Codice Civile art. 2844 - Azioni e notificazioni.Azioni e notificazioni. [I]. Le azioni a cui le iscrizioni possono dar luogo contro i creditori sono promosse davanti all'autorità giudiziaria competente, per mezzo di citazione [163 c.p.c.] da farsi alla persona in mani proprie o all'ultimo domicilio da essi eletto. [II]. La stessa disposizione si applica per ogni altra notificazione relativa alle dette iscrizioni. [III]. Se non è stata fatta elezione di domicilio o se è morta la persona ovvero è cessato l'ufficio presso cui si era eletto il domicilio, le citazioni e le notificazioni possono essere fatte all'ufficio presso il quale l'iscrizione è stata presa. [IV]. Se si tratta di giudizio promosso dal debitore contro il suo creditore per la riduzione dell'ipoteca [2872 ss.] o per la cancellazione totale o parziale dell'iscrizione [2884], il creditore deve essere citato nei modi ordinari stabiliti dal codice di procedura civile [163 ss. c.p.c.]. InquadramentoLa norma in esame agevola ai terzi le notificazioni da eseguirsi ai creditori iscritti, anche in considerazione del fatto che possono essere numerosi. La norma trova applicazione, oltre che alle notifiche di citazioni e in genere di atti introduttivi di un giudizio, anche a qualunque notifica sia di atti processuali sia di atti extraprocessuali. Notificazioni delle azioni relative all'iscrizione ipotecariaLa norma in commento esplicita il disposto di cui all'art. 2839, n. 2 (elezione di domicilio da parte del creditore), consentendo ai terzi di effettuare le notificazioni delle azioni riguardanti l'iscrizione ipotecaria al domicilio eletto dal creditore nella nota, salvo che sia possibile effettuarle in mani proprie alla persona del creditore stesso (Tamburrino, 252). Nell'ipotesi in cui l'elezione di domicilio non sia stata effettuata o sia morta la persona presso cui era stata compiuta o, ancora, sia cessato l'ufficio ove era stato eletto domicilio, comma 3 della norma in commento prevede ad ulteriore tutela dei terzi, che le notificazioni possono essere effettuate presso l'ufficio dei registri immobiliari ove è stata presa l'iscrizione (Tamburrino, 252). Proprio sulla base del comma 3 la dottrina ha evidenziato l'interesse del creditore ad effettuare o rinnovare l'elezione di domicilio; diversamente lo stesso potrebbe non avere notizia delle azioni esperite circa la validità dell'iscrizione e degli altri accadimenti giuridici relativi all'iscrizione stessa (Gorla, 312). Alle azioni giudiziali esperite dal debitore nei confronti del creditore ipotecario, per ottenere la riduzione dell'ipoteca, o la cancellazione totale o parziale della stessa, si applicano le norme di cui agli artt. 163 ss. c.p.c., stante la relatio contenuta nel comma 4 della norma in commento; nelle altre ipotesi resta ferma l'applicazione delle disposizioni contenute nei primi tre commi (Gorla, 312). La giurisprudenza di merito ha affermato l'applicazione del rito ordinario nel caso di domanda di riduzione dell'ipoteca, a prescindere dal titolo in base al quale l'iscrizione è stata eseguita, salva l'ipotesi di richiesta a seguito di domanda di riduzione dell'assegno di separazione. In tal caso il procedimento si svolgerà secondo le norme del rito camerale (Trib. Milano 8 ottobre 1999). Questioni di competenzaL'elezione di domicilio non implica che la competenza giurisdizionale per le azioni relative all'iscrizione ipotecaria possa essere determinata dal foro elettivo (Gorla, 173). Come risulta dal comma 1 della norma in commento restano, dunque, ferme le regole ordinarie relative all'individuazione del giudice competente a conoscere delle azioni relative all'iscrizione ipotecaria. Relativamente alle azioni ipotecarie si dibatte in dottrina circa l'applicabilità o meno dell'art. 21 c.p.c. che, per le cause relative a diritti reali su beni immobili, individua il giudice competente in base al criterio del luogo in cui si trova l'immobile. La prevalente dottrina, in netto contrasto con la giurisprudenza, esclude che si possa far ricorso al citato art. 21 c.p.c. per le azioni di accertamento dell'esistenza o meno del vincolo ipotecario e, dunque, anche per quelle relative alla validità dell'iscrizione (Gorla, 174; Tamburrino, 59). Il giudice competente viene dunque individuato dalla dottrina sulla base dell'art. 18 c.p.c. con riferimento al foro generale del convenuto, così come per le azioni di riduzione e per quelle dirette ad ottenere l'assenso a cancellazione di ipoteca (Gorla, 172; Tamburrino, 62). Ipotesi di competenza specificheIn tutte le altre ipotesi diverse dalle azioni di accertamento circa l'esistenza, la validità o l'efficacia del vincolo e dalle ipotesi di azioni di riduzione o per ottenere l'atto formale di assenso alla cancellazione, il giudice competente è individuato sulla base dei criteri ordinari o di specifiche norme del codice di diritto sostanziale o di rito. BibliografiaBoero, Le ipoteche, in Comm. Utet, Torino, 1984; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1983; Cervelli, Trascrizione ed ipoteca, Milano, 2002; Dinacci, in Comm. Perlingieri, Torino, 1980; Fragali, Ipoteca, in Enc. dir., XXII, 1972; Gentile, Le ipoteche, Roma, 1961; Gorla, Del pegno. Delle ipoteche, in Comm. S.B., sub artt. 2784-2899, Bologna-Roma, 1962; Maiorca, voce Ipoteca (diritto civile), in Nss. D.I., IX, Torino, 1963; Mariani, Della ipoteca immobiliare, Milano, 1958; Pavone La Rosa, La cambiale, Milano, 1959; Ravazzoni, Le ipoteche, in Tr. Res., 20, Torino, 1985; Rubino, L'ipoteca immobiliare e mobiliare, Milano, 1956; Tamburrino, Delle ipoteche, in Comm. cod. civ., Torino, 1976; Valle, sub art. 2834, in Comm. Cendon, VI, Torino, 1991. |