Codice Civile art. 2760 - Crediti dell'albergatore.Crediti dell'albergatore. [I]. I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi [1783 ss.]. [II]. Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo [2778 n. 12]. InquadramentoFunzionale al privilegio è il diritto di ritenzione che opponibile anche ai terzi che vantino diritti sulle cose e, pertanto, l'albergatore sarà preferito nel concorso con altri creditori del cliente inadempiente per il prezzo dei servizi offerti. Il diritto di credito dell'albergatore, in applicazione dell'art 2954, è soggetto al termine semestrale di prescrizione, ma si tratta di una presunzione presuntiva sempre superabile anche in modo indiretto da parte del creditore che possa dimostrare, adempiendo all'onere probatorio a suo carico che il pagamento non è avvenuto. La riforma di cui alla l. n. 426/1975 ha con l'art. 12 emendato l'ordine dei privilegi sui mobili intervenendo sul testo dell'art. 2778, collocando il privilegio dell'albergatore al n. 12 del nuovo testo nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa. Va inoltre segnalato Invero, che con la l. n. 316/1978 di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori per le cose portate dai clienti in albergo, con allegato, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962 attraverso l'art. 1785-quater che prevede la nullità dei patti e delle dichiarazioni tendenti ad escludere e limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore ha innovato a favore del cliente gli obblighi che scaturiscono dalla prestazione alberghiera limitando i poteri dispositivi dell'albergatore ed incidendo, tra l'altro, attraverso la nuova formulazione dell'art. 1784 sulla disciplina della responsabilità per le cose consegnate, ha influito indirettamente sul significato e l'utilizzo di questo privilegio che trova la sua causa in un contratto ibrido contenente elementi tipici caratterizzanti la locazione, la prestazione d'opera ed il deposito (in dottrina Bianca, 101). Estensione ed oggetto del privilegioSecondo quanto appena detto proprio il regime della responsabilità dell'albergatore che non può giovarsi di alcuna garanzia per l'adempimento della prestazione del cliente giustifica il privilegio sulle cose che il cliente abbia non solo portato con sé ma anche introdotte nelle dipendenze e/o pertinenze della struttura alberghiera e che colà rimangano, compresi autoveicoli o animali) (Pratis, 1976, 263), nondimeno l'albergatore non ha diritto di ritenzione, ma potrà chiedere il sequestro conservativo delle medesime. Laddove, invece, le cose, siano state da lui ricevute a titolo di custodia potrà esercitare lo ius retentionis ma a titolo di depositario con la conseguenza che per il soddisafacimento del suo credito egli vanterà non solo il privilegio, ma anche il diritto di ritenzione ex artt. 2760 e 2761. Oggetto del privilegio sono le cose portate dal cliente nell'albergo o nelle sue dipendenze. Il che permette di aggredire con la garanzia reale non solo il bagaglio in senso stretto, ma anche tutti gli altri beni che si è soliti portare con sé (per esempio gioielli, accessori professionali o sportivi) ovvero depositare nelle rimesse o nei locali dell'albergo (per esempio autoveicoli, animali) (Pratis, 1976, 263) escluse le cose di origine furtiva che o smarrita dal proprietario o dal legittimo possessore,come per esempio il creditore pignoratizio vale di per sé ad escludere il privilegio, ameno che ignori dette circostanze purché non per colpa grave (Andrioli, in Comm. S.B. 1958, 264). 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