Codice Civile art. 2757 - Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola.

Donatella Salari

Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola.

[I]. I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola [821 2] hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso [2778 nn. 5-6].

[II]. Il privilegio si può esercitare finché i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

[III]. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2756.

Inquadramento

Il privilegio previsto dall'art. 2757 in esame assiste quei crediti c.d. agrari sorti ex contractu, a favore di chi ha somministrato beni o energie finalizzate alla produzione agricola.

Secondo la dottrina (Andrioli, in Comm. S.B. 1958, 151; contra, Ravazzoni, 385) la disposizione, facendo riferimento ad un'origine contrattuale è estranea a l diritto al rimborso di cui all'art. 821, comma 2 in base al quale colui che faccia propri i frutti deve, nei limiti del loro valore, rimborsare chi abbia affrontato le spese per la produzione e il raccolto, considerato che quest’ultima disposizione prescinde da quale sia il rapporto contrattuale.

(V. in proposito in giurisprudenza Cass. II, n. 16700/2015, secondo la quale in base agli artt. 821, comma 2, e 1149, il diritto alla restituzione dei frutti nasce limitato dalle spese sostenute per la relativa produzione, sicché il restituente può dedurle senza necessità di proporre apposita domanda giudiziale.

La norma considera sia il credito agrario per beni primari finalizzati all'attività agricola come sementi, fertilizzanti, nonché per prestazioni di mano d'opera (Miglietta, Prandi, in Comm. Utet 1995, 219) et similia ma anche quelli d'irrigazione rispetto ai quali la dottrina esclude, nondimeno, i crediti relativi alla canalizzazione in senso tecnico compresa l'energia elettrica (Andrioli, in Comm. S.B. 1958, 147).

Per la stessa ragione dovrebbero escludersi anche i prodotti esitati dalla trasformazione dei frutti (vinificazione, molitura etc) che potrebbero non rispettare il principio di possessualità (Andrioli, in Comm. S.B. 1958, 148) a meno che la trasformazione venga effettuata nel fondo o nelle sue dipendenze (Gaetano, in Tr. Vas. 1956,106).

In proposito si segnala che la l. n. 1760/1928 (abrogata dal d.l. n. 112/2008), all'art. 8 prevede il privilegio a garanzia dei mutui concessi per la conduzione di un'azienda agraria o per l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei suoi prodotti, si applica nei confronti di chiunque possegga coltivi o conduca il fondo e che attribuisce alla banca mutuante il privilegio sui frutti nei confronti di chiunque possegga, coltivi e conduca il fondo, trattandosi privilegio di natura reale, ope legis garantito in maniera specifica sui frutti del fondo anche nei confronti di soggetti terzi comunque aventi diritto sul fondo, diversi dal mutuatario (Cass. n. 19887/ 2005).

Ai fini dell'opponibilità la disposizione in commento richiama al comma 2 l'art. 2756 con la conseguenza che il privilegio è opponibile anche ai terzi di buona fede che vantino diritti successivi o preesistenti.

Bibliografia

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