Codice Civile art. 2617 - Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli.

Roberto Amatore
aggiornato da Francesco Agnino

Consorzi per l'ammasso dei prodotti agricoli.

[I]. Quando la legge prescrive l'ammasso di determinati prodotti agricoli [837], la gestione collettiva di questi è fatta per conto degli imprenditori interessati a mezzo di consorzi obbligatori, secondo le disposizioni delle leggi speciali.

Inquadramento

In tema di crediti maturati dai consorzi agrari nelle gestioni, per conto e nell'interesse dello Stato, di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, la disciplina di cui all'art. 8 l. n. 410/1999 (come integrata e modificata dall'art. 130 l. n. 388/2000) che ha previsto l'estinzione d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti, delle controversie relative ai predetti crediti ed accessori pendenti al momento di entrata in vigore della legge, si applica anche nelle controversie aventi ad oggetto un diritto di credito riveniente da una gestione di ammassi che è stata svolta e ha esaurito i suoi effetti prima dell'abrogazione ad opera dell'art. 9-bis, d.l. n. 181/2006, atteso che, in tema di successione di norme giuridiche nel tempo, il principio dell'irretroattività, fissato dall'art. 11 disp. gen., comporta che la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto, ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso (Cass. n. 16395/2007). In tema di crediti maturati dai Consorzi agrari nella gestione dell'ammasso obbligatorio e nella commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, la normativa di cui alla l. n. 410/1999 (integrata poi dalle disposizioni di cui all'art. 130 l. n. 388/2000) costituisce, rispetto alle controversie introdotte prima della sua entrata in vigore, un vero e proprio «jus superveniens», del quale il giudice deve valutare la concreta applicabilità alla concreta vicenda processuale, tenendo conto degli eventuali giudicati ostativi già maturati alla data di entrata in vigore della disciplina medesima (Cass. n. 11039/2002).

Bibliografia

Ascarelli, Teoria della concorrenza e di beni immateriali, Milano, 1960, 123; Bonvicini, Associazione temporanee di imprese, in Enc. giur., Roma, 1988, 1 ss.; Cottino, Diritto commerciale, Padova, 1999, I, 276; Volpe Putzolu, I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da Galgano, Padova, 1981, 365.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario