Codice Civile art. 2501 quinquies - Relazione dell'organo amministrativo (1).

Guido Romano

Relazione dell'organo amministrativo (1).

[I]. L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

[II]. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

[III]. L'organo amministrativo segnala ai soci in assemblea e all'organo amministrativo delle altre società partecipanti alla fusione le modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo eventualmente intervenute tra la data in cui il progetto di fusione è depositato presso la sede della società ovvero pubblicato nel sito Internet di questa e la data della decisione sulla fusione (2).

[IV]. La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione (2).

(1) V. nota al Capo X.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1 d.lg. 22 giugno 2012, n. 123.

Inquadramento

Il contenuto della relazione appare scindibile in due momenti con funzioni e caratteri diversi. Una prima parte, diretta ad illustrare e giustificare, sia sotto il profilo economico che sotto l'aspetto economico, il progetto di fusione, è funzionale a fornire informazioni sia ai soci che ai terzi. La seconda parte invece, essendo diretta ad indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio ed a evidenziare eventuali difficoltà valutative è funzionale soltanto all'interesse informativo dei soci (Cagnasso D'Arrigo, 179; Perrino, 1518 ss., Cacchi Pessani, 579).

Il rapporto di cambio

Il rapporto di cambio costituisce l'espressione matematica con cui le partecipazioni in una società partecipante alla fusione vengono tradotte in una partecipazione della società risultante dalla fusione o dalla società incorporante.

Si ritiene che la determinazione del rapporto di cambio sia rimessa alla valutazione discrezionale degli amministratori ed oggetto di trattativa tra gli stessi (c.d. cambio negoziale) e non debba essere desunta in termini meramente matematici dal rapporto del valore del patrimonio delle società partecipanti. In altre parole, la determinazione del rapporto di cambio è influenzata sia da valutazioni di carattere economico che da comportamenti di tipo negoziale (Cacchi Pessani, 583). In linea di massima, gli amministratori devono fare ricorso ai criteri valutativi di generale accettazione nella prassi aziendalistica (Santagata, 328).

La legge si astiene dal fissare criteri direttivi per la determinazione del rapporto di cambio, onde essi restano affidati alla discrezionalità tecnica (non all'arbitrio) degli amministratori, con la previsione di un'adeguata informazione per i soci e di un controllo preventivo imparziale sulla congruità del detto rapporto (Cass. n. 15599/2000).

Tuttavia, nel valutare la congruità del rapporto di cambio della fusione, il giudice può solo verificare che non sia stata effettuata una scelta arbitraria o basata su dati incompleti o non veritieri (Cass. n. 15599/2000; Trib. Roma, 12 ottobre 2001, Soc., 2002, 886). In senso contrario, la determinazione del rapporto di cambio nella fusione costituisce attività valutativa tecnica, la quale è soggetta al sindacato di merito del giudice, se del caso a mezzo di apposita consulenza (Trib. Milano, 2 novembre 2000, Foro it., 2000, I, 1935).

Bibliografia

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