Codice Civile art. 2484 - Cause di scioglimento 1 2 .

Guido Romano

Cause di scioglimento 1 2.

[I]. Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter3;

5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;

6) per deliberazione dell'assemblea;

7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto4

7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis5.

 

[II]. La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.

[III]. Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.

[IV]. Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.

 

[1] V. nota al Capo VIII.

[2] Con riferimento alle misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, v. le disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale di cui all'art. 6 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv., con modif., in l. 5 giugno 2020, n. 40, come sostituito dall'art. 1, comma 266, l. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021).

[3]   Per la sospensione degli obblighi di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. vedi l'art. 8, comma 1, d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv. con modif., in l. 21 ottobre 2021, n. 147.

[4] L'art. 3 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, aveva inserito il comma 1-bis, poi decaduto, in sede di conversione con l. 24 marzo 2012, n. 27. Il comma recitava: «La società semplificata a responsabilità limitata si scioglie, oltre che i motivi indicati nel primo comma, per il venir meno del requisito di età di cui all'articolo 2463-bis, in capo a tutti i soci».

[5] Numero aggiunto dall'art. 380, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'art. 39, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.  Tale modifica, ai sensi dell'art. 389, comma 1,  d.lgs. n. 14, cit.,  come sostituito dall'art. 5, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif., in l. 5 giugno 2020, n. 40, dall'art. 1, comma 1, lett. a) d.l. 24 agosto 2021, n. 118, conv. con modif., in l. 21 ottobre 2021, n. 147 e, da ultimo, sostituito dall'art. 42, comma 1, lett. a), d.l. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modif. in l. 29 giugno 2022, n. 79, entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2 del citato decreto.

Inquadramento

Il legislatore della riforma è intervenuto sulla disciplina dello scioglimento delle società creando un unico corpo normativo che regola tutte le società di capitali distinto da quello delle società di persone (Niccolini, 1707) ed incidendo, in profondità, sugli effetti del verificarsi della causa di scioglimento e, per come si vedrà in sede di commento dell'art. 2495, dell'estinzione della società.

Si afferma in genere che il verificarsi di una causa di scioglimento non produce direttamente l'estinzione della società (oggi collegata alla cancellazione dal registro delle imprese), non trasforma la società in un ente diverso o in una comunione tra soci sui beni sociali (Balzarini, 9 e gli autori ivi citati). Il verificarsi della causa di scioglimento apre una fase, inderogabile, volta alla liquidazione dell'attivo della società, al pagamento dei creditori sociali e alla restituzione dell'eccedenza in favore dei soci: per tali ragioni, secondo alcuni autori, viene a mutare lo scopo della società in quanto lo scopo lucrativo o mutualistico viene sostituito dalla finalità di addivenire alla definizione di tutti i rapporti giuridici esistenti e, quindi, di ripartire il residuo attivo tra i soci (Ferrara Corsi, 307). Durante la fase di liquidazione, la società mantiene inalterati struttura, organizzazione, autonomia e soggettività giuridica (Dimundo, 13), mutando però i poteri dei propri organi i quali sono chiamati ad adottare provvedimenti compatibili con lo scopo della liquidazione (Balzarini, 10). Né, infine, il verificarsi di una causa di scioglimento determina effetti sui processi in corso (Balzarini, 11).

La messa in liquidazione di una società determina semplicemente una modifica dell'oggetto sociale, il quale diviene la liquidazione dell'attivo e la sua ripartizione tra i soci, previa soddisfazione dei creditori sociali. Non avviene, invece, alcun mutamento della personalità giuridica della società (Cass. n. 29776/2008).

Le singole cause di scioglimento di cui al primo comma

Come è stato osservato le cause di scioglimento indicate nella norma in commento sono tassative nel limitato senso che esse sono ineliminabili non potendo i soci escluderle dal regime applicabile alla società (Bavetta in Tr. Res.,V, 2012, 165). I soci possono, però, impedire che gli effetti delle cause di scioglimento si verifichino consentendo alla società di proseguire la sua istituzionale attività produttiva (Bavetta in Tr. Res.,V, 2012, ivi).

Al contrario, all'autonomia privata non è precluso di indicare nello statuto ulteriori fatti che determinano una causa di scioglimento, essendo soltanto imposto ai soci, in tal caso, di specificare la competenza a deciderle od accertarle e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma (ultimo comma).

