Codice Civile art. 2645 ter - Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche 1 2 .Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche 1 2. [I]. Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.
[1] Articolo inserito, in sede di conversione, dall'art. 39-novies d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modif., in l. 23 febbraio 2006, n. 51. [2] Vedi quanto disposto dalla Legge 22 giugno 2016, n. 112. InquadramentoSi tratta di disposizione nuova e peculiare che consente di trascrivere gli atti in forma pubblica attraverso i quali un soggetto “conferente” realizza su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, un vincolo di destinazione diretto a realizzare un interesse meritevole di tutela (art.1322, comma 2) a favore di un soggetto beneficiario per un tempo non superiore a novanta anni, ovvero per la durata della persona fisica destinataria del beneficio. L'ampiezza della previsione, che, tra l'altro, accomuna secondo un criterio del tutto nuovo, immobili e beni mobili registrati, non sembra porre limiti dal punto di vista soggettivo considerato che, oltre all'indicazione della persona con disabilità come beneficiaria del vincolo, la norma individua una pubblica amministrazione, ovvero enti o persone fisiche. La disposizione crea, dunque, una massa patrimoniale separata dai restanti beni facenti capo al suo titolare in virtù di un vincolo impresso su di essi che è reso opponibile ai terzi mediante la trascrizione, senza che il soggetto ne perda, ovviamente, la titolarità. Si dispone, inoltre, che i beni conferiti e i loro frutti possano essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possano costituire oggetto di esecuzione soltanto per debiti contratti per tale scopo, purché in conformità al disposto di cui all'art. 2915, comma 1, ossia ove l'atto di disposizione sia stato trascritto anteriormente al pignoramento. Lo schema negoziale prevede, perciò, la figura del disponente, quella del beneficiario/i, un bene o una pluralità di beni sui quali viene impresso il vincolo di destinazione e che si costituisce in una finalità, una durata (non eccedente i 90 anni) e, in via ipotetica un fiduciario, ossia un soggetto cui sia demandata, anche dopo la morte del disponente, la realizzazione dello scopo/ finalità che giustifica la separazione del patrimonio rispetto al titolare e limitatamente allo scopo. FormaStando alla lettera della disposizione, la possibilità di trascrivere gli atti creativi del vincolo, ai fini dell'opponibilità, è limitata a quelli rogati in forma pubblica con la conseguenza che ne sarebbero escluse le scritture private autenticate o accertata giudizialmente, ammesse invece, dall'art. 2657 come titoli trascrivibili. Ciò indicherebbe che, in questo caso, la forma è prescritta non ai fini della validità dell'atto, ma a quello più circoscritto di opponibilità del vincolo ai terzi ai fini del ridetto effetto segregativo che diviene tale solo se trascritto. Ne consegue che un eventuale difetto di forma non determina la nullità dell'atto perché essa non risulta prescritta ad substantiam, ma ad transcriptionem. Verosimilmente, sarà il notaio rogante a delibare la meritevolezza del negozio atipico limitato ad extra dai consueti parametri di liceità ordine pubblico e buoncostume (art. 1343) e conseguenti nullità, escluso ogni automatismo con riferimento all' art. 28 legge notarile, né la trascrizione può sanare la nullità del negozio atteso che gli effetti d'opponibilità si producono solo se il titolo da trascrivere sia valido. La collocazione sistematica della norma e le limitazioni di forma farebbero pensare che l'atto di destinazione debba necessariamente essere inter vivos e non anche mortis causa. Il silenzio che il legislatore riserva alla possibilità di un atto testamentario di destinazione del tipo previsto dall'art. 167 per il fondo patrimoniale e la discutibile tecnica legislativa che non fa riferimento all'art. 2648, che pure è collocato nello stesso titolo, conforterebbe questa tesi. Secondo la dottrina (Petrelli, 2006, 162 e ss.) l'effetto segregativo dei beni potrebbe derivare dal testamento redatto in forma pubblica essendo possibile costituire in tal