Codice Civile art. 2807 - Norme applicabili al pegno di crediti.Norme applicabili al pegno di crediti. [I]. Per tutto ciò che non è regolato nella presente sezione si osservano, in quanto applicabili, le norme della sezione precedente [2786 ss.]. InquadramentoLa norma in commento pone un mero rinvio concernente l'applicabilità al pegno di crediti (ma anche al pegno di diritti diversi dai crediti) delle norme dettate per il pegno di mobili. La stessa infatti dispone che, per tutto quanto non regolato nella sezione dedicata la pegno di crediti e di altri diritti, si applicano le norme concernenti il pegno di beni mobili. Rinvio alle norme sul pegno di mobiliRisulta opinione comune in dottrina che, nonostante la rubrica della disposizione; il rinvio generale alle norme in tema di pegno mobiliare, operi non solo per il pegno di crediti, ma anche per il pegno di diritti diversi dai crediti di cui all'art. 2806. Si ritiene che tale rinvio debba intendersi riferito agli artt. 2790, 2793, 2794, 2795 e 2799 (Gorla, in Comm. S. B., 1966, 125). BibliografiaCendon, artt. 2740-2906, in Commentario al codice civile, Milano, 2009; Gabrielli, Conflitto tra privilegio del promissario acquirente ed ipoteca iscritta prima della trascrizione del contratto preliminare, in Riv. dir. civ. II, 2004;Lordi, Del pegno, in Comm. D'Amelio, Finzi, Firenze, 1943; Montel, Pegno (diritto vigente), in Nss. Dig. It., XII, Torino, 1965. |