La prima causa di scioglimento della società indicata dalla norma in commento è costituita dal decorso del termine. Premesso che la durata serve a segnare la dimensione temporale delle società cioè a delimitare il tempo della loro esistenza (Bavetta in Tr. Res., V, 2012, 169), la causa di scioglimento in argomento è operante solo nel caso in cui il contratto sociale preveda una scadenza della società a data fissa ovvero in altra forma, mentre rimangono escluse le società costituite a tempo indeterminato per le quali potranno operare soltanto le altre cause previste dalla norma in commento (Balzarini, 14).

La clausola statutaria di una società di capitali che preveda la proroga tacita della società se, entro un determinato termine prima della scadenza stabilita, un socio non abbia dato disdetta agli altri soci, deve ritenersi contra legem (Cass., n. 5472/1998; Trib. Cassino, 4 ottobre 1991, Foro it., 1992, I, 2318; Trib. Napoli, 16 marzo 1995, Soc., 1996, 578).

La società si scioglie per il conseguimento dell'oggetto sociale o per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo. La norma precisa, però, che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, può deliberare le opportune modifiche statutarie che consentano di impedire l'operatività della causa di scioglimento, attraverso, ad es., la modificazione dell'oggetto sociale o la sua sostituzione ovvero altre deliberazioni idonee a disinnescare la causa di scioglimento (Salafia, 2003, 377; Balzarini, 16).

L'oggetto sociale è conseguito quando sono state portate a compimento le operazioni programmate nel contratto sociale; ne è impossibile il conseguimento quando sopravvengono situazioni, materiali o giuridiche, che precludono, in modo assoluto e definitivo, la realizzazione di quanto voluto dai soci al momento della costituzione della società (Balzarini 17).

La sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale si configura nel caso in cui la società si viene a trovare, in modo oggettivo, definitivo ed irreversibile, nell'impossibilità di continuare a svolgere l'attività economica programmata dai soci come delineata nell'atto costitutivo, tale da precludere qualsiasi ulteriore attività operativa della società (Trib. Napoli, decr., 25 maggio 2011, Foro it., 2012, I, 1613; Trib. Lecco, 19 febbraio 2007, Soc., 2008, 1027; Cass. n. 14629/2001). Il dissidio fra i soci può costituire causa di scioglimento di una società semplice solo se, impedendo l'operatività della società o influendo sulla continuità dell'organizzazione sociale, determina l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale (Trib. Milano, 16 febbraio 2012, Soc., 2012, 1153).

Particolare rilievo ha la causa di scioglimento prevista dal n. 3 della norma in commento che fa riferimento alla impossibilità di funzionamento o alla continuata inattività dell'assemblea. Le due ipotesi, che si riferiscono entrambe all'organo assembleare (e, precisamente, dell'assemblea ordinaria), si verificano quando l'assemblea è impossibilitata ad assumere valide delibere a causa dell'esistenza di un dissidio tra i soci oppure per la continua opposizioni di taluni di essi ovvero per la inerzia dell'assemblea che costituisce il sintomo di disinteresse dei soci per la continuazione della vita sociale (Balzarini, 19; Angiolini, 940, Paciello, 235).

La causa di scioglimento ha riguardo alle deliberazioni necessarie ed essenziali che attengono al normale ed indispensabile funzionamento dell'assemblea e non si riferisce a deliberazioni eventuali ed eccezionali che non costituiscono ostacolo al normale funzionamento della società (Balzarini, 20 ss.).

Vengono in rilievo le deliberazioni di approvazione del bilancio (purché la mancata approvazione concerna almeno due bilanci di esercizio) e la nomina e la sostituzione degli amministratori ovvero del collegio sindacale (Angiolini, 942).

