Codice Civile art. 2580 - Soggetti del diritto (1).Soggetti del diritto (1). [I]. Il diritto di autore spetta all'autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali (2). (1) L'art. 12 l. 8 marzo 1975, n. 39 ha abrogato l'originario comma 2 che figurava nel testo dell'articolo. InquadramentoTitolare dei diritti sull'opera dell'ingegno è il creatore. L'art. 12 l. n. 39/1975 ha abrogato il secondo comma che riconosceva all'autore la capacità di agire in ordine agli atti di esercizio del diritto d'autore al compimenti del diciottesimo anno di età. Così l'art. 13 l. n. 39/1975 ha fatto discendere la capacità d'agire dal compimento del sedicesimo anno di età. Nell'ipotesi in cui l'autore di un tema musicale deduca in giudizio la violazione dei propri diritti morale e patrimoniale da parte dei coautori di una canzone, quale opera complessa che utilizzi quel tema e che si configuri come elaborazione di carattere creativo, l'autore della parte letteraria di detta canzone è contraddittore passivo necessario, in quanto contitolare dei diritti esclusivi ad essa inerenti e destinatario in pari misura con l'autore della parte musicale, ai sensi dell'art. 34, comma 4, l. n. 633/1941, dei profitti derivanti dalla sua utilizzazione economica (Cass. n. 9139/1990). Opere realizzate su commissioneNel caso in cui il committente di un'opera d'arte figurativa da utilizzarsi quale prima pubblicazione (nella specie, l'opera doveva essere raffigurata sul drappo del Palio di Siena), oltre ad effettuare tale utilizzazione, dia incarico ad un terzo, con un contratto di «locatio operis», di riprodurla a stampa senza aver acquisito il diritto di riproduzione spettante all'autore (artt. 2577, 12 e 13 l. n. 633/1941), anche lo stampatore è responsabile dell'abusiva utilizzazione economica del bene — che priva l'autore del lucro derivante dalla riproduzione della sua opera in modo analogo — a prescindere dall'utilità economica che il medesimo stampatore ne abbia tratto (Cass. n. 12507/1992). Nel caso di opera (nella specie: disegno con funzione di marchio commerciale) creata in esecuzione di un contratto di prestazione d'opera, non resta esclusa l'applicazione della legge sulla tutela del diritto d'autore (l. n. 633/1941) — sempre che ne ricorrano i presupposti (da verificare in relazione alla invocata tutela del diritto morale e del diritto patrimoniale d'autore) — atteso che lo specificato contratto — oltre a non incidere sulla paternità dell'opera, poiché è la creazione ad investire l'autore della qualità di creatore, e il diritto del committente non può essere che un diritto derivato, trasmessogli con la consegna dell'opera — implica il trasferimento al committente stesso dei diritti di utilizzazione dell'opera, solo nei limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto. In conseguenza, unicamente dopo che, attraverso l'interpretazione della volontà contrattuale delle parti, si sia accertato quali dei diversi ed indipendenti diritti di utilizzazione sia stato trasferito al committente, assume Rilevanza la prova dell'esistenza di patti limitativi delle possibili utilizzazioni consentite dall'oggetto e dalla finalità del contratto nonché incidenza l'accertamento dell'assolvimento del relativo Onere da parte dell'autore (Cass. n. 3439/1982; Cass. n. 3004/1973). Con riguardo ad opera dell'ingegno, tutelata a norma della l. n. 633/1941, la circostanza che la stessa sia stata realizzata in esecuzione di un contratto d'opera non interferisce sul diritto di paternità, il quale spetta esclusivamente all'autore ed è insuscettibile di trasferimento ad altri, e non comporta una sostituzione del committente nella titolarità originaria dei diritti di utilizzazione economica, né una loro cessione globale e complessiva, ma determina soltanto il trasferimento a detto committente dei diritti patrimoniali rientranti nell'oggetto e nelle finalità del contratto d'opera, con esclusione, pertanto, di ogni altro diritto patrimoniale esorbitante da tali limiti (quale quello inerente ad elaborazioni o trasformazioni dell'opera non contemplate dal contratto) (Cass. n. 7109/1982). BibliografiaAscarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1960, 698; Auteri, in AA.VV., Diritto Industriale, proprietà intellettuale e concorrenza, 4° ed., 492; Caselli, Codice del diritto d'autore,Torino, 1943, 325; Cavani, in La legge sul software. Commento sistematico, in Quaderni di Aida, Milano, 1994; Santini, I diritti della personalità nel diritto industriale, Padova, 1959, 40. |