Codice Penale art. 466 bis - Confisca 1 .Confisca 1. [I]. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile dei beni di cui il condannato ha comunque la disponibilità, per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato. Si applica il terzo comma dell’articolo 322-ter . [1] Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 202. InquadramentoL'art. 466-bis è stato introdotto dall’art. 2 d.lgs. n. 202/2016, recante disposizioni per la “Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea”. L’intervento legislativo ha una duplice finalità: rafforzare il contrasto alla criminalità economica e, armonizzare le legislazioni dei Paesi dell’Unione europea tra di loro in materia. In particolare per consolidare la tutela delle misure volte a reprimere i falsi nummari e l’uso fraudolento di strumenti di pagamento è stata introdotta una speciale ipotesi di confisca obbligatoria nei casi previsti agli artt. 453, 454, 455, 460 e 461. Tale confisca ha ad oggetto le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o quelle che ne costituiscono il prodotto, il prezzo o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, per le quali l’art. 240 stabilisce — tranne che per le cose costituenti il prezzo del reato — la facoltatività della misura ablatoria. Inoltre è ammessa la confisca c.d. per equivalente dei beni nella disponibilità del reo per un valore corrispondente al profitto, al prodotto o al prezzo del reato quando non è possibile eseguire quella delle cose che ne dovrebbero essere oggetto in quanto legate al reato. Si tratta, quindi, di un potenziamento della misura della confisca in linea con una tendenza sempre più frequente di utilizzarla in chiave sanzionatoria per il contrasto di forme di criminalità come quella organizzata o economica. L’art. 5 d.lgs. n. 202/2016, inoltre, modificava l'abrogato art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356 estendendo la c.d. confisca allargata anche alle fattispecie di cui agli artt. 453, 454, 455, 460 e 461. Per il commento, cfr. sub art. 240-bis. Qualificazione giuridicaLa giurisprudenza di legittimità ha qualificato la confisca obbligatoria come misura ablativa utilizzata in funzione "generalpreventiva dissuasiva". A differenza di quella disciplinata dall’art. 240, infatti, tale tipologia di misura si caratterizza per i connotati repressivi propri delle pene accessorie che, pertanto, prescindono dalla pericolosità intrinseca della cosa (Cass. II, n. 35029/2010). Riguardo al dibattito sulla qualificazione giuridica della confisca cfr. sub art. 240. Ambito di applicazione soggettivoIn merito all’ambito soggettivo di applicazione della misura l’art. 466- bis dispone che la cosa da confiscare non deve appartenere a persona estranea al reato. Per la nozione di appartenenza della res e alla definizione di persona estranea al reato cfr. sub art. 240. La confisca obbligatoriaL'art. 466-bis stabilisce la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli artt. 453, 454, 455, 460 e 461 e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto (per le relative nozioni cfr. sub art. 240, e cfr. sub art. 322-ter). I presupposti della misura sono i seguenti: - la definizione del procedimento nell'ambito del quale viene disposta (sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti); - la res da confiscare deve costituire l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto del reato; - la res da confiscare non deve appartenere a persona estranea al reato. La misura consegue obbligatoriamente alla pronuncia di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444. Pertanto non può essere applicata in caso di assoluzione, neppure con formula dubitativa ai sensi dell'art. 530 cpv., o di proscioglimento per estinzione del reato, o per applicazione del perdono giudiziale. La norma, dunque, dispone che il giudice non può valutare discrezionalmente l’opportunità di procedere alla confisca per le cose che servirono o furono destinate a commettere i reati e di quelle che ne sono il prodotto o il profitto, per le quali l'art. 240 comma 1 prevede la facoltatività della misura, ma vi deve procedere obbligatoriamente. Per quanto concerne il prezzo, invece, l'obbligatorietà della confisca è già prevista all'art. 240 comma 2 n. 1. La specialità della previsione non esclude l'applicazione delle norme generali contenute nell'art. 240, nella parte in cui non risulti una regolamentazione in deroga: la deroga, anche in più punti, delle regole generali dell'art. 240, che caratterizza le confische previste da disposizioni speciali, non vale, infatti, a rendere la misura completamente autonoma dalla disciplina generale, sulla quale si innesta, e che resta applicabile nei punti non disciplinati dalle norme speciali (Cass. S.U., n. 9/1999). La confisca per equivalenteL'art. 466 bis prevede la c.d. confisca per equivalente o di valore: stabilisce, infatti, che, nel caso in cui non sia possibile eseguire direttamente la confisca delle cose che costituiscono il profitto, il prodotto o il prezzo del reato, si possa procedere a quella di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente ad esso. In questo caso, deve ovviamente trattarsi di beni che siano di proprietà dell'autore del reato. A differenza di quella disciplinata dall'art. 240, pertanto, non ha ad oggetto solo le cose che hanno una diretta attinenza con il reato commesso. La misura ha una valenza prevalentemente afflittiva nei confronti del reo, perché è volta a privarlo delle utilità derivanti dalla commissione del delitto. La norma rinvia, infine, alla previsione dell'art. 322 ter 3 comma ai sensi del quale il giudice, con la sentenza di condanna, deve determinare le somme di denaro o i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato o in quanto di valore corrispondente ad essi (cfr. sub art. 322 ter). Le disposizioni antiriciclaggioL’art. 5 d.lgs. n. 202/2016 riguarda le misure antiriciclaggio ed introduceva alcune modifiche all' abrogato art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356 (per la disciplina della “confisca allargata” v. sub art. 240-bis), che disciplina ipotesi particolari di confisca obbligatoria finalizzata al contrasto alla criminalità. Nello specifico l'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 disponeva la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non poteva giustificare la provenienza e di cui risultava essere titolare anche per interposta persona fisica o giuridica o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato alla propria attività economica o al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito. La modifica stabilita dall’art. 5 d.lgs. n. 202/2016 si presenta conseguente al recepimento della normativa europea e alla finalità di quest’ultima di rafforzare le forme di contrasto alla criminalità perchè prevede l’estensione di tale tipologia di “confisca allargata” alle ipotesi in cui l’associazione a delinquere, anche di tipo mafioso, sia finalizzata a commettere proprio quei delitti contro la fede pubblica (falsi nummari) di cui agli artt. 453, 454, 455, 460 e 461. Profili processualiCfr. sub artt. 240 e 240-bis. BibliografiaGAMBOGI, Il d.lgs. 202/2016: la confisca europea dei beni strumentali e dei proventi da reato trova ingresso nel nostro ordinamento, in Il penalista, Focus del 10 novembre 2016. |