri ed i diritti di informazione del collegio sindacale nei confronti del consiglio di gestione, del soggetto che esercita la revisione contabile e degli organi delle società controllate (Campobasso, 434).

I componenti del consiglio di sorveglianza possono (non «devono») assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee, ma in entrambi i casi non è prevista alcuna sanzione per l'omissione (Guaccero, 896). Inoltre, come il collegio sindacale, esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (art. 2403 comma 1 richiamato dalla lett. c. dell'articolo in commento); può convocare l'assemblea, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, quando ravvisi fatti censurabili di rilevante entità e vi sia urgenza di provvedere; deve sostituirsi agli amministratori in caso di ingiustificato ritardo nella convocazione dell'assemblea e nell'esecuzione delle pubblicazioni prescritte dalla legge (Campobasso 434). Infine, oltre che riferire una volta all'anno all'assemblea sull'attività svolta, può presentare denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409. 

Le funzioni di indirizzo

Il consiglio di sorveglianza esercita poi poteri di indirizzo che, nel sistema tradizionale, spettano all'assemblea.

Con riferimento all'approvazione del bilancio (il cui progetto deve essere redatto dal consiglio di gestione), si evidenzia come una volta approvato il bilancio di esercizio dal consiglio di sorveglianza, la deliberazione è sottoposta al regime delle impugnazioni proprio dell'approvazione assembleare (art. 2434-bis richiamato dall'art.  2409-quaterdecies ) con la precisazione che i soci sono legittimati ad impugnarla ai sensi dell'art. 2377 (anch'esso richiamato dall'art. 2409-quaterdecies) (Guaccero, 892 che evidenzia il problematico raccordo tra i quorum rispettivamente previsti dagli artt. 2434-bis  e 2377).

Le modifiche introdotte dal d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47

Tramite il d.lgs n. 47/2026 è stata attuata la delega contenuta all’articolo 19, l. 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. legge capitali) per la revisione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» (TUF o Testo Unico) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.

Secondo la Relazione illustrativa, le modifiche alla Sezione VI-bis del Codice civile mirano a offrire maggiore discrezionalità nella scelta del sistema di governance, al fine di rafforzare l’attrattività delle società italiane e rendere i sistemi più facilmente riconoscibili anche per gli investitori esteri.

La disciplina introduce una regolamentazione autonoma ed esaustiva dei tre sistemi alternativi di amministrazione e controllo, dando loro pari rilevanza e visibilità, superando così il precedente favore verso il sistema tradizionale. Le modifiche hanno eliminato i rinvii normativi alla disciplina del modello “tradizionale”, che non è più quello predefinito, aggiungendo alcune specificità per rispettare le caratteristiche di ciascun sistema.

Oltre agli interventi già citati, sono state apportate ulteriori modifiche strutturali, con particolare attenzione alla razionalizzazione delle regole sulla responsabilità degli amministratori non esecutivi.

In particolare, l’art. 9, comma 1, lettera rr), decreto legislativo n. 47/2026 ha introdotto misure di coordinamento nell’art. 2409-terdecies c.c.

Al primo comma, vi è un richiamo alle disposizioni generali sui doveri dell’organo di controllo di cui all’art. 2396-quinquies c.c. e sono state abrogate la lettera c), contenente il rinvio all’articolo 2403 c.c., in quanto replicativa di quanto previsto dal citato art. 2396-quinquies, primo comma, c.c., e le lettere e) ed f), perché assorbite da quanto previsto dai nuovi artt. 2396 quater, settimo comma, e 2396-quinquies, secondo comma, c.c.

Il nuovo quinto comma prevede l’obbligo per il consiglio di sorveglianza di convocare l’assemblea, in caso di omissione o di ingiustificato ritardo nell’agire da parte del consiglio di gestione.

Il provvedimento è entrato in vigore il 29.4.2026.

Bibliografia

Cariello, Il sistema dualistico, Torino, 2012; Corapi, Del sistema dualistico, Del sistema monistico, II, in Commentario romano al nuovo diritto delle società, II, diretto da D'Alessandro, Padova, 2011; Galgano, Il nuovo diritto societario, Padova, 2003, Guaccero, Del sistema dualistico, in Niccolini, Stagno d'Alcontres (a cura di), Società di capitali Commentario, II, Napoli, 2004; Tombari, Sistema dualistico e potere di “alta amministrazione” del consiglio di sorveglianza, in Banca borsa tit. cred. 2008, 709, fasc. 6; Valensise, sub. artt. 2409-sexiesdecies 2409-noviesdecies, in La riforma delle società, a cura di Sandulli, Santoro, Torino, 2003.

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