Codice Civile art. 2607 - Modificazioni del contratto.

Roberto Amatore
aggiornato da Francesco Agnino

Modificazioni del contratto.

[I]. Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

[II]. Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità [1350, 1418 ss.].

Inquadramento

L'adesione di un soggetto ad un consorzio, comportando modificazione del contratto plurilaterale ex art 2607, deve farsi, al pari della costituzione del consorzio (art 2603), per iscritto a pena di nullità. All'uopo non occorre la creazione di un unico documento, essendo sufficiente che attraverso uno o più atti scritti risultino i requisiti sostanziali, particolarmente quelli volitivi, riferibili a tutti i consorziati ed al soggetto aderente, idonei alla Costituzione di nuove situazioni giuridiche (Cass. n. 4208/1981).

Il primo comma della norma in commento ha carattere dispositivo sia nel senso che le parti possono prevedere la modificabilità del contratto a maggioranza sia nel senso che il contratto può prevedere la delega agli organi consortili di apportare le necessarie modifiche (Franceschelli, in Comm. S. B., 405).

L'adesione di un nuovo soggetto ad un contratto di consorzio (ed in genere ad un contratto cd. aperto) si configura come modificazione soggettiva dell'originario contratto e deve avvenire secondo le modalità indicate nell'art 1332 c.c. e con l'osservanza della forma scritta stabilita per il contratto originario (Cass. n. 13742/2024).

Bibliografia

Ascarelli, Teoria della concorrenza e di beni immateriali, Milano, 1960, 123; Bonvicini, Associazione temporanee di imprese, in Enc. giur., Roma, 1988, 1 ss.; Cottino, Diritto commerciale, Padova, 1999, I, 276; Volpe Putzolu, I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da Galgano, Padova, 1981, 365.

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