Codice Civile art. 2935 - Decorrenza della prescrizione.

Donatella Salari

Decorrenza della prescrizione.

[I]. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere1.

 

[1] L'art. 2, comma 61, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, conv., con modifiche, in l. 26 febbraio 2011, n. 10, ora dichiarato costituzionalmente illegittimo da Corte cost. 5 aprile 2012, n. 78, aveva disposto che, in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, il presente articolo si interpretasse nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall’annotazione in conto iniziasse a decorrere dal giorno dell’annotazione stessa. In ogni caso non si facesse luogo alla restituzione degli importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto d.l. (27 febbraio 2011). 

Inquadramento

L'art. 2935, in relazione al momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, stabilisce che la prescrizione «incomincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere». La disposizione in esame è posta, come la precedente, al fine di dettare una disciplina che assicuri certezza e stabilità ai rapporti giuridici. Il principio viene comunemente evocato con il brocardo contra non valentem agere non currit praescriptio.

In applicazione della regola enunziata, se il diritto risulta sottoposto a termine di efficacia iniziale differito, ovvero a condizione sospensiva, il termine prescrizionale non potrà decorrere se non dal momento in cui, scaduto il termine o verificatosi l'evento condizionale, la situazione soggettiva attiva, divenendo efficace, potrà concretamente farsi valere. Il termine decorre non dal momento in cui il diritto sia stato leso, ma da quello in cui se ne può sperimentare la tutela (Vitucci, 8).

Ambito di applicazione

La norma in commento stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il danno si è verificato e fissa la decorrenza della stessa facendo riferimento alla possibilità legale di fare valere il diritto (Cass. lav., n. 2387/2004) e quindi alle eventuali cause impeditive di ordine giuridico dell'esercizio dello stesso, non assumendo nessuna rilevanza i semplici impedimenti soggettivi (Cass. III, n. 14249/2004), cioè l'ignoranza del soggetto danneggiato sulla identità di colui che è obbligato a risarcirgli i danni (Cass. III, n. 11453/2004), l'ignoranza da parte del titolare dell'esistenza del diritto, tranne che essa sia imputabile a comportamento doloso della controparte (Cass. lav., n. 10828/2015), o l'impossibilità di fatto in cui si trovi il titolare del diritto (Cass. II, n. 6209/1999).

Relativamente alla pendenza del giudizio penale la Suprema Corte osserva che lo stesso rappresenta in genere un impedimento di fatto (Cass. n. 3294/1993), tranne che le parti abbiano convenuto di escludere l'efficacia della disposizione, prevedendo di differirne l'inizio alla conclusione del procedimento penale (Cass. III, n. 25014/2008), o che lo abbiano elevato a condizione sospensiva dell'esercizio del diritto al risarcimento (Cass. I, n. 3294/1993). Nel caso in cui un illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il soggetto danneggiato ha avuto sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato, tenuto conto anche delle conoscenze scientifiche (Cass. S.U., n. 27337/2008).

La dottrina, in modo concorde, asserisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto pur essendo perfetto e potendo essere fatto valere, non viene esercitato dal suo titolare (Roselli, Vitucci, 483;).

La giurisprudenza di merito osserva che la disposizione in esame non opera qualora, in virtù di una espressa previsione legislativa, sia fissato uno speciale dies a quo, in ossequio al principio di specialità (Trib. Genova, 21 gennaio 1997).

Cause ostative

Secondo Cass. III, n. 13343/2022 in tema di impossibilità di far valere il diritto - alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce la rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione - è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l'esercizio del diritto stesso. 

Si ritiene invece che la prescrizione non comincia a decorrere se il diritto è sottoposto a condizione sospensiva non ancora verificatasi (Cass. I, n. 2429/1994) o a termine non ancora scaduto (Cass. III, n. 3824/1995), ovvero qualora si abbia il mancato perfezionamento della fattispecie dalla quale trae origine il diritto (Cass., n. 3291/1973).

Ne consegue che sono irrilevanti, al fine di impedire il decorso della prescrizione, il cambiamento del soggetto tenuto al pagamento (Cass. II, n. 10937/1993), il mutamento di titolarità del diritto per effetto di acquisto a titolo derivativo, stante che il diritto avrebbe potuto essere fatto valere dal dante causa (Cass. II, n. 3654/1981), la difficoltà di quantificare integralmente un credito (Cass. lav., n. 1047/1988), e la non liquidità dello stesso, o anche difficoltà materiali derivanti da speciali regolamentazioni giuridiche che non ostacolino in modo assoluto l'esercizio del diritto (Cass., n. 2336/1977) nonché la pendenza del giudizio volto ad accertare il diritto la cui lesione rappresenta il titolo di una pretesa risarcitoria (Cass., n. 8702/2004).

La Cass. VI - V, n. 1980/2022 ove il contribuente eccepisca la prescrizione estintiva spetta al giudice di merito, l'individuazione del termine legale applicabile, salvo atti interruttivi, il cui onere di allegazione e prova grava sul creditore erariale.

La più recente giurisprudenza di merito chiamata a decidere se il mancato recepimento delle direttive comunitarie da parte dello Stato costituisca causa ostativa alla decorrenza della prescrizione, si è pronunziata nel senso che se i soggetti ai quali è stato riconosciuto un diritto dalla norma comunitaria, non abbiano provveduto ad esercitarlo tempestivamente, lo stesso inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere e, discendendo direttamente dalla norma comunitaria, prescinde dall'inerzia manifestata dallo Stato nell'adeguarsi al diritto internazionale.

Decorrenza

Per i diritti di credito la prescrizione decorre dal momento in cui il credito è sorto ed è esigibile (Vitucci, 82).

Circa la determinazione del dies a quo la giurisprudenza ha distinto tra prestazioni esigibili a semplice richiesta del creditore e prestazioni senza termine; nel primo caso la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto è sorto e se il creditore agisce prima della scadenza del termine a suo favore, la prescrizione decorre solo dalla data di scadenza del termine (Cass. n. 3824/1995). Nella seconda ipotesi il dies a quo coincide con quello in cui è sorta l'obbligazione (Cass. n. 1731/1986), tranne che la natura della prestazione o il modo ed il luogo dell'adempimento richiedano la fissazione di un termine.

Nel caso di prestazioni periodiche la dottrina differenzia tre ipotesi: (i) quella in cui la prestazione rappresenta il corrispettivo del godimento di cosa altrui (canoni); (ii) quella in cui rappresenta il corrispettivo del godimento di cosa fungibile (mutuo) ed infine (iii) quella in cui, pur dipendendo da un titolo unico, la prestazione non ha carattere accessorio rispetto al diritto principale (rendita perpetua e vitalizia).

Nel primo caso la prescrizione delle singole prestazioni decorre dalle singole scadenze (Ferrucci, 397); nel secondo caso si distingue tra restituzione del capitale in cui il termine decorre dalla scadenza fissata e degli interessi in cui decorre dalla scadenza di ciascuna rata (Azzariti, Scarpello, 226); nell'ultimo caso la prescrizione delle singole annualità decorre dalla scadenza di ciascuna di esse (Azzariti, Scarpello, 227).

Nei diritti reali la prescrizione decorre dall'ultimo giorno in cui è stato esercitato il diritto, ad eccezione delle servitù negative e continue in cui assume rilevanza a tal fine qualsiasi fatto che abbia impedito l'esercizio delle stesse (Vitucci, 79).

 In tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale (Cass. III, n. 29328/2024).

In particolare, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito decorre da quando il danneggiato, con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia stato in grado di avere conoscenza dell'illecito, del danno e della derivazione causale dell'uno dall'altro, nonché dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa connotante detto illecito (Cass. III, n. 4683/2020). 

 

Casistica

 In tema di accessione, quando le opere sono state fatte da un terzo con materiali propri, il diritto al relativo indennizzo sorge in corrispondenza della preclusione dello ius tollendi ed è da tale momento che comincia a decorrere anche il termine di prescrizione per l'esercizio di tale diritto, ossia trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione oppure dall'incorporazione stessa, se fatta dal terzo in buona fede o a scienza del proprietario (Cass. II, n. 29134/2024).

Il dies a quo della prescrizione del diritto al risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitario ed incorre, pertanto, in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione (Cass. III, n. 29140/2024).

In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto (Cass. I, n. 1923/2025).

In tema di intermediazione finanziaria, il momento in cui per il cliente diviene o è divenuto realmente percepibile il danno da ascriversi all'intermediario inadempiente ai propri obblighi informativi, da cui inizia a decorrere il termine decennale di prescrizione per l'esercizio dell'azione risarcitoria, dipende dalle circostanze del singolo caso concreto e la relativa indagine deve tener conto che i peculiari beni oggetto della controversia (titoli azionari o obbligazionari, derivati e simili) non sono assimilabili ad altri beni mobili e che il danno risarcibile ex art. 1223 c.c. non può essere provocato dal normale andamento del valore o del prezzo del titolo sul mercato secondario, poiché la sua fluttuazione è ontologicamente connaturata alla natura mutevole della valorizzazione degli investimenti finanziari, essendo, invece, necessario un quid pluris, anche un evento anomalo, che al contempo disveli il rischio taciuto dall'intermediario e concretizzi la lesione patrimoniale (Cass. I, n. 32226/2024).

In tema di danno endofamiliare, la protratta violazione dei doveri di assistenza morale e materiale del figlio integra un illecito permanente, in relazione al quale, protraendosi la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, fermo restando che, in ragione della peculiare natura dell'illecito, l'individuazione del momento in cui il danno si manifesta per la prima volta richiede l'individuazione del momento in cui il danneggiato perviene ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento, che può intervenire durante la permanenza dell'illecito, ma anche dopo molto tempo dalla cessazione della permanenza stessa (Cass. I, n. 375/2025).

Se il fatto illecito è considerato dalla legge come reato, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato decorre dall'irrevocabilità della sentenza penale, a condizione che vi sia stata costituzione di parte civile  (Cass. III, n. 32069/2024).

Il termine ordinario di prescrizione del tributo inizia a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva. Ne consegue che laddove a seguito di pronuncia di cassazione con rinvio, la definitività dell'accertamento fiscale dipenda dalla mancata riassunzione del giudizio ad opera delle parti, il termine decennale di prescrizione inizierà a decorrere da quando il giudizio si è estinto, essendosi esaurito il tempo utile per provvedere alla sua riassunzione (Cass. V, n. 12838/2022).

In tema di azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., si è pronunciata Cass. I, n. 621/2022, secondo la quale, in sede di espropriazione presso terzi promossa da un creditore nei confronti di un debitore successivamente dichiarato fallito, colui che - in data successiva all'apertura della procedura concorsuale -  in qualità di “debitor debitoris” abbia effettuato il pagamento al creditore assegnatario ai sensi dell'art. 553 c.p.c., ha diritto di ripetere quanto versato, tuttavia il relativo termine di prescrizione decorre non già dalla sentenza dichiarativa del fallimento bensì dalla data in cui il pagamento è stato effettuato.

In tema di sequestro amministrativo di veicoli, il diritto del custode al pagamento della relativa indennità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere, cioè dal giorno in cui la custodia cessa (Cass. I, n. 27202/2024).

Bibliografia

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