Codice Civile art. 2566 - Registrazione della ditta.Registrazione della ditta. [I]. Per le imprese commerciali [2195], l'ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l'iscrizione della ditta [2192, 2198], se questa non è conforme a quanto è prescritto dal secondo comma dell'articolo 2563 o, trattandosi di ditta derivata [2565], se non è depositata copia dell'atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell'azienda. InquadramentoL'iscrizione del socio di una società di fatto nel registro delle imprese come ditta individuale, non comporta lo scioglimento o l'estinzione del rapporto sociale, né costituisce mezzo idoneo ad esteriorizzare la cessazione dell'attività dell'ente (seppure in concreto gestita da uno solo dei soci) ai fini della decorrenza del termine annuale previsto dal primo comma dell'art. 147 r.d. n. 267/1942 (l. fall., per la nuova disciplina v. art. 256, d.lgs. n. 14/2019 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), sicché il fallimento del socio erroneamente ritenuto imprenditore individuale può essere senz'altro esteso in danno della società e degli altri soci illimitatamente responsabili, senza che assuma rilevanza il rispetto del predetto termine (Cass. n. 26209/2014). L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, in forza del rinvio contenuto nell'art. 5 l. n. 443/1985, deve avvenire «secondo le formalità previste» per il registro delle ditte dagli artt. 47 ss. r.d. n. 2011/1934, nei soli limiti delle modalità procedurali ivi stabilite, senza estendersi al conferimento di poteri di iscrizione di ufficio, che, peraltro, mal si conciliano con le restanti disposizioni della l. n. 443/1985, implicanti chiaramente la necessità di una domanda dell'interessato. Ne consegue che la predetta iscrizione, seppur obbligatoria, non può essere eseguita d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che ha annullato la delibera con la quale la commissione regionale dell'artigianato aveva disposto l'iscrizione di un'impresa nell'albo delle imprese artigiane su sua domanda, ma retrodatando la decorrenza al momento in cui ne aveva ritenuto sussistenti i requisiti di legge) (Cass. n. 12372/2014). La società incorporante, la quale intenda conservare l'uso delle denominazioni delle società incorporate come ditte delle aziende di cui viene a comporsi a seguito della fusione, e soggetta, ai fini del diritto di priorità, all'Obbligo della pubblicazione, come per la ragione sociale, mediante iscrizione nel registro delle imprese, dato che il preuso vale ad attribuire la titolarità del diritto di esclusiva solo se non sia stata registrata alcuna ditta, mentre, se una di esse sia stata registrata, vale, a detto fine, la registrazione o la priorità di questa, per cui, in caso di confusione, rimane tenuto a provvedere alla integrazione o alla modificazione della ditta quello, degli utenti, che non ha registrato o ha registrato in epoca posteriore (Cass. n. 225/1965). BibliografiaAscarelli, Teoria della concorrenza e dei beni materiali, Milano, 1960, 399; Auteri, voce Ditta, in Enc. giur., Roma, 1989, 3; Campobasso, Diritto commerciale, I, Torino, 2013, 164; Di Cataldo, Manuale di diritto industriale, 244; Greco, I diritti sui beni immateriali, 76; Mangini, voce: Ditta, in Dig. comm., V, Torino, 1990, 79; Martorano, Manuale di diritto commerciale, a cura di Buonocore, Torino, 2013, 503; Salandra, Manuale di diritto commerciale, I, Milano, 1996, 87; Vanzetti, La nuova legge marchi, Milano, 2001, 38. |