Codice Civile art. 2887 - Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine.

Donatella Salari

Cancellazione delle ipoteche a garanzia dei titoli all'ordine.

[I]. La cancellazione della ipoteca costituita a garanzia dell'obbligazione risultante da un titolo all'ordine [2008 ss., 2831] è consentita dal creditore risultante nei registri immobiliari e l'atto di consenso deve essere presentato al conservatore insieme con il titolo, il quale è restituito dopo che il conservatore vi ha eseguito l'annotazione della cancellazione (1).

[II]. La cancellazione dell'ipoteca importa la perdita del diritto di regresso [2869] contro i giranti anteriori alla cancellazione medesima.

(1) Comma così sostituito dall'art. 15 l. 27 febbraio 1985, n. 52.

Inquadramento

La norma dell'art. 2887, modificata dalla l. n. 52/1985, determina il soggetto legittimato al consenso finalizzato alla cancellazione dell'ipoteca a garanzia dei titoli all'ordine, ovvero il creditore che sia annotato come tale nei registri immobiliari.

Ratio

L'articolo in esame disciplina le modalità di cancellazione dell'ipoteca costituita a garanzia di obbligazioni all'ordine. La norma contempla l'ipotesi della cancellazione volontaria, cioè in base ad atto di consenso del titolare dell'ipoteca, e non l'ipotesi di cancellazione coatta, cioè ordinata dal giudice.

Per ottenere la cancellazione occorre presentare non soltanto l'atto di consenso, ma anche il titolo all'ordine garantito, sul quale il conservatore deve annotare l'eseguita cancellazione (Tamburrino, 359).

Nel caso  d’ipoteca a garanzia di titoli all'ordine, deve ritenersi legittimo il rifiuto del Conservatore di cancellare l'ipoteca, laddove difettino alcune cambiali tra le altre garantite dall'ipoteca medesima (Trib. Torino  III, 26 luglio 2014).

Lo scopo della norma è quello di favorire la circolazione del titolo, evitando il pericolo che i possessori siano indotti a ritenere esistente una garanzia che non sorregge più il credito, esimendoli dall'onere di accertare, prima di ricevere il titolo, se l'ipoteca sia ancora in vita.

Soggetto legittimato

La norma, nella sua originaria formulazione, taceva in ordina al soggetto legittimato a prestare il consenso alla cancellazione, generando, in tal modo, notevoli dubbi interpretativi, soprattutto nell'ipotesi in cui la girata, o tutte le girate, non fossero autenticate. La modifica apportata all'articolo in esame dalla l. n. 52/1985 ha risolto questo contrasto di posizioni in ordine alla determinazione del soggetto legittimato a prestare il consenso alla cancellazione delle ipoteche poste a garanzia di titoli all'ordine, identificandolo nel creditore il cui nome risulta annotato nei registri immobiliari. Tale soluzione, adottata con LA finalità di eliminare il pericolo di girate false o simulate, non è del tutto completa, atteso che non vi è comunque garanzia che il creditore iscritto sia pervenuto in modo legittimo in possesso del titolo o che abbia il consenso del giratario alla cancellazione, in considerazione del fatto che il conservatore non è tenuto ad accertare se non la regolarità continua delle girate.

Modalità

Al conservatore deve essere presentato l'atto di consenso unitamente al titolo, che è restituito dopo che il conservatore vi abbia eseguito l'annotazione dell'intervenuta cancellazione. L'obbligo di annotazione del conservatore è posto a garanzia dei terzi acquirenti della proprietà o di diritti sul bene ipotecario. Lungi dal rappresentare un'ulteriore forma di pubblicità costitutiva, l'annotazione tende ad assicurare ai terzi acquirenti che il giratario o i giratari successivi alla cancellazione erano a conoscenza della cancellazione, in tal modo esonerandoli dal compiere gravose indagini, idonee a pregiudicare il commercio giuridico dei beni.

Poiché, quindi, detta annotazione non ha carattere costitutivo, parte della dottrina sostiene che ove il conservatore provveda alla cancellazione senza la successiva annotazione sul titolo, ciò non comporta la permanenza dell'ipoteca, ma costituisce solo fonte di responsabilità per il conservatore nei confronti degli ulteriori giratari indotti a ritenere esistente la garanzia reale (Gorla, in Comm. S. B.,1973, 449).

È stato affermato che la presentazione del titolo non occorre quando non si versi in ipotesi di cancellazione volontaria, bensì coatta, come nel caso di un decreto di trasferimento di immobile espropriato ex art. 586 c.p.c., o di cancellazione ordinata con sentenza (Trib. Spoleto, 9 novembre 1961).

Mancanza del titolo

Nell'ipotesi di smarrimento o distruzione del titolo, sarà necessario ricorrere alla procedura di ammortamento; occorrerà, in sua vece, esibire il decreto di ammortamento, unitamente ai certificati del cancelliere del tribunale attestanti la relativa definitività, potendo in caso contrario il conservatore rifiutare la cancellazione (Trib. Firenze, 25 febbraio 1979). Sempre nella stessa ipotesi, è possibile, in luogo dell'esperimento della procedura dell'ammortamento, eccepire, se maturata, la prescrizione dell'ipoteca cambiaria (Trib. Milano 22 ottobre 1981). Taluno ritiene, nei casi in cui non possa invocarsi l'intercorsa prescrizione, che non sia necessaria la procedura dell'ammortamento quando il titolo sia stato smarrito o distrutto ed il giudice, in base alle prove raccolte in sede contenziosa, ritenga che la cambiale sia stata pagata al vero titolare del diritto originario o giratario.

Effetti

La cancellazione dell'ipoteca comporta la perdita del diritto di regresso contro i giranti anteriori alla cancellazione stessa. Tale effetto si collega al carattere di obbligazione di garanzia che ha l'obbligazione dei giranti nei confronti dei giratari, atteso che per effetto della cancellazione i giranti anteriori alla cancellazione vedono pregiudicata non solo la speranza che il portatore agisca sul bene ipotecato, ma anche la surrogazione nei diritti del portatore e così nell'ipoteca. La ratio è la medesima che giustifica l'estinzione della fideiussione, quando per fatto del creditore non possa aver luogo la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore. Tale considerazione fa si che la perdita del diritto di regresso si ha non per il semplice fatto della cancellazione, ma in quanto questa rappresenti un'estinzione dell'ipoteca per fatto del creditore.

Bibliografia

Fragali, Ipoteca (dir. priv.), in Enc. dir., XXII, Milano, 1972; Gentile, Le ipoteche, Roma, 1961; Tamburrino, Della tutela dei diritti. Delle ipoteche, in Comm. cod. civ., VI, Torino, 1976; Vascellari, Commento alla L. 27 febbraio 1985 n. 52, in Nuove leggi civ. comm. , 1985.

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