Codice Civile art. 2583 - Leggi speciali.

Roberto Amatore
aggiornato da Francesco Agnino

Leggi speciali.

[I]. L'esercizio dei diritti contemplati in questo capo e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali (1).

(1) V. l. 22 aprile 1941, n. 633.

Inquadramento

La disciplina del diritto d'autore e dei diritti connessi è regolata in primo luogo da una serie di convenzioni internazionali. La più importante è la Convenzione dell'unione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886, modificata a seguito di numerose conferenze diplomatiche. V'è da ricordare inoltre la Convenzione universale sul diritto d'autore firmata a Ginevra nel 1952 e l'Accordo Trip (Trade Related Intellectual Property Rights) di Marrackech del 1994. Per la disciplina interna, si richiamo le fonti normative sopra indicate nei Riferimenti normativi.

Bibliografia

Ascarelli, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1960, 698; Auteri, in AA.VV., Diritto Industriale, proprietà intellettuale e concorrenza, 4° ed., 492; Caselli, Codice del diritto d'autore,Torino, 1943, 325; Cavani, in La legge sul software. Commento sistematico, in Quaderni di Aida, Milano, 1994; Santini, I diritti della personalità nel diritto industriale, Padova, 1959, 40.

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