Codice Civile art. 2890 - Notificazione.Notificazione. [I]. L'acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti [2827 ss.], nel domicilio da essi eletto [2844], e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati: 1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione; 2) la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo; 3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo [2893]. [II]. In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione [568 c.p.c.]. [III]. Nell'atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per l'espropriazione [26 c.p.c.] e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato. [IV]. Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli annunzi giudiziari [792 c.p.c.]. InquadramentoL'offerta di purgazione è atto unilaterale recettizio con il quale il terzo acquirente offre di pagare il prezzo per la liberazione del bene. Contenuto dell'offertaL'art. 2890 disciplina l'atto fondamentale che manifesta la volontà di purgazione: l'offerta di purgazione. Circa la natura di tale atto è ormai opinione concorde che non si tratti di una proposta contrattuale, ma di un diritto potestativo del terzo, cui corrisponde uno stato di soggezione dei destinatari. Sono, pertanto, applicabili le disposizioni sui negozi unilaterali recettizi, ad es. in tema di annullabilità per vizi sul consenso. L'articolo in commento indica contenuto e modalità di esecuzione di tale atto. L'acquirente deve far notificare mediante ufficiale giudiziario ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto, e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati: 1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione; 2) la qualità e la situazione dei beni con il numero del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo; 3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo. Il comma 2 dell'art. 2890 precisa che il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore all'importo che dovrebbe essere stabilito come base per la vendita all'incanto dell'immobile in caso di espropriazione. Oltre all'indicazione del prezzo o del valore l'atto deve contenere l'espressa offerta relativa agli stessi, tale elemento ha, infatti, rilevanza autonoma rispetto agli altri in quanto solo con l'offerta espressa si manifesta la volontà di purgazione. Per quanto concerne, infine, la elezione di domicilio che l'atto deve contenere ai sensi del comma 3 della disposizione in commento, essa ha la sola funzione di facilitare i creditori che vogliono procedere alla notifica dell'offerta di rincaro. Effetti dell'offertaL'atto di offerta deve essere notificato a tutti i creditori iscritti anteriormente alla trascrizione del titolo del terzo acquirente, al fine di garantire loro il diritto ad opporsi all'offerta mediante la proposizione dell'offerta di rincaro. La notifica va inoltre eseguita a favore del precedente proprietario, il quale ha interesse al regolare svolgimento della procedura. La notifica va eseguita a mezzo ufficiale giudiziario e l'omissione della stessa è rilevabile d'ufficio ma, in ossequio ai principi generali in materia processuale, si è ritenuto che l'offerta è comunque valida ove tutti coloro cui l'atto avrebbe dovuto essere notificato si presentino ugualmente all'udienza fissata ex art. 793 c.p.c. per l'instaurazione del contraddittorio (Maiorca, 121). Eseguita la notifica, l'atto (essendo un negozio recettizio) produce i suoi effetti salvo che, mancando taluno degli elementi essenziali per il raggiungimento dello scopo (art. 156 c.p.c.), sia affetto da nullità. In particolare l'atto è ritenuto nullo se sussiste incertezza assoluta sul titolo del terzo o sulla trascrizione del titolo stesso, sui beni oggetto del procedimento, sul valore o sul prezzo o se manca l'offerta espressamente formulata. Ove manchi invece l'elezione di domicilio l'atto rimane valido, ben potendo i creditori eventualmente procedere alla notifica dell'offerta di rincaro nei modi previsti per la notifica del precetto. Se l'atto non è inficiato da nullità, dal momento della sua notifica si producono i suoi effetti che consistono solo nella determinazione della base dell'offerta e nel far cominciare a decorrere i termini per gli ulteriori atti del procedimento (Rubino, 455). Dall'offerta non sorge invece in capo al terzo l'obbligo di pagare la somma offerta (non si tratta infatti di promessa unilaterale) e ciò è dimostrato dal disposto dell'art. 2894 ai sensi del quale in mancanza del deposito del prezzo il terzo è tenuto solo al risarcimento dei danni. Il procedimentoEseguita la notifica, il terzo deve procedere alla pubblicazione, nel foglio degli annunci legali della provincia, di un estratto della notificazione, e, successivamente, alla proposizione del ricorso ex art. 792 c.p.c. e, infine (se non siano state fatte offerte di rincaro) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica, a pena di decadenza depositare tutta la documentazione prevista dall'art. 792, comma 2, c.p.c. (per l'opinione secondo la quale la pubblicazione nel giornale degli annunzi giudiziari deve precedere la presentazione del ricorso cfr. Gorla, Zanelli, 533). Le successive fasi del procedimento di liberazione dei beni dalle ipoteche sono disciplinate dagli artt. 793 ss. c.p.c. BibliografiaBalena, Il procedimento per la liberazione degli immobili dalle ipoteche, in Riv. dir. civ., 1983, II; Coviello, Delle ipoteche, Roma, 1936; Fragali, Ipoteca, in Enc. dir., XXII, Milano, 1972; Gentile, Le ipoteche, Roma, 1961; Gorla, Zanelli, Del pegno. Delle ipoteche, in Com. S.B., sub artt. 2784-2899, Bologna-Roma, 1992; Maiorca, Ipoteca, in Nss. d. I., IX, Torino, 1963; Rubino, Della ipoteca immobiliare e mobiliare, in Tr. C. M., Milano, 1956; Tamburrino, Della tutela dei diritti. Delle ipoteche, in Comm. cod. civ., Torino, 1976. |