Codice Civile art. 2881 - Nuova iscrizione dell'ipoteca.

Donatella Salari

Nuova iscrizione dell'ipoteca.

[I]. Salvo diversa disposizione di legge [1276, 2926 2, 2927 2], se la causa estintiva dell'obbligazione è dichiarata nulla o altrimenti non sussiste ovvero è dichiarata nulla la rinunzia fatta dal creditore all'ipoteca, e l'iscrizione non è stata conservata, si può procedere a nuova iscrizione e questa prende grado dalla sua data.

Inquadramento

Per l'ipotesi di inesistenza o di invalidità della causa estintiva dell'obbligazione, la norma distingue a seconda che l'iscrizione sia stata conservata, e in tale ipotesi l'ipoteca mantiene il suo vigore ex tunc; l'iscrizione sia stata cancellata, e in tal caso si consente al creditore di procedere unilateralmente a nuova iscrizione.

Nuova iscrizione dell'ipoteca

La norma riconferma il principio della ininfluenza sulla garanzia delle cause di inesistenza o di invalidità dell'atto che ha originato la cancellazione dell'ipoteca, delineando una differenziazione tra cause estintive dell'ipoteca e cancellazione dell'ipoteca stessa.

La dottrina ha esteso l'ambito di applicazione della norma alla generalità delle cause estintive dell'ipoteca, cioè ad ogni ipotesi in cui venga a mancare il presupposto in base al quale si è proceduto alla cancellazione dell'iscrizione (Tamburrino, 351).

Nel caso di cancellazione dell'originaria iscrizione ipotecaria di primo grado su bene immobile, avvenuta ai sensi dell'art. 38 d.lgs. n. 385/ 1993 (c.d. TUB) per la qualifica fondiaria del credito erogato dall'istituto di credito, la successiva iscrizione ipotecaria, intervenuta ai sensi dell'art. 2881 c.c., da parte del creditore in relazione al medesimo credito già erogato dall'istituto di credito, non muta la natura fondiaria del credito, qualora non sia intervenuta sul bene immobile oggetto di garanzia altra iscrizione ipotecaria di primo grado, dovendosi ritenere che, ai sensi del sopra richiamato art. 38, elementi costitutivi della qualifica fondiaria del credito siano, da un lato, la concessione da parte di un istituto di credito di "finanziamenti a medio e lungo termine" e, dall'altro, la garanzia da "ipoteca di primo grado su immobili". Ne consegue che non occorre, per l'acquisto della sopra ricordata qualifica giuridica del credito, una necessaria contestualità temporale tra l'atto di concessione della garanzia ipotecaria da parte del debitore (art. 2741 c.c.) e la successiva iscrizione da parte del creditore della garanzia stessa nell'ufficio dei registri immobiliari del luogo ove si trovano gli immobili (art. 2827 c.c.), rivestendo comunque tale iscrizione natura costitutiva (Cass. I  n. 219/2020).

Secondo Cass. III, n. 33740/2022 laddove la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria concessa o ordinata in maniera invalida ovvero originata da un atto inesistente, nullo o inefficace, o ancora disposta in totale difetto di ragione giustificatrice, estingue l'ipoteca, con la conseguenza che essa può rivivere soltanto in virtù della sua reiscrizione in forza dello stesso titolo, ma prendendo il grado dalla data della nuova iscrizione, potrebbe essere esperita l'azione risarcitoria nei confronti del dirigente responsabile a mente dell'art. 232 bis disp. att. c.c.

Bibliografia

Fragali, Ipoteca (dir. priv.), in Enc. dir., XXII, Milano, 1972; Tamburrino, Della tutela dei diritti. Delle ipoteche, in Comm. cod. civ., a cura di Cendon, VI, Torino, 1976.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario