Codice Civile art. 2440 - Conferimenti di beni in natura e di crediti (1).

Guido Romano

Conferimenti di beni in natura e di crediti (1).

[I]. Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e 2343.

[II]. L'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti può essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui agli articolo 2343-ter e 2343-quater.

[III]. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2343-ter, primo comma, rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'articolo 2441, sesto comma. Il conferimento è eseguito entro sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora l'aumento sia deliberato da una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

[IV] . Qualora trovi applicazione l'articolo 2343-ter, secondo comma, il conferimento è eseguito, nel caso di cui alla lettera a), entro il termine dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio, ovvero, nel caso di cui alla lettera b), entro sei mesi dalla data cui si riferisce la valutazione.

[V] . La verifica prevista dall'articolo 2343-quater, primo comma, è eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dall'esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale. La dichiarazione di cui all'articolo2343-quater, terzo comma, è allegata all'attestazione prevista dall'articolo 2444.

[VI] . Qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi dell'articolo 2343-ter, secondo comma, nel termine indicato al quinto comma uno o più soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli amministratori all'esito della verifica prevista dal quinto comma procedano ai sensi dell'articolo 2343-quater, secondo comma.

(1) Articolo sostituito dall'art. 1 d.lg. 29 novembre 2010, n. 224. Il testo recitava: «[I]. Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, 2343, 2343 ter, e 2343 quater. [II]. La dichiarazione di cui all'articolo 2343-quater è allegata all'attestazione di cui all'articolo 2444». Precedentemente l'art. 1, comma 5, d.lg. 4 agosto 2008, n. 142 aveva aggiunto, al primo comma, in fine, le parole «2343 ter, e 2343 quater» ed aveva inserito il secondo comma.

Inquadramento

I primi due commi della disposizione in commento richiamano l'applicazione di numerose norme dettate in tema di conferimenti di beni in natura e di crediti in sede di costituzione della società. Si rimanda, pertanto, al commento degli artt. 2342, 2343, 2343-ter  e  2343-quater

Una parte della giurisprudenza sostiene che la relazione di stima non deve precedere la delibera di aumento di capitale ad onta del rinvio all'art. 2343, in quanto la previsione in tal senso contenuta nella norma richiamata si giustifica con la mancanza, al momento della costituzione, di un soggetto giuridico (Trib. Roma, 28 ottobre 1987, in Soc., 1988, 189). Sembra, però, prevalere la contraria impostazione secondo la quale la relazione di stima deve preesistere alla delibera ed essere allegata al verbale della deliberazione di aumento (Trib. Catania, 18 luglio 1997, in Dir. Fall., 1998, II, 432; Trib. Cassino, 2 febbraio 1990, in Soc., 1990, 1098).

Aumento di capitale mediante compensazione del debito del socio verso la società

Superando il precedente orientamento (Cass. n. 13095/1992; Trib. Napoli, 17 dicembre 1994, in Riv. not., 1995, 328), oggi la giurisprudenza, sulla base della considerazione che l'oggetto del conferimento non deve, necessariamente, identificarsi in un bene suscettibile di espropriazione forzata, bensì in una res dotata di consistenza economica, ritiene la legittimità del conferimento attuato mediante compensazione tra il debito del socio verso la società ed un credito vantato dal medesimo nei confronti dell'ente, atteso che la società stessa, pur perdendo formalmente il suo credito al conferimento, acquista concretamente un «valore» economico, consistente nella liberazione da un corrispondente debito (Cass. n. 4236/1998; Cass. n. 936/1996; App. Potenza, 29 gennaio 1999, in Riv. not., 1999, 747).

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