Codice Civile art. 2769 - Sequestro della cosa soggetta a privilegio.Sequestro della cosa soggetta a privilegio. [I]. Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale è subordinata la sussistenza del privilegio, può domandarne il sequestro conservativo [2905 s.; 671 c.p.c.]. InquadramentoLa disposizione, come si vede, consente al creditore di tutelare le proprie privilegiate ragioni attraverso il provvedimento cautelare di sequestro che risulta concedibile per la conservazione di quella particolare categoria di privilegio speciale rispetto a quei casi nei quali la prelazione è subordinata dalle disposizioni in materia ad una particolare situazione della cosa, per esempio un autoveicolo (Cass. n. 3672/1972). Ne deriva che il sequestro previsto appare diretto a presidiare non tanto la garanzia patrimoniale generica ( es. artt. 2905 e 2906) quanto la prelazione specifica (Tucci, in Tr. Res. 1997, 632). Ne deriva che mentre è senz'altro prevista la sussistenza del requisito del periculum in mora valutando la capacità economica del debitore ( Cendon, in Comm. Cendon 2009, 377), è indispensabile che la necessità dello strumento cautelare perché la situazione fattuale non ammette dilazioni si sostanzi nel timore di vedere rimossa la cosa nella particolare situazione di fatto in cui essa si trova (Andrioli, in Comm. S.B. 1958, 223; Pratis, 297). Da notare che a differenza degli altri strumenti cautelari, il sequestro può attingere beni di terzi, allorché ciò sia indispensabile ai fini della conservazione della prelazione (Miglietta, Prandi, in Comm. Utet 1995, 82). La giurisprudenza ritiene che l'art. 2769 sia applicabile anche ai privilegi marittimi (Trib. Genova 18 aprile 1990). BibliografiaBaldi, Il contratto di agenzia, Milano, 1992; Basso, il diritto di ritenzione, Milano, 2010; Bianca, Diritto Civile, Milano, 2012; Carrozza, Affitto di fondi rustici, in Dig. civ., I, Torino, 1989; Cerami, Agenzia (contratto di), in Enc. dir., I, Milano, 1957; Ciccarello, voce Privilegio: Diritto privato, in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986; Del Vecchio, I privilegi nella legislazione civile fallimentare e speciale, Milano, 1994; Di Sabato, I privilegi, Napoli, 2008; Fontana, Note su contributi e privilegi in tema di assicurazione infortuni sul lavoro, in Rep. for. it. 1981; Formiggini, Agenzia (contratto di), in Nss.D.I., I, Torino, 1957; Gualandi, Tre questioni in tema di privilegi, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1964; Ingrao, La collocazione nello stato passivo fallimentare del credito erariale per ritenute d'acconto non versate, in Riv. dir. trib. 2012; Miconi, L'Imu nel fallimento e nelle altre procedure concorsuali: riflessioni a margine dei tributi sul “possesso” (rectius sul patrimonio), in Riv. dir. trib. 2014; Nappi, Guida al nuovo codice di procedura penale, Milano, 1992; Papagni, La mancata indicazione del bene degrada il credito di rivalsa Iva in chirografo nota a Cassazione civile, sez. I, 19/06/2014, n. 13978, in Dir.e giust. 2014; Papagni, Il credito di rivalsa Iva del professionista non è assistito da privilegio, nota a Cassazione civile, 03 luglio 2015, n.13771, sez. I, in Dir.e giust. 2015; Parente, Il sistema dei privilegi del credito, Milano, 2001; Pratis, Della tutela dei diritti (artt. 2740-2783), II, 1, in Comm. cod. civ., Torino, 1976; Pratis, Privilegio (diritto civile e tributario), in Nss. D.I., App., V, Torino, 1984; Ravazzoni, Privilegi (parte speciale), in Dig. civ., XIV, Torino, 1996; Scalini, Il privilegio sui frutti del fondo per i crediti relativi a somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola, in Giust. amm. 1957; Tarantino, Spese di giustizia della procedura fallimentare: a carico del debitore ed ammesse al passivo del fallimento, nota a Cass.Civ., 31 gennaio 2014, n.2112, sez. I, in Dir e giust. 2014. |