Codice Civile art. 2813 - Pericolo di danno alle cose ipotecate.

Donatella Salari

Pericolo di danno alle cose ipotecate.

[I]. Qualora il debitore o un terzo compia atti da cui possa derivare il perimento o il deterioramento dei beni ipotecati, il creditore può domandare all'autorità giudiziaria che ordini la cessazione di tali atti o disponga le cautele necessarie per evitare il pregiudizio della sua garanzia [1186, 2743].

Inquadramento

La disposizione presidia una tutela di carattere preventivo in favore del creditore per il rischio dipendente anche da un evento naturale che il bene ipotecato possa subire laddove il debitore o il terzo non diano adeguate garanzie allo scopo. Nella ipotesi più gradata di ammaloramento non decisivo del bene, ossia non tale da annichilire il valore di mercato del bene pregiudicando la pretesa creditoria il creditore stesso può rivolgersi all'autorità giudiziaria perché disponga la cessazione degli atti pregiudizievoli oppure faccia adottare le necessarie cautele.

La dottrina afferma che l'art. 2813 prefiguri una vera e propria azione inibitoria considerato che essa si riferisce a misure di carattere preventivo fondate su di un ordine dell'autorità giudiziaria, salvo ammettere un'azione ordinaria nell'ambito della quale può essere chiesta la misura cautelare di cui all' art. 700 c.p.c. (Frignani 183, 187).

La disposizione è comunque un esempio di la materia della responsabilità extracontrattuale possa giovarsi di tutele specifiche ad hoc per situazioni particolari, come l'azione inibitoria (Radoccia, 1291) e di come esistano disposizioni dettate in tema di garanzie reali che prescindono dalla realizzazione coattiva del diritto (Presti 594).

Tutela del bene ipotecato

La norma in esame riguarda, perciò, i rimedi preventivi, rispetto ad un pregiudizio che non si è ancora manifestato e che è riferibile ad un fatto che pregiudichi in senso materiale la integrità del bene ipotecato con diminuzione di valore della res ipotecata.

Potrebbe trattarsi non solo di fatti del debitore, o di un terzo, ma anche di accadimenti naturali rispetto ai quali il debitore stesso sia rimasto inerte (Gorla, Zanelli, 1992, 257

Nel caso di danno già manifestatosi il creditore ha già a disposizione l'art. 2743, ossia può attivare i rimedi di cui alla diminuzione di garanzia ivi previsti e pertanto ove il danno sia stato causato da un terzo o dipenda da caso fortuito, al creditore ipotecario è data facoltà di chiedere al debitore la prestazione di idonea garanzia mancando la quale diviene esigibile il pagamento immediato.

Nel caso, invece, in cui il danno sia dipeso dal fatto del debitore trova applicazione l'art. 1186 in tema di decadenza dal termine e pertanto ove il danno sia dipeso da fatto del debitore il creditore può pretendere senz'altro il pagamento immediato (Gorla, Zanelli, 1992, 256).

Naturalmente il creditore ipotecario potrà anche azionare chiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 o dell'art. 2864 o dell'art. 2899 (Fragali 802).

La norma in commento, in effetti, distingue l'ordine di cessazione dell'attività pericolosa da altre forme di cautele necessarie ad evitare il pregiudizio (cauzione, prosecuzione condizionata dell'attività pericolosa, sequestro).

Bibliografia

Chianale, Ipoteca, in Dig. civ., X, Torino, 1993; Fragali, Ipoteca (diritto privato), in Enc. dir., XXII, Milano, 1972; Gorla, Zanelli, Del pegno. Delle ipoteche, in Comm. S.B., sub artt. 2784-2899, Bologna-Roma, 1992; Gorla, Le Garanzie reali dell'obbligazione, Roma, 1935; Maiorca, voce Ipoteca (diritto civile), in Nss. Dig. it., IX, Torino, 1963; Pollice, Pertinenze, in Dig. civ., XII, Torino, 1996; Presti, Il privilegio per i finanziamenti bancari a medio e lungo termine in favore delle imprese, in Banca borsa tit. cred. 1995, fasc. 5; Ravazzoni, Ipoteca immobiliare, in Enc. giur., XVII, Roma, 1989; Ravazzoni, Le ipoteche, in Tr. Res., 20, II, Torino, 1985; Rubino, L'ipoteca immobiliare e mobiliare, in Tr. C.M. Milano, 1956; Radoccia, Il Risarcimento in forma specifica, in Giur. mer. fasc.6, 2003, 1291; Tamburrino, Le ipoteche, in Comm. cod. civ., Torino, 1976.

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