Codice Civile art. 2501 septies - Deposito di atti (1).Deposito di atti (1). [I]. Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse (2), durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa: 1) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, (3) indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies; 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale (4); 3) le situazioni patrimoniali della società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale (5). [II]. I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia. Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa (6). (1) V. nota al Capo X. (2) L'art. 1 d.lg. 22 giugno 2012, n. 123, ha inserito dopo le parole: «nella sede delle società partecipanti alla fusione,» le parole: «ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, ». (3) L'art. 1 d.lg. 22 giugno 2012, n. 123, ha sostituito le parole: «con le relazioni» con le parole: «con le relazioni, ove redatte». (4) Le parole «il controllo contabile» sono state sostituite dalle parole «la revisione legale» dall'art. 37, comma 33, del d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39. (5) L'art. 1 d.lg. 22 giugno 2012, n. 123, ha sostituito il numero 3. Il testo precedente recitava: «le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501-quater». (6) L'art. 1 d.lg. 22 giugno 2012, n. 123, ha aggiunto i seguenti periodi: «Su richiesta del socio le copie gli sono trasmesse telematicamente. La società non è tenuta a fornire copia dei documenti, qualora gli stessi siano stati pubblicati sul sito Internet della società dal quale sia possibile effettuarne liberamente copia o stampa». InquadramentoLa norma in commento è funzionale a consentire ai soci di assumere una decisione sulla fusione in modo consapevole, sulla base dei adeguate informazioni (Serra Spolidoro, 84). È pertanto previsto che durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione e finché la fusione non sia decisa devono restare depositati presso la sede della società, con diritto dei soci a prenderne visione ed a riceverne gratuitamente copia: il progetto di fusione; le relazioni degli amministratori e degli esperti, ove redatte; la situazione patrimoniale delle società coinvolte o la relazione finanziaria semestrale con l'aggiunta dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle medesime società corredati dalle relazione dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale (Perrino 1528). La norma consente, tuttavia, che, in alternativa al deposito presso la società (ma non al deposito presso il registro delle imprese, Perrino, 1528 nt. 51), i predetti documenti possa essere pubblicati sul sito internet della società. La pubblicazione sul sito internet dei documenti esclude l'obbligo della società di fornire copia al socio dei documenti medesimi. Va peraltro precisato che presso la sede di ciascuna società coinvolta devono essere depositati gli atti non solo di gli atti relativi alla posizione di quest'ultima, ma a tutte le società partecipanti alla fusione (Perrino 1529). Essendo il deposito degli atti una misura a tutela degli interessi dei soci, è previsto che essi possano rinunziarvi, ma solo con il consenso unanime di tutti. BibliografiaArdizzone, in Marchetti, Bianchi, Ghezzi., Notari, Commentario alla riforma delle società. Trasformazione. Fusione. Scissione (artt. 2498 - 2506-quater), Milano, 2006; Cacchi Pessani, in Marchetti, Bianchi, Ghezzi, Notari, Commentario alla riforma delle società. Trasformazione. Fusione. Scissione (artt. 2498 - 2506-quater), Milano, 2006; Cagnasso, D'Arrigo, in Cagnasso, D'Arrigo, Gallarati, Panzani, Quaranta, Trasformazione Fusione e scissione. 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