Le ipotesi di scioglimento della società costituite dalla inattività e dalla impossibilità di funzionamento dell'assemblea si riferiscono esclusivamente alle deliberazioni necessarie proprie dell'assemblea ordinaria (Trib. Prato, 12 gennaio 2010, Giur. comm., 2011, II, 970). Inoltre, la causa di scioglimento ricorre quando l'organo assembleare appaia stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali, ed in principalità quelle di approvazione annuale del bilancio d'esercizio e di rinnovamento periodico delle cariche sociali (Cass., 24 ottobre 1996, n. 9267; App. Catania, 21 aprile 2008, Vita Not., 2008, 973). Va ravvisata, dunque, la impossibilità di funzionamento dell'assemblea in caso di mancata approvazione del bilancio per due esercizi (App. Bologna, 18 maggio 1999 e Trib. Bologna, 28 dicembre 1998 entrambi in Giur. comm., 2001, II, 430; Trib. Brescia, 24 giungo 2011, in Soc., 2012, 1074; Trib. Milano, 29 febbraio 2016) non essendo sufficiente la mancata approvazione di un solo bilancio di esercizio (contra, Trib. Prato, 17 dicembre 2009, Foro it., 2010, I, 2253). Ancora, si verifica la causa di scioglimento in caso di mancata nomina degli amministratori (Trib. Napoli, 25 maggio 2011, Foro it., 2012, I, 1613; Trib. Milano, 26 giugno 2004, Giur. mer., 2005, 1117; Trib. Napoli, 12 gennaio 1993, Dir. e giur., 1994, 401).

In una società per azioni partecipata in modo paritario da due gruppi di soci, in presenza di un insanabile ed irreversibile contrasto tra i medesimi soci determinante la paralisi dell'organo assembleare, l'approvazione da parte dell'assemblea di delibere relative a materie neutre e tecniche non denota un ritorno al normale funzionamento dell'organo assembleare e non osta alla necessaria dichiarazione del verificarsi della causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento dell'assemblea (Trib. Milano, 26 giugno 2004, Corr. giur., 2005, 546; Trib. Torino, 10 marzo 2003, Soc., 2003, 995). Il dissidio insanabile tra i soci costituisce causa di scioglimento della società, quando, sulla base di un giudizio probabilistico, comporti l'impossibilità di proseguire l' attività comune (Trib. Roma, 9 novembre 1999, Giur. it., 2000, 787).

La società si scioglie, poi, per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter. Presupposto per l'operatività della causa in argomento è il verificarsi di una perdita superiore ad un terzo del capitale sociale (cfr., sub. artt. 2446 e 2447). Lo scioglimento della società trova il limite di operatività nella volontà assembleare di continuazione dell'attività sociale: pertanto, lo scioglimento può essere impedito dalla ricostituzione del capitale sociale ovvero dalla trasformazione della società ovvero ancora mediante operazioni che neutralizzino la perdita, quale il versamento di somme a fondo perduto o la rinuncia di crediti verso la società da parte di soci, ovvero mediante una fusione, o ancora combinando due o più dei provvedimenti tipici e atipici adottabili (Dimundo, 30; Niccolini).

Nell'ipotesi di riduzione del capitale al di sotto del limite legale, la sola delibera assembleare che ne preveda la ricostituzione è inidonea a elidere la causa di scioglimento, essendo tale effetto subordinato alla sottoscrizione ed al versamento degli importi necessari (Trib. Milano, 3 febbraio 2010, in Giur. It., 2010, 2352).

La società si scioglie poi per il recesso del socio: si rinvia ai commenti di cui all'art. 2437-quater e 2473.

Lo scioglimento può essere disposto dall'assemblea (o, nella società a responsabilità limitata dai soci anche mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto) che ponga fine anticipatamente al vincolo societario: si lascia così spazio al principio di risoluzione convenzionale dei contratti di durata posto a soddisfazione dell'esigenza delle parti di adeguare l'assetto dei propri interessi ai mutamenti che possono verificarsi nel corso del rapporto fino alla eliminazione del rapporto stesso (Dimundo, 34; Balzarini, 29).

Nelle s.r.l. la delibera di scioglimento anticipato della società, in quanto modificativa dell'atto costitutivo, rientra semplicemente tra quelle che devono essere adottate collegialmente dall'assemblea, con quorum deliberativo pari ad almeno la metà del capitale sociale, ex art. 2479-bis, comma 3, c.c., non trattandosi di trasformazione bensì di messa in liquidazione per deliberazione assembleare (Cass., n. 20618/2017).

Si è discusso in ordine alla validità di una deliberazione di scioglimento anticipato della società qualora questa sia il mezzo dei soci di maggioranza per recare danno a quelli di minoranza.

