Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 31 bis - Comunicazioni del curatore 1

Alessandro Farolfi

Comunicazioni del curatore1 

Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.

Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.

[1] Articolo inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera b), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Per l'applicazione del presente articolo vedi quanto disposto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 17.

Inquadramento

La norma è stata introdotta dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con mod. dalla l. n. 221/2012 e da quel momento è applicabile anche alle procedure fallimentari o di concordato, di liquidazione coatta o amministrazione straordinaria pendenti, laddove in quel momento non fosse ancora stata eseguita la comunicazione ai creditori di cui agli artt. 92, 171, 207 l.fall. o prevista dall'art. 22 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Alle procedure in corso in cui fosse già stata effettuata una delle predette comunicazioni, invece, la nuova norma si applica a partire dal 31 ottobre 2013. Da quel momento, quindi, si è assistito ad una telematizzazione delle comunicazioni endo-fallimentari, tale da introdurre una maggiore celerità e semplicità di forme. Va detto che le medesime normative di riforma hanno altresì delocalizzato, per così dire, la fase di verifica dello stato passivo, nel senso che le istanze di insinuazione non debbono più essere depositate in cancelleria ma inviate all'indirizzo di posta certificata della procedura, indicata dal curatore nelle proprie comunicazioni (va al riguardo ricordato che per le procedure pendenti dal 30 giugno 2013 parimenti è operativo l'obbligo per il curatore di indicare un indirizzo PEC della procedura). Infatti, ora la domanda di ammissione allo stato passivo, ai sensi dell'art. 93 comma 3 n. 5 deve contenere l'indicazione, da parte del creditore, dell'indirizzo di posta elettronica al quale intende ricevere ogni successiva comunicazione, e simile onere è altresì disposto dall'art. 171 comma 2 l.fall. o dall'art. 207 comma 1 l.fall., ovvero ancora dall'art. 22 comma 2 del citato testo normativo riguardante l'amministrazione straordinaria. Trattasi di casi ai quali senza dubbio si applica la norma in esame, che consente una finzione di conoscenza legale per tutti i creditori o titolari di diritti su beni del fallimento: per essi, laddove abbiano omesso la indicazione di un indirizzo PEC cui ricevere comunicazioni, è sufficiente il mero deposito in cancelleria. Simile semplificazione opera, altresì, nei casi in cui la consegna della comunicazione a mezzo PEC non sia andata a buon fine per cause imputabili allo stesso destinatario (opera qui un principio in qualche modo analogo alla semplificazione della notifica dell'istanza di fallimento ai sensi dell'art. 15 l.fall., norma pure modificata dal citato d.l. n. 179/2012 convertito con l. n. 221/2012, sostituendosi il deposito dell'atto presso la casa comunale con il deposito presso la cancelleria del tribunale presso cui la procedura concorsuale è pendente). Del resto, la stessa comunicazione di cui all'art. 92 l.fall. del curatore deve orami essere trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore. Va infine notato che la norma impone al curatore, per esigenze di certezza e di documentazione del proprio operato, di conservare tutti i messaggi ricevuti ed inviati a mezzo PEC sino a due anni dopo la chiusura della procedura. Nel caso di chiusura della procedura con liti pendenti, ai sensi del novellato art. 118 l.fall., deve ritenersi che l'obbligo di conservazione si protragga oltre la formale chiusura della procedura e sino a due anni dopo il riparto finale supplementare disposto con le risorse acquisite mediante la lite pendente al momento della chiusura stessa.

L'elezione di domicilio da parte del creditore che chieda di essere ammesso al passivo fallimentare comporta che tutte le successive notificazioni e comunicazioni vengano dal curatore o dal cancelliere compiute al domicilio eletto, con conseguente nullità delle notificazioni o comunicazioni compiute in luogo diverso da esso (Trib. Roma, 17 settembre 2013). Si deve altresì ricordare che per tutti gli imprenditori sussiste l'obbligo di dotarsi di PEC e che con il medesimo testo normativo (l. n. 221/2012) che ha introdotto l'art. 31-bis è stato modificato l'art. 15 semplificando le forme di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento. In particolare proprio l'esistenza di tale obbligo e del dovere dell'imprenditore di vigilare sul proprio indirizzo PEC ha fatto rigettare le questioni di costituzionalità che erano state in proposito avanzate e ritenuta la predetta notifica corretta anche nel caso di cancellazione della società dal registro delle imprese: la notifica (prima via PEC, poi presso la sede sociale e infine presso la casa comunale) del ricorso per la dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall. è valida anche nel caso di società già cancellata dal Registro delle Imprese. Infatti, il giudice è esonerato dal compimento di ulteriori formalità allorquando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza (Cass. n. 17946/2016). Appare perciò perfettamente coerente che per le comunicazioni in costanza di procedura concorsuale la mancanza di indicazione della PEC da parte dei creditori (come pure la mancata consegna del messaggio telematico per cause imputabili al destinatario) consenta di porre in essere un adempimento semplificato ed equipollente, come il deposito dell'atto presso la cancelleria.

Bibliografia

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