Codice Civile art. 2955 - Prescrizione di un anno.

Donatella Salari

Prescrizione di un anno.

[I]. Si prescrive in un anno il diritto:

1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;

2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese [2099] (1);

3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione;

4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;

5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;

6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.

(1) La Corte cost., con sentenza 10 giugno 1966, n. 63 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero, unitamente agli artt. 2955 n. 2 e artt. 2956 n. 1, «limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro».

Inquadramento

Le prescrizioni presuntive annuali traggono la loro ragion d'essere in quelle obbligazioni della vita quotidiana che sorgono senza formalità, come avviene nel commercio al minuto e senza quietanza. Ne consegue esse non troveranno applicazione ove il contratto sia stato concluso in forma scritta, o le parti abbiano previsto il differimento dell'obbligazione di pagamento e, in ogni caso, per i beni di un certo peso economico o destinati ad attività produttiva.

Casistica

Secondo la giurisprudenza di legittimità il n. 2 della disposizione in esame va inteso nel senso che la prescrizione di un anno riguarda solo i crediti del lavoratore riferiti al corrispettivo della prestazione lavorativa, pagato per periodi non superiori al mese, restando invece escluso il credito del lavoratore relativo alla ripetizione di una sanzione pecuniaria inefficace (Cass. L, n. 10668/2014). La giurisprudenza di merito (Trib. L, 18 settembre 2014, n. 1993) afferma in proposito che l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento diretto od indiretto del debitore che importi, sia pure implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione da lui assunta non sia stata estinta; l'incompatibilità sussiste dunque senza dubbio anche rispetto alla contestazione dell'esistenza del credito, comportando detta contestazione l'implicita ammissione che l'obbligazione non è stata estinta.

Secondo Cass. L, n. 14827/2018  nel caso di sequenza di contratti di lavoro di diritto privato a tempo determinato poi convertita in un unico contratto a tempo indeterminato all’esito di declaratoria di nullità dell'apposizione del termine  la prescrizione dei crediti relativi  resta sospesa  sino alla cessazione del rapporto lavorativo.

Per quanto riguarda il n. 5 la stessa giurisprudenza ha chiarito (Cass. II, n. 24759/2013) che la prescrizione presuntiva annuale riguarda il credito del commerciante «per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio», ossia va riferita al commercio non all'ingrosso di beni di largo consumo quotidiano ordinariamente con pagamento immediato ed è applicabile anche al piccolo imprenditore (Cass. VI, n. 26433/2014).

Bibliografia

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