Codice Civile art. 2895 - Desistenza del creditore.

Donatella Salari

Desistenza del creditore.

[I]. La desistenza del creditore che ha richiesto l'incanto [2891] non può impedire l'espropriazione, a meno che vi consentano espressamente gli altri creditori iscritti [500, 629 c.p.c.].

Inquadramento

La norma in esame mira a tutelare gli altri creditori, che potrebbero nel frattempo aver regolato i propri interessi tenendo conto dell'offerta effettuata, ed offre quindi loro un'adeguata protezione limitando le possibilità di ripensamento da parte del creditore.

Effetti della desistenza

La norma in esame risponde all'esigenza di tutelare l'aspettativa degli altri creditori iscritti che di fronte alla richiesta d'incanto fatta da uno di essi a norma dell'art. 2891 possono aver regolato i lori interessi in conformità.

In mancanza della previsione in esame, la desistenza del solo creditore richiedente farebbe rivivere l'offerta di liberazione del terzo acquirente; in tal modo, rimarrebbero privi di tutela gli interessi degli altri creditori, che potrebbero avere regolato i propri interessi in conformità dell'offerta di rincaro e che si vedrebbero, ciò nonostante, costretti ad accettare il minor prezzo offerto dal terzo. Proprio per le citate ragioni di tutela, l'articolo in esame stabilisce che la desistenza del solo creditore che ha richiesto l'incanto non impedisce la prosecuzione dell'espropriazione. L'offerta del terzo rivivrà solo a seguito di desistenza espressa di tutti i creditori iscritti nonché, si ritiene, dei loro fideiussori (Gentile, 464). La desistenza de qua è soltanto la desistenza espressa. In considerazione del fatto che la desistenza del richiedente non impedisce la prosecuzione del procedimento espropriativo, è stato ritenuto che, qualora dopo la desistenza del richiedente l'asta vada deserta, l'immobile sarà ugualmente aggiudicato al medesimo creditore o fideiussore che aveva avanzato l'istanza (Balena, 723).

La desistenza espressa di tutti i creditori (iscritti in data precedente alla trascrizione del titolo del terzo) nonché dei loro fideiussori, come anche l'estinzione del processo esecutivo, hanno l'effetto di far rivivere l'offerta di liberazione del terzo acquirente. A tale riguardo si ritiene che quest'ultimo abbia la facoltà e non l'obbligo di mantenere l'offerta (Gorla, Zanelli, 540; contra, Rubino, 469).

Bibliografia

Balena, Il procedimento per la liberazione degli immobili dalle ipoteche, in Riv. dir. civ., 1983, II; Coviello, Delle ipoteche, Roma, 1936; Fragali, Ipoteca, in Enc. dir., XXII, Milano, 1972; Gentile, Le ipoteche, Roma, 1961; Gorla, Zanelli, Del pegno. Delle ipoteche, in Com. S.B., sub artt. 2784-2899, Bologna-Roma, 1992; Maiorca, Ipoteca, in Nss. d. I., IX, Torino, 1963; Rubino, Della ipoteca immobiliare e mobiliare, in Tr. C. M., Milano, 1956; Tamburrino, Della tutela dei diritti. Delle ipoteche, in Comm. cod. civ., Torino, 1976.

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