modo una fondazione destinata ad uno scopo e anche per testamento olografo, nel qual caso la pubblicità idonea alla trascrizione potrebbe conseguire alla pubblicazione dell'atto mortis causa. OggettoLa disposizione accomuna beni immobili e mobili registrati sotto la stessa disciplina, ne consegue, silente la disciplina, che il vincolo di destinazione debba essere trascritto nei registri immobiliari e non in quelli speciali previsti per i beni mobili, senza dire che il termine di durata di anni novanta male si armonizza con il tipico ed ordinario bene mobile registrato, ossia l'autoveicolo (Triola, 2012, 192). Rimangono così escluse altre categorie di ricchezze mobiliari (fondi, crediti cartolarizzati etc.) che potrebbero rilevare quanto alla realizzazione dello scopo della segregazione, ma che non risultano idonei alla pubblicità della trascrizione ai fini dell'inopponibilità. EffettiLa disposizione ha voluto creare una sorta di ossatura codicistica destinata al riconoscimento del negozio di affidamento fiduciario incentrato soprattutto sulla limitazione di responsabilità del concedente verso i propri creditori, nel rispetto della riserva di legge di cui all'art. 2740 comma 2, in nome dell' autonomia privata se e quando destinata a perseguire interessi meritevoli di tutela attraverso un vincolo di scopo che, a sua volta, comporta limitazioni nel godimento e nel potere di disposizione del bene che è ovviamente esposto alle pretese dei creditori per quelle obbligazioni contratte finalisticamente rispetto al vincolo. Contraria è la giurisprudenza di merito secondo la quale (Trib Reggio Emilia, ord. 12 maggio 2014), non è possibile la destinazione unilaterale di segregazione di un bene, trattandosi di norma eccezionale rispetto alla tutela del ceto creditorio; ugualmente contrario il Trib S. Maria Capua Vetere sentenza 28 novembre 2013, in un caso di vincolo di auto-destinazione unilaterale trascritto anteriormente al pignoramento, secondo il quale per l'attuazione della finalità presidiati dal vincolo di destinazione impresso sui beni anche dopo la morte del “conferente”, i terzi che potrebbero agire non possono che essere titolari di un diritto loro trasferito. Ne consegue che la norma andrebbe interpretata come ipotesi eccezionale rispetto alla garanzia generale di cui all'art. 2740 e, pertanto, limitata alle sole segregazioni traslative con esclusione degli atti di destinazione unilaterali. Di diverso avviso (Cass. n. 3735/2015) sia pure in un obiter su questione di natura tributaria. In ogni caso, secondo Cass. I, n. 25800/2015 solo il trustee appare legittimato in via esclusiva nei rapporti con i terzi, in ordine ai beni vincolati considerato che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica ma un insieme di beni e rapporti vincolato ad una finalità predeterminata. Tale impostazione risulta confermata anche da Cass. III, n. 2043/2017 con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione, al momento della verifica in ordine alle condizioni dell'azione esecutiva, può disporre d'ufficio la chiusura anticipata della procedura esecutiva, ove il pignoramento sia notificato al trust in persona del trustee e non di questo ultimo. Qualora il vincolo di destinazione sui beni di cui all'articolo 2645-ter del codice civile sia imposto in sede di accordi per la separazione coniugale e di esso non venga curata la trascrizione che rende l'atto opponibile ai terzi, nessuna responsabilità è configurabile a carico del cancelliere che autentica l'atto di separazione, posto che la norma citata prevede che la trascrizione sia una facoltà dipendente dalla richiesta della parte di procedervi e non un obbligo del pubblico ufficiale che riceve l'atto (Cass. n. 29645/2024). In tema di accertamento del passivo, la fattispecie di cui all' art. 72, commi 7 e 8, l. fall . postula, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all' art. 2775-bis c.c. , che del contratto preliminare di vendita immobiliare oggetto di scioglimento sia stata eseguita la trascrizione ex art. 2645-bis c.c. , che in quanto collegata all'esecuzione del negozio preparatorio comporta l'insorgenza del privilegio in parola a favore del credito del promissario acquirente derivante dall'inadempimento della promessa di vendita; non è, per converso, sufficiente la trascrizione dell'atto costitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. sui beni promessi in vendita, la quale, ancorché recante la menzione del preliminare, giova soltanto a rendere opponibile ai terzi l'effetto segregativo del patrimonio vincolato, limitando l'impiego dei beni in esso conferiti alla finalità destinatoria e consentendone la sottoposizione ad esecuzione esclusivamente per i debiti contratti in funzione di essa (Cass. n. 20194/2023). Collegamenti negozialiLo schema negoziale prevede, la figura del disponente, quella del beneficiario/i, un bene o una pluralità di beni sui quali viene impresso il vincolo di destinazione e che si costituisce in una finalità, una durata (non eccedente i 90 anni) e, in via ipotetica un fiduciario, ossia un soggetto cui sia demandata, anche dopo la morte del disponente, la realizzazione dello scopo/ finalità che giustifica la separazione del patrimonio rispetto al titolare e limitatamente allo scopo. In ogni caso il «fine di destinazione» potrebbe anche essere quello di consentire il semplice godimento dei beni vincolati da parte di uno o più beneficiari anche attraverso un fiduciario che amministri detti beni. Ciò in conseguenza dell'ampio margine del giudizio di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2 che, tuttavia, potrebbe consentire un uso fraudolento dello strumento in quanto non destinato a quella finalità per la quale l'ordinamento ammette la limitazione di responsabilità patrimoniale di cui all'art. 2740, il che pone un delicato problema di bilanciamento di interessi tra autonomia privata e garanzie creditorie. La vaghezza della norma in commento- che sembra presupporre un negozio giuridico di destinazione di stampo generalista — suggerisce la possibile natura di atto non solo unilaterale- con le riserve ridette- ma anche bilaterale inter vivos o mortis causa (con il limite della forma richiesta) con possibili effetti traslativi, ossia il disponente: a) imprime da sé solo una determinata destinazione di scopo assumendo tale responsabilità nei confronti del beneficiario, senza effetti traslativi o costitutivi per la realizzazione del vincolo; b) il disponente può segregare i beni e, contemporaneamente o successivamente, trasferire ad un terzo fiduciario i beni stessi perché costui li amministri per la realizzazione dello scopo. Nell'uno come nell'altro caso la previsione della norma presenta forti affinità con il trust perché anche in tal caso il medesimo soggetto può assumere contemporaneamente la posizione giuridica di disponente e trustee (c.d. «trust autodichiarato» così come avviene in campo societario con i patrimoni destinati ad uno specifico affare (art. 2447-bis), ovvero come nel caso sub b) il disponente (c.d. settlor o grantor), istituisce il trust intestando al trustee i beni con i relativi poteri gestori e con il dovere di amministrarli in vista dello scopo prefissato. Anche in questo la norma appare deficitaria perché nulla dice sul momento di attuazione del vincolo di destinazione e degli obblighi dell'affidatario non solo durante la vita del vincolo — al fine di vedere realizzata quella finalità- ma anche dopo la morte del concedente o nel caso di perdita di capacità di costui, con la conseguenza che s'impone, per tali scopi, la realizzazione di un negozio fiduciario che attribuisca ad un terzo i poteri di gestione del bene. Si tratta comunque di un timido tentativo di dare cittadinanza al trust nel ordinamento civilistico nazionale tanto più che la Convenzione dell'Aja (ratificata con legge dello Stato l. n. 364/1989), ha riconosciuto il rilievo dell'autonomia privata nell'attuazione del trust). Il giudice di legittimità è intervenuto sul punto, Cass. III, n. 3697 /2020, affermando che l'atto di semplice destinazione di un bene (senza il trasferimento della proprietà dello stesso) alla soddisfazione di determinate esigenze, ai sensi dell'art. 2645-ter c.c., costituisce, normalmente, un negozio unilaterale che non si perfeziona con l'incontro delle volontà di due o più soggetti, essendo bastevole la sola dichiarazione