Codice Civile art. 2538 - Assemblea 1 .Assemblea 1. [I]. Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni2 nel libro dei soci. [II]. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori. [III]. Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri. [IV]. Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. [V]. Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. [VI]. L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea 3.
[3] Con riferimento alle misure connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, v. art. 106, commi 2 e 7, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27. L'art. 3, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, conv., con modif., in l. 25 febbraio 2022, n. 15, modificato dal d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv., con modif., in l. 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto che «Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed enti è prorogato al 31 luglio 2023». InquadramentoNella relazione alla riforma del diritto delle società si legge che la nuova disciplina dell'assemblea riafferma la centralità del voto capitario ed introduce alcune eccezioni che non dovrebbero scalfire il principio. Il diritto di intervento e di voto nell'assemblea della cooperativaNell'assemblea delle società cooperative il peso di ciascun socio cooperatore è svincolato dall'ammontare della partecipazione sociale: per i soci persone fisiche, trova applicazione il principio capitario («una testa, un voto»), in quanto ogni socio persona fisica ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore della partecipazione o il numero delle azioni possedute (Campobasso, 621). La novità del voto plurimo, che interrompe la corrispondenza tra la regola del voto per testa ed il principio di democrazia nelle cooperative (Simonetto, 161), si inserisce, come anticipato nella relazione di accompagnamento, in una logica di apertura al capitale di rischio. Il terzo comma della disposizione in commento consente, quindi, all'atto costitutivo di attribuire ai soci cooperatori persone giuridiche più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri. Una ulteriore deroga al principio capitario è apportata dall'art. 2543 comma 2 il quale, ancora una volta, consente all'autonomia statutaria di attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Ai sensi del secondo comma dell'art. 2526, ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Spetta all'atto costitutivo determinare i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori (art. 2538 comma 2) e, in particolare, decidere se consentire il cumulo dei voti oppure ribadire il principio del voto capitario dei soci cooperatori (Campobasso, 621). Ancora, nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse (cooperative consortili), lo statuto può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. In tali ipotesi, lo statuto, in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico, può prevedere la creazione di una categoria di soci a cui può essere attribuito fino a un decimo dei voti in ciascuna assemblea fermo restando il tetto del terzo dei voti attribuibile all'intera categoria in ciascuna assemblea (Bonfante, 281; Falcone, 133; Marano, 2739). La dottrina precisa che la possibilità indicata dalla norma è limitata alle cooperative con finalità consortili in cui i soci sono tutti imprenditori (Bonfante, 281) dovendosi escludere di potere ricavare da detta norma un principio generale di ammissibilità del voto plurimo in funzione dell'intensità dello scambio mutualistico. Ai sensi del primo comma della disposizione in commento, sono sempre derogabili i quorum costitutivi e deliberativi che possono essere innalzati o abbassati. Si osserva, però, che l'autonomia statutaria deve comunque raccordarsi con i principi cooperativi e con le regole specifiche del modello societario scelto (Falcone, 132; Di Cecco, 124). Con riguardo il diritto di voto, il primo comma dell'articolo in commento consente l'esercizio in assemblea di tale diritto solo a coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni in tal modo prevenendo il pericolo di massicce ammissioni di soci a ridosso dell'assemblea che potrebbero alterare le normali maggioranze (Campobasso, 621). Una parte della dottrina ritiene che tale norma non precluda, però, il (solo) diritto di intervento in assemblea del socio iscritto da un tempo inferiore (Di Cecco, 115; dubitativo Bonfante, 279). Ove previsto dallo statuto, il voto può essere espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione: in tal caso, però, l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. L'esercizio del voto per corrispondenza o mediante l'ausilio di mezzi telematici è ammissibile nelle società cooperative quale deroga statutaria al metodo assembleare collegiale ai sensi dell'art. 2358 ultimo comma (Trib. Bologna, 11 marzo 2014, in Giur. comm. 2015, II, 1072). L'obbligo posto a carico degli amministratori di società cooperative di comunicare «per esteso» ai soci il provvedimento che si propone all'assemblea è funzionale alla facoltà dei soci prevista dall'atto costitutivo di esprimere il voto per iscritto ed incide, pertanto, non sulla fase della convocazione, ma su quella della delibera. L'inserimento del testo del provvedimento non è, quindi, un requisito di validità dell'avviso di convocazione e l'inosservanza del relativo obbligo, a differenza della mancanza dell'avviso o degli argomenti all'ordine del giorno che impediscono al socio una consapevole partecipazione all'assemblea, produce il solo effetto di precludergli il voto per corrispondenza, per cui essa dà luogo solo all'annullabilità della delibera adottata (Cass. n. 1687/1987). È dubbia l'ammissibilità del voto segreto. Mentre una parte della giurisprudenza predica l'illegittimità delle clausole dello statuto che ammettono una simile possibilità per contrasto con le norme che postulano la identificabilità del socio dissenziente (Trib. Udine, 3 ottobre 1991, in Giur. comm. 1994, II, 495), altra parte, che ha trovato anche l'avallo della Corte di cassazione, ritiene che l'utilizzazione del voto segreto non inibisce al dissenziente di far constatare il suo contrario avviso dal verbale dell'assemblea e che detto onere aggiuntivo non appare — di per sé — tale da comprimere od ostacolare il diritto d'impugnativa (Cass., n. 10279/1996; App. Trieste, 27 gennaio 1992, in Riv. not. 1992, 216). L'articolo 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, durante l'emergenza pandemica, aveva previsto che: “Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio”. Il termine per l'utilizzo di tali procedure semplificate per lo svolgimento delle assemblee, previsto dall'art. 106, comma 7, del d.l. n. 18/2020, è stato prorogato al 31 dicembre 2024 in forza dell'art. 11, comma 2, l. n. 21/2024 e, da ultimo, al 31 dicembre 2025 (art. 3, comma 14-sexies, l. n. 15/2025). BibliografiaAgostini, Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa e bilancio sociale, in Cooperative e consorzi 2005; Cian, Diritto commerciale, 2, Torino, 2014; Cusa, I ristorni nelle cooperative, Milano, 2000; Cusa, Delle società - Dell'azienda. Della concorrenza, artt. 2511-2574, in Comm. Gabrielli, Torino, 2015; Di Cecco, La governance delle società cooperative: l'assemblea, in La riforma delle società cooperative, Milano, 2003; Falcone, in Comm. Sandulli-Santoro, Torino, 2003; Iengo, La mutualità cooperativa, in La riforma delle società cooperative, Milano, 2003; Irace, in Comm. Sandulli-Santoro, Torino, 2003; Marano, Le società cooperative, in Comm. 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