Codice Civile art. 2409 quinquiesdecies - Revisione legale dei conti 1 2 .

Guido Romano

Revisione legale dei conti 12.

[I]. Il consiglio di sorveglianza e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti3

 

 

[1] Rubrica modificata dall'art. 9, comma 1, lett. uu), n. 2, d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47 che ha inserito le parole «dei conti».

[2] Articolo sostituito dall'art. 37, comma 12, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39. Il testo precedente era il seguente: «Controllo contabile - [I]. Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409-bis primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, e 2409-sexies, in quanto compatibili».

[3] Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. uu), n. 1, d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47. Il testo precedente era il seguente: «La revisione legale dei conti è svolta a norma dell'articolo 2409-bis, primo comma.».

Inquadramento

Nell'ambito del sistema dualistico il controllo contabile deve essere necessariamente affidato ad un revisore esterno (Corapi 456, Spiotta, 1201, Guaccero, 899). La norma, dunque, richiama la disciplina dettata per la revisione legale.

Le modifiche introdotte dal d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47

Tramite il d.lgs n. 47/2026 è stata attuata la delega contenuta all’articolo 19, l. 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. legge capitali) per la revisione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52» (TUF o Testo Unico) e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.

Secondo la Relazione illustrativa, le modifiche alla Sezione VI-bis del Codice civile mirano a offrire maggiore discrezionalità nella scelta del sistema di governance, al fine di rafforzare l’attrattività delle società italiane e rendere i sistemi più facilmente riconoscibili anche per gli investitori esteri.

La disciplina introduce una regolamentazione autonoma ed esaustiva dei tre sistemi alternativi di amministrazione e controllo, dando loro pari rilevanza e visibilità, superando così il precedente favore verso il sistema tradizionale. Le modifiche hanno eliminato i rinvii normativi alla disciplina del modello “tradizionale”, che non è più quello predefinito, aggiungendo alcune specificità per rispettare le caratteristiche di ciascun sistema.

Oltre agli interventi già citati, sono state apportate ulteriori modifiche strutturali, con particolare attenzione alla razionalizzazione delle regole sulla responsabilità degli amministratori non esecutivi.

In particolare, l’art. 9, comma 1, lettera uu), d.lgs. n. 47/2026 ha modificato l’art. 2409-quinquiesdecies c.c.

Il primo comma è stato modificato mediante una disposizione che riproduce, con modifiche di coordinamento, l’articolo 2409-septies c.c.

Di conseguenza, la rubrica è stata modificata nel seguente modo: dopo le parole: «Revisione legale» sono inserite le seguenti parole: «dei conti».

Il provvedimento è entrato in vigore il 29.4.2026.

Bibliografia

Cariello, Il sistema dualistico, Torino, 2012; Corapi, Del sistema dualistico, Del sistema monistico, II, in Commentario romano al nuovo diritto delle società, II, diretto da D'Alessandro, Padova, 2011; Galgano, Il nuovo diritto societario, Padova, 2003, Guaccero, Del sistema dualistico, in Niccolini, Stagno d'Alcontres (a cura di), Società di capitali Commentario, II, Napoli, 2004; Tombari, Sistema dualistico e potere di “alta amministrazione” del consiglio di sorveglianza, in Banca borsa tit. cred. 2008, 709, fasc. 6; Valensise, sub. artt. 2409-sexiesdecies 2409-noviesdecies, in La riforma delle società, a cura di Sandulli, Santoro, Torino, 2003.

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