di volontà del disponente - e a titolo gratuito, che resta tale anche se, nel contesto di un atto pubblico dal contenuto più ampio, ciascuno dei beneficiari del vincolo abbia, a sua volta, destinato propri beni in favore delle esigenze di tutti gli altri di modo che emergano sostanzialmente diversi negozi di destinazione i quali in via solo occasionale risultano accomunati in uno stesso atto pubblico notarile -, sempre che non emerga una diversa volontà delle parti. Secondo la dottrina (Triola, 2012, 192), pertanto, il contratto contenente divieto di alienazione di cui all'art. 1379, quale negozio tipico, non sarebbe trascrivibile in riferimento all'articolo in commento laddove non vi sia collegamento con il vincolo di destinazione ivi previsto. BibliografiaAsaro, Colletti, Recco, La trascrizione: La giurisprudenza di risoluzione dei conflitti tra più aventi causa, Milano, 2011; Bianca, Diritto civile, III, Milano, 2000, 528; Bianca, L'atto di destinazione: problemi applicativi, in Atti del Convegno su Atti notarili di destinazione dei beni: art. 2645-ter c.c., Milano, 19 giugno 2006; Bianca, Il nuovo art. 2645-ter. Notazioni a margine di un provvedimento del Giudice tavolare di Trieste, in Giust. civ. 2006, II, p. 190 e ss.; Boero, La trascrizione del diritto di abitazione del coniuge superstite, in Giust. civ. 1984, II; Bombelli, Iato, Trascrizione del preliminare e tutela dell'acquirente, Padova, 2012; Bocchini, Rapporto coniugale e circolazione dei beni, Napoli, 1995; Brienza, La tassatività delle ipotesi di trascrizione: superamento o conferma di un principio?, in Riv. dir. civ., 1991, II; Bugani, La pubblicità del regime patrimoniale della famiglia, in Riv. trim. dir. e proc. civ. 1987; Busani, La doppia alienazione immobiliare, in Nuova giur. civ. comm. 2002; Caponi, Il Sequestro giudiziario, controversia sulla proprietà o il possesso ed efficacia nei confronti delle alienazioni, in Foro it. 2002, I, 1545;Caponi, Il sequestro giudiziario di beni nel processo civile, Milano, 2000; Capponi, Il processo civile e il regime transitorio della legge n. 69 del 18 giugno 2009, in Corr. giur. 2009, 1184; Castoro,Il processo esecutivo nel suo aspetto pratico, Milano, 1998; Caringella, Mazzamuto, Morbidelli, Manuale di diritto civile, Roma, 2013, 854; Cecchella, L'arbitrato, Torino, 1991; Cimmino n.a., Conte M., Trascrizione, Prove, in Trattario di Diritto Civile a cura di Cendon, Napoli 2013; Cimmino N.A., La trascrizione immobiliare, Milano, 2012; Cimmino N.A., La trascrizione immobiliare, Milano, 2012; Cimmino N.A., artt. 2643-2696, in Commentario al codice civile, a cura di P. Cendon, Milano, 2008; Colesanti, Fallimento e trascrizione delle domande giudiziali, Milano, 1972; Corsini, Acquisto per usucapione della proprietà del fondo confinante e prelazione, in Giust. civ. 1997, I; Coviello, Della trascrizione, in Tratt. Fiore, Brugi, I, Torino, 1924; De Lise, Trascrizione, II, Enc. giur., XXXI, Roma, 1994; De Matteis, Contratto preliminare, in Enc. giur., 1988, 50; De Rubertis, Il nuovo regime della famiglia e la trascrizione immobiliare, in Vita not. 1976, 11; Doria, Doppia alienazione immobiliare e teoria dell'effetto reale. Il problema della responsabilità dell'alienante e del secondo acquirente, 1994; Doria, Relazione introduttiva a: Le nuove forme di organizzazione del patrimonio, Atti del Convegno, Roma, 28-29 settembre 2006; D'Orazi, Alienazione di immobili acquistati per usucapione non accertata giudizialmente, in Riv. not. 2006; Ettorre, Silvestri, La pubblicità immobiliare e il testo unico delle imposte ipotecaria e catastale. Manuale teorico-pratico, Milano, 1996; Fabiani, La durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili, in Foro it. 2009, V, 342; Ferrante, Consensualismo e trascrizione, Padova, 2008; Ferri, Natoli, Ferrucci, Della tutela dei diritti. Trascrizione - Prove, in Commentario del Codice Civile, VI, Torino, 1971; Finocchiaro A., Finocchiaro M., Diritto di famiglia, II, Milano, 1984; Formica e Giancarli, Prime riflessioni sulla sentenza della Corte Suprema di cassazione, sezione III civile, n. 10014/2003, in Riv. not. 2003; Francario L., voce Vincoli di indisponibilità, in