Codice Civile art. 2414 bis - Costituzione delle garanzie (1).Costituzione delle garanzie (1). [I]. La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione delle garanzie medesime. [II]. Qualora un azionista pubblico garantisca i titoli obbligazionari si applica il numero 5) dell'articolo 2414 (2). [III]. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura e le cessioni di credito in garanzia, che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni o anche di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime (3). (1) V. nota al Capo V. (2) Comma aggiunto dall'art. 1, d.lg. 17 gennaio 2003, n. 6, come modificato dall'art. 5 1z) d.lg. 6 febbraio 2004, n. 37. (3) Comma aggiunto dall'art. 13, d.l. 12 settembre 2014, n. 133, conv., con modif., in l. 11 novembre 2014, n. 164. InquadramentoL'obbligo di designare il notaio riguarda tutte le ipotesi di costituzione di garanzie reali e, dunque, non solo quelle previste dall'art. 2412. La costituzione delle garanzie costituisce un atto esecutivo della delibera di emissione e come tale è successiva alla iscrizione nel registro delle imprese della delibera (Trib. Roma, 13 dicembre 1988, Soc., 1989, 723). È legittima la delibera di assemblea di società per azioni recante l'emissione di un prestito obbligazionario garantito per mezzo di un «trust» (Trib. Milano, 27 dicembre 1996, Soc., 1997). BibliografiaAutuori, sub. Artt. 2414-2420, in Comm. Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Milano, 2006; Blandini A., artt. 2410-2414-bis, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli, Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 22379-2451,a cura di Santosuosso, Torino, 2015; Brancadoro, in Comm. Niccolini, Stagno D'Alcontres, II, Napoli, 2004; Ferraro, Gli obbligazionisti delle società per azioni, in Soc. 1985; Giannelli, Le obbligazioni ibride, Napoli, 2013; Luoni, Obbligazioni: emissione, limiti, tutela degli obbligazionisti, in IlSocietario.it 2015; Luoni, Obbligazioni convertibili in azioni, in IlSocietario.it, 2015; Pellegrino, L'organizzazione degli obbligazionisti, Milano, 2008; Pettiti, I titoli obbligazionari delle società per azioni, Milano, 1964; Picardi L., artt. 2415-2420-bis, in Commentario del codice civile, a cura di Gabrielli, Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 22379-2451,a cura di Santosuosso, Torino, 2015; Sarale, sub. art. 2412-2413, in Comm. Cottino, Bonfante, Cagnasso, Montalenti, Bologna, 2004. |