Non è configurabile un conflitto di interessi tra socio e società con riferimento alla deliberazione di scioglimento anticipato della società (Cass. 3312/2000; Cass., n. 11017/1994; Cass. n. 4927/1991), in quanto la situazione di conflitto rilevante ai fini del predetto articolo deve essere valutata con riferimento ad un eventuale contrasto tra l'interesse del socio e l'interesse sociale inteso come l'insieme degli interessi riconducibili al contratto di società, tra i quali non è ricompreso l'interesse della società alla prosecuzione della propria attività imprenditoriale, residuando tutto al più soltanto un conflitto pratico tra i vari soci, di per sé giuridicamente irrilevante (Cass. n. 27387/2005; Trib. Roma, 20 ottobre 2011, e Trib. Roma, 19 marzo 2013 entrambe in Banca Borsa, tit. cred., 2014, II, 590; Trib. Milano 28 gennaio 1998, in Soc., 1998, 947).

È, però, annullabile per abuso od eccesso di potere la delibera di scioglimento di una società che, seppur adottata nelle forme legali e con le maggioranze all'uopo prescritte, ed in difetto delle ragioni tipiche previste dagli art. 2377 e 2379, risulti arbitrariamente e fraudolentemente preordinata al perseguimento da parte dei soci di maggioranza, di interessi divergenti da quelli societari, ovvero lesivi del singolo socio. In tal caso costituisce onere di chi impugna la delibera dimostrare, con idonei mezzi di prova, la sussistenza dell'abuso o dell'eccesso (Cass. 4923/1995; Cass. n. 23269/2005, nonché Trib. Roma, 20 ottobre 2011, e Trib. Roma, 19 marzo 2013 cit.).

L'atto costitutivo e lo statuto possono, poi, individuare altre cause di scioglimento della società: in tal caso, però, l'atto costitutivo o lo statuto devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.

La riforma della crisi di impresa (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 380, comma 1) ha inserito, tra le cause di scioglimento della società (mediante inserimento del n. 7 bis), l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 389, comma 1, d.lgs. cit., come da ultimo modificato dall'art. 5 d.l. 8 aprile 2020, n. 23,  entra in vigore il 1 settembre 2021.

La riforma della crisi di impresa (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 380, comma 1) ha inserito, tra le cause di scioglimento della società (mediante inserimento del n. 7 bis), l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 389, comma 1, d.lgs. cit., sostituito dall'art. 42, comma 1, lett. a), d.l. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modif. in l. 29 giugno 2022, n. 79, è entrata in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2 del citato decreto.

Operatività ed effetti delle cause di scioglimento

Come già evidenziato al par. 1, il legislatore della riforma ha inteso distinguere il momento in cui si verifica una causa di scioglimento da quello in cui quest'ultima produce gli effetti suoi propri.

Oggi, superato l'orientamento ante riforma secondo il quale le cause operavano automaticamente e di diritto (ex plurimis, Cass. n. 9619/2009; Cass. n. 1035/1995), il verificarsi di una causa di scioglimento importa un obbligo a carico degli amministratori di accertare l'esistenza della causa, di procedere ai relativi adempimenti pubblicitari e, in particolare, di limitare la gestione al compimento di atti conservativi del patrimonio sociale (Niccolini, 1726). Nell'ottica di questo cambio di prospettiva, l'attuale terzo comma prevede che gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.

L'adempimento pubblicitario, quindi, assume valenza costitutiva in quanto ad esso si ricollegano gli effetti dissolutivi (Balzarini, 39; Pasquariello, 2167, contra Buonocore, secondo il quale, anche dopo la riforma, le cause di scioglimento operano di diritto).

Rimane, invece, fermo il principio già espresso dalla giurisprudenza antecedente alla riforma secondo il quale il verificarsi di una causa di scioglimento non determina immediatamente l'immediata estinzione dell'ente, che infatti conserva la propria struttura ed organizzazione (Cass. n. 4214/1994; Cass. n. 10235/1995). Il verificarsi della causa di scioglimento determina soltanto l'inizio del procedimento di liquidazione, mentre l'effetto estintivo si ricollega soltanto alla cancellazione della società dal registro delle imprese (art. 2495 comma 2).

Bibliografia

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