Codice Civile art. 2619 - Controllo sull'attività del consorzio.Controllo sull'attività del consorzio. [I]. L'attività dei consorzi è sottoposta alla vigilanza dell'autorità governativa [111 att.]. [II]. Quando l'attività del consorzio risulta non conforme agli scopi per cui è stato costituito, l'autorità governativa può sciogliere gli organi del consorzio e affidare la gestione a un commissario governativo [2636] ovvero, nei casi più gravi, può disporre lo scioglimento del consorzio stesso [2611 n. 5]. BibliografiaAscarelli, Teoria della concorrenza e di beni immateriali, Milano, 1960, 123; Bonvicini, Associazione temporanee di imprese, in Enc. giur., Roma, 1988, 1 ss.; Cottino, Diritto commerciale, Padova, 1999, I, 276; Volpe Putzolu, I consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, diretto da Galgano, Padova, 1981, 365. |