Codice Civile art. 2604 - Durata del consorzio (1).Durata del consorzio (1). [I]. In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni. (1) Articolo così sostituito dall'art. 2 l. 10 maggio 1976, n. 377. Per le società consortili costituite ai sensi della l. 5 dicembre 1978, n. 787, il termine di durata non può superare i 5 anni. InquadramentoI consorzi che hanno per oggetto limitazioni alla concorrenza sono sottoposti ai limiti di tempo cui è subordinata la validità di patti con tale oggetto (Volpe Putzolu, 365). Il consorzio è prorogabile a maggioranza ex art. 2606. BibliografiaAscarelli, Teoria della concorrenza e di beni immateriali, Milano, 1960, 123; Bonvicini, Associazione temporanee di imprese, in Enc. giur., Roma, 1988, 1 ss.; Cottino, Diritto commerciale, Padova, 1999, I, 276; Volpe Putzolu, I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da Galgano, Padova, 1981, 365. |