Codice Civile art. 2694 - Richiamo di altre leggi.

Donatella Salari

Richiamo di altre leggi.

[I]. Sono salve le disposizioni del codice della navigazione e delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo [238 ss., 250 ss., 271, 279 ss., 543, 624, 650, 652, 853 ss., 865 ss., 875, 1009, 1045, 1061, 1063 c. nav.] e le altre disposizioni non incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo.

Inquadramento

La norma in commento opera un mero rinvio al codice della navigazione ed alle leggi speciali in materia di mobili registrati.

L'art. 2694, corrispondente all'art. 2672 in materia di trascrizione immobiliare, sancisce la validità delle trascrizioni previste, per diversi effetti, nel codice della navigazione ed in leggi speciali.

Il rinvio ad altre leggi

Come anticipato, la norma in esame, corrispondente all'art. 2672 in materia di trascrizione immobiliare, sancisce la validità delle trascrizioni previste, per diversi effetti, nel codice della navigazione ed in leggi speciali.

Quanto alle navi il riferimento è ai contratti di costruzione della nave, che devono essere trascritti nel registro delle navi in costruzione (art. 238 c. nav.); alle dichiarazioni di armatore, le quali devono essere trascritte nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e per le navi maggiori, annotata sull'atto di nazionalità (art. 271 c. nav.); agli atti costituivi delle società di armamento tra comproprietari, che devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, nonché, per le navi maggiori, mediante annotazione sull'atto di nazionalità (art. 279 c. nav.); alle procure conferite al raccomandataRiconosci jumpsrio, alle successive modifiche e revoca, che devono essere depositate presso l'ufficio del porto, ove il raccomandatario risiede, per la pubblicazione nel registro a tale fine tenuto secondo le norme del regolamento (art. 289 c. nav.); alle dichiarazioni di abbandono (art. 543 c. nav.); alle sentenze di apertura del procedimento di limitazione del debito dell'armatore, che devono essere annotate nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante (art. 624 c. nav.). Per gli aeromobili il rinvio è ai contratti di costruzione che devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro delle costruzioni (art. 853 c. nav.); alle dichiarazioni di esercente, che devono essere trascritte nel registro aeronautico nazionale ed annotate sul certificato di immatricolazione (art. 875 c. nav.); alle procure conferite al caposcalo, alle successive modifiche e revoca, che devono essere depositate presso la direzione dell'aeroporto, nella cui circoscrizione il caposcalo deve esplicare le sue attribuzioni, per la pubblicazione nel registro a tal fine tenuto secondo le norme stabilite dal regolamento (art. 881 c. nav.); alle dichiarazioni di abbandono (art. 1009 c. nav.); alle sentenze di apertura del procedimento di limitazione del debito dell'esercente, che devono essere annotate nel registro di iscrizione dell'aeromobile (art. 1045 c. nav.).

Fra le trascrizioni previste da leggi speciali assumono rilievo: le iscrizioni ed annotazioni previste dall'art. 5 r.d. 29 luglio, n. 1814; disposizioni di attuazione e transitorie del r.d.l. n. 436/1927 concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico Registro automobilistico.

Bibliografia

Corrado, Pubblicità degli atti giuridici, in Nss. D.I., Torino, 1967; Cimmino, Trascrizione, in Comm. Cendon, Milano, 2008; Ferrario, La cessione dei beni ai creditori: un mandato in rem propriam con funzione di garanzia o di liquidazione, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2001; Follieri, Disposizione di un diritto altrui e indisponibilità nella cessione dei beni ai creditori, in Riv. trim. dir. proc. civ. 2012; Natoli, Della trascrizione, in Comm. cod. civ., Torino, 1977.

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