Codice Civile art. 2886 - Formalità per la cancellazione.

Donatella Salari

Formalità per la cancellazione.

[I]. Chi richiede la cancellazione totale o parziale deve presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta è fondata.

[II]. La cancellazione di un'iscrizione o la rettifica [2841 2] deve essere eseguita in margine all'iscrizione medesima, con l'indicazione del titolo dal quale è stata consentita [2882] od ordinata [2884] e della data in cui si esegue, e deve portare la sottoscrizione del conservatore.

Inquadramento

La norma in commento stabilisce le formalità necessarie per la cancellazione dell'iscrizione d'ipoteca o per l'eventuale rettifica della stessa, mediante la quale è possibile porre rimedio alle omissioni o alle inesattezze che non hanno prodotto la piena nullità dell'iscrizione.

Formalità per la cancellazione

La norma in esame non prevede uno strumento ulteriore per ottenere la cancellazione, che prescinda dal formale consenso delle parti interessate (art. 2882) ovvero dalla sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo (art. 2884), ma si limita ad indicare le formalità per la cancellazione, imponendo a chi la richiede di presentare al conservatore l'atto su cui la richiesta si fonda. Per ottenere la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca sono indispensabili: i) la richiesta in forma scritta, redatta in duplice originale, contenente l'indicazione di tutti i dati identificativi della formalità da cancellare, e ii) la presentazione del titolo che legittima la cancellazione, che si sostanzia o nell'assenso del creditore, o nella sentenza, con la prova del passaggio in giudicato, nella quale sia contenuto l'ordine di cancellazione.

Secondo Cass. II, n. 20434/2022 poiché la cancellazione dell'ipoteca svolge sia una funzione di pubblicità-notizia, allorché sussista già un'autonoma causa estintiva dell'ipoteca in ragione della sua nullità o definitiva inefficacia, sia una funzione di autonoma causa estintiva dell'ipoteca, in quanto ne determina l'estinzione anche in assenza dei relativi presupposti,

aappare contraria a buona fede l'interpretazione della clausola contrattuale, che ritenga necessario anche il completamento della formalità della cancellazione entro il termine pattuito ove il promittente venditore assuma l'impegno di curare, a proprie spese, l'estinzione dell'ipoteca prima del rogito notarile. Ne consegue che l'obbligo va considerato assolto con l'estinzione per pagamento dell'obbligazione garantita, corredata del consenso del creditore ipotecario alla cancellazione, rilasciato con scrittura autenticata dal notaio che abbia presentato al conservatore l'atto fondante la richiesta.

Modalità della cancellazione

La cancellazione non avviene materialmente, ma si esegue mediante annotazione in margine dell'iscrizione. Con riguardo alla delicatezza dell'atto e alla necessità di assicurare che il conservatore proceda agli esami formali necessari a lui demandati, è richiesta la sottoscrizione del conservatore e l'indicazione, oltre che della data in cui si esegue, del titolo con il quale la cancellazione è stata consentita od ordinata (Tamburrino, 358).

Nello stesso modo si procede per la rettifica dell'iscrizione. Giova evidenziare, a tal riguardo come non sussista unitarietà di posizioni in dottrina in ordine ai rapporti tra gli istituti della cancellazione parziale e della rettifica. Una teoria ritiene che si abbia cancellazione parziale nelle ipotesi di riduzione del vincolo ipotecario e, invece, rettifica quando si rimedi ad omissioni od inesattezze tali comunque da non provocare la nullità dell'iscrizione (Gorla, in Comm. S. B., 1973, 447; Gentile, 429; Ravazzoni, n Tr. Res., 1985, 97). Altra tesi afferma che la rettifica e la cancellazione parziale integrano un unico istituto, pur sottolineando la maggior precisione terminologica del termine «rettifica» per identificare quel mezzo diretto a rendere note le vicende modificative del vincolo ipotecario (Tamburrino, 362).

Bibliografia

Fragali, Ipoteca (dir. priv.), in Enc. dir., XXII, Milano, 1972; Gentile, Le ipoteche, Roma, 1961; Tamburrino, Della tutela dei diritti. Delle ipoteche, in Comm. cod. civ., VI, Torino, 1976; Vascellari, Commento alla L. 27 febbraio 1985 n. 52, in Nuove leggi civ. comm. , 1985.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario