Codice Civile art. 2845 - Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore.Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordine e al portatore. [I]. Se l'iscrizione è presa per obbligazioni risultanti da titoli all'ordine [2008 ss.], le citazioni e notificazioni previste dall'articolo precedente devono farsi nei confronti di chi ha preso l'iscrizione a norma degli articoli 2831 e 2839, salvo che dai registri risulti l'annotazione a favore di un possessore successivo. [II]. Se si tratta di obbligazioni al portatore [2003 ss., 2414 ss.], le citazioni e le notificazioni devono essere fatte al rappresentante degli obbligazionisti il cui nome è annotato in margine all'iscrizione [2831]. Le citazioni e le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese [2188 ss.] e pubblicate per estratto in un giornale quotidiano designato dall'autorità giudiziaria. [III]. Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è stato annotato in margine alla iscrizione dell'ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da nominarsi dall'autorità giudiziaria. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le modalità prescritte nel comma precedente. InquadramentoL'art. 2845 regolamenta la citazione e la notificazione in materia ipotecaria a garanzia dei titoli all'ordine, al portatore e nei confronti degli obbligazionisti. Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni all'ordineL'art. 2845 prevede per l'ipotesi in cui l'iscrizione sia presa per obbligazioni risultanti da titoli all'ordine, che le notificazioni e le citazioni di cui all'art. 2844 vanno effettuate nei confronti del soggetto che ha preso l'iscrizione ipotecaria a norma degli artt. 2831 e 2839, e quindi, sostanzialmente nei confronti del possessore del titolo, salvo il caso in cui il giratario abbia effettuato l'annotazione di cui all'art. 2843. In quest'ultimo caso, infatti, le citazioni e notificazioni relative agli atti di cui all'art. 2844, devono essere indirizzate allo stesso (Gorla, 283; Tamburrino, 253). Per quanto riguarda le ipoteche a garanzia di titoli all'ordine, dal combinato disposto degli artt. 2831 e 2845 emerge, quindi, l'adozione di un sistema misto. Ed infatti, nei confronti dei terzi il trasferimento dell'ipoteca si verifica secondo quella che è la legge propria di circolazione dei titoli di credito all'ordine. Pertanto, i terzi non possono essere onerati dall'obbligo di seguire le vicende relative alla circolazione del titolo al fine di effettuare le citazioni e notificazioni di cui all'art. 2844. Notificazioni relative a iscrizioni per obbligazioni al portatoreNel caso di titoli al portatore ipotecariamente garantiti le citazioni e le notifiche si eseguono nei confronti del rappresentante comune degli obbligazionisti o, in mancanza, nei confronti di un curatore nominato, così come previsto dal comma 3 e 4 della norma in commento. Il rappresentante comune degli obbligazionisti non ha il potere di disporre dell'ipoteca, che compete all'assemblea degli obbligazionisti (Gorla, 284). Le notifiche e citazioni sono soggette al regime pubblicitario previsto dal comma 2 della norma in commento, al fine di tutelare gli obbligazionisti, dando loro la possibilità di controllare il rappresentante e di intervenire nel processo (Gorla, 285). La mancata iscrizione e la mancata pubblicazione comportano la nullità delle notifiche e delle citazioni (Gorla, 313). BibliografiaBoero, Le ipoteche, in Comm. Utet, Torino, 1984; Capozzi, Successioni e donazioni, Milano, 1983; Cervelli, Trascrizione ed ipoteca, Milano, 2002; Dinacci, in Comm. Perlingieri, Torino, 1980; Fragali, Ipoteca, in Enc. dir., XXII, 1972; Gentile, Le ipoteche, Roma, 1961; Gorla, Del pegno. Delle ipoteche, in Comm. S.B., sub artt. 2784-2899, Bologna-Roma, 1962; Maiorca, voce Ipoteca (diritto civile), in Nss. D.I., IX, Torino, 1963; Mariani, Della ipoteca immobiliare, Milano, 1958; Pavone La Rosa, La cambiale, Milano, 1959; Ravazzoni, Le ipoteche, in Tr. Res., 20, Torino, 1985; Rubino, L'ipoteca immobiliare e mobiliare, Milano, 1956; Tamburrino, Delle ipoteche, in Comm. cod. civ., Torino, 1976; Valle, sub art. 2834, in Comm. Cendon, VI, Torino, 1991. |