Enc. giur., 1989; Francario L., voce Vincoli di indisponibilità, in Enc. giur., 1989; Gentile, La trascrizione immobiliare, Napoli, 1957; Gabrielli G., Questioni recenti in tema di pubblicità immobiliare, in Contr. impr. 1989; Gabrielli, Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, in Enc. dir., XXXII, Milano, 1982; Gabrielli, Idoneità dei titoli al fine della pubblicità immobiliare, in Riv. dir. civ. 1996; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Milano, 2015; Gazzoni F., Gabrielli E., Trattato della trascrizione, Torino, 2012; Gazzoni, La trascrizione immobiliare, II, Milano, 1993; Gentile Nicolò, La trascrizione, I, Milano, II, 46; Giordano, La valenza dell'eccezione della parte interessata ai fini dell'estinzione del processo, in Corr. mer. 2005, n. 12, 1262; Leo, Atti pregiudizievoli trascritti con scadenza, in Guida al dir., 2009, n. 28, 96; Lombardi A.(-Giordano R.), Il nuovo processo civile, Roma, 2009, 640 ss.; Luminoso A., in Luminoso A.- Palermo G., La trascrizione del contratto preliminare. Regole e dogmi,1998, 38; Mastrocinque R., La trascrizione. Commento agli artt.22643-2696 del codice civile, Roma, 1963; Maiorca, Della trascrizione degli atti relativi a beni immobili, in Comm. D'Amelio, Finzi, Firenze, 1943; Miccolis, La rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili, in Foro it. 2009, V, 339; Natoli, La trascrizione, in Comm. cod. civ., VI, 1, Torino, 1971; Oberto, Famiglia e rapporti patrimoniali. Questioni d'attualità, Milano, 2002; Oberto, Il nuovo processo cautelare, Milano, 1993;. Palermo, Ammissibilità e disciplina del negozio di destinazione, in Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche di innovative, Atti del Convegno, Roma, 2003, 243 ss.; Padovini, Trascrizione, in Nss.D.I., app., VII, Torino, 1987; Padovini, sub art. 26, in Tarzia, Luzzato, Ricci, Legge 5 gennaio 1994, n. 25, Padova, 1995; Padovini, Trascrizione, in Nss.D.I., App., Torino, 1987; Petrelli, Trascrizione immobiliare e legislazione regionale, in Riv. not. 2009, 741 ss., 744; Petrelli, La trascrizione degli atti di destinazione, II, p. 181 e ss., in Riv. dir. civ. 2006, II, 162; Petrelli, Decreto 7 aprile 2006, annotato da M. Bianca, Il nuovo art. 2645-ter. Notazioni a margine di un provvedimento del Giudice tavolare di Trieste, in Giust. civ. 2006, II, p. 190; Petrelli, Note sulla trascrizione degli acquisti “mortis causa”, in Riv not. 1993; Picardi, La trascrizione delle domande giudiziali, Milano, 1968; Pischetola, Accettazione tacita dell'eredità e relativa trascrizione, in Vita not. 2002; Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli 2006; Proto Pisani, Procedimenti cautelari, in Enc. giur., XXIV, Roma, 1991; Proto Pisani, La trascrizione delle domande giudiziali, Napoli, 1968; Pugliatti, La trascrizione immobiliare, I, Messina, 1945; Santosuosso, Beni ed attività economica della famiglia, Torino, 1995. Ragazzini, Nuovi orientamenti di dottrina, giurisprudenza e legislazione in tema di trascrizione, in Riv. not. 1989; Redenti, Diritto processuale civile, III, Milano, 2011; Ricca, Trascrizione, II, Trascrizione delle domande giudiziali, in Enc. Giur., XXXI, Roma, 1994; Satta, Commentario al Codice di procedura civile, III, Milano, 1959-1971; Satta, L'esecuzione forzata, Torino 1963; Spada, Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta, in Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione sicura dell'autonomia privata, Quaderni della Fondazione Nazionale per il Notariato, 2007, 121 ss.; Soldi (- Bucci), Le nuove riforme del processo civile, Padova, 2009, 201; Tommaseo, Problemi attuali del diritto tavolare, in Not. 2002; Tondo, Sulla trascrizione di acquisti immobiliari a causa di morte, in Studi e Materiali - Quaderni semestrali del Consiglio Nazionale del Notariato, Milano, 2002; Triola, Della trascrizione, Ruperto, Sgroi (a cura di), in Nuova Rassegna di Giurisprudenza sul codice civile, Milano, 1994. Triola, Della Tutela dei Diritti, La trascrizione, Torino 2012; Triola, Trascrizione, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992; Triola, Trascrizione, in Enc. dir., XLIV, Milano, 1992; Zaccaria, sub art. 2647, in Comm. Cendon, VI, Torino, 1991. |