Legge - 27/01/2012 - n. 3 art. 14 quinquies - Decreto di apertura della liquidazione 1Decreto di apertura della liquidazione 1 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6. 2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 2; b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; c) stabilisce idonea forma di pubblicita' della domanda e del decreto, nonche', nel caso in cui il debitore svolga attivita' d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese; d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore; e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione a cura del liquidatore; f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b). 3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento. 4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.
[1] Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera s), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221. [2] Lettera modificata dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54. InquadramentoLa norma disciplina il decreto di apertura della liquidazione, che il giudice emette allorché la domanda soddisfa i requisiti di cui all'14-ter e consta l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni. Il decreto ha un contenuto composito, contemplando la nomina di un liquidatore, il blocco delle azioni esecutive sino alla definitività dell'omologa, le modalità pubblicitarie e di trascrizione che lo riguardano, l'ordine di rilascio dei beni. Verifica inizialeAi sensi del comma 1 della norma, il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter – i quali attengono essenzialmente alla completezza documentale – verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Sotto il profilo della verifica della sussistenza di atti in frode è logico che il relativo accertamento, pur ai meri fini di ammissibilità della domanda di accesso del sovraindebitato alla procedura di liquidazione ex art. 14-quinquies, deve essere condotto dal giudice del sovraindebitamento a prescindere dalla sussistenza di una sentenza sul punto, e pertanto a maggior ragione tale giudizio ben può basarsi sui fatti accertati in altri giudizi, di cui sia parte il sovraindebitato, anche in sede penale (Trib. Monza, 4 maggio 2016). Aspetti processualiSi applica l'articolo 10, comma 6, l. n. 3/2012 in punto di cameralità delle forme e reclamabilità del provvedimento dinanzi al tribunale in composizione collegiale alla quale rimane estraneo il giudice che ha emesso il decreto. Benché consti il rinvio all'art. 10, comma 6, l. n. 3/2012, il tribunale pronuncia in camera di consiglio in composizione monocratica, ma, diversamente da quanto previsto dall'art. 10, comma 3, l. n. 3/2012 – del quale non è fatto richiamo – provvede in radicale assenza di contraddittorio con i creditori, ferma e impregiudicata, semmai, la possibilità – peraltro marginale in difetto di allegazioni della controparte – di esercitare i poteri ufficiosi contemplati dall'art. 738, comma 3, c.p.c. Quanto al reclamo di cui comma 1 della norma in esame, è d'uopo ritenere che il decreto d'apertura si esponga all'utilizzo del rimedio evocato, non solo da parte del debitore istante, ma anche – in corrispondenza con quanto previsto dall'art. 18, comma 1, l.fall. – da parte degli altri soggetti che vengono investiti dall'efficacia del decreto. In questa prospettiva, va considerato reclamabile, a sua volta, anche il decreto con il quale il collegio riformi, in sede di reclamo, il provvedimento d'inammissibilità della procedura di liquidazione. In tal caso, in applicazione analogica dell'art. 22, comma 4, l.fall., il collegio dovrebbe disporre la rimessione degli atti al giudice monocratico per la pronuncia del decreto di apertura. In caso di accoglimento della domanda di liquidazione, non sembra ipotizzabile il ricorso per cassazione, difettando la natura decisoria del decreto, insuscettibile di incidere, con efficacia di giudicato, su diritti soggettivi. In ipotesi di rigetto viceversa occorrerà aver riguardo al regime di riproponibilità della domanda da parte del debitore, tenendo anche conto di quanto previsto dall'art. 14-ter, che, nel richiamare l'art. 7, comma 2, lett. b) l. n. 3/2012, esclude l'ammissibilità della domanda quando il debitore «ha già fatto ricorso» nei precedenti cinque anni al procedimento in questione. Se, come pare più plausibile, si ritiene che un'eventuale declaratoria d'inammissibilità non ostacoli un nuovo ricorso ai rimedi contro il sovraindebitamento, la ricorribilità in cassazione dovrà essere senz'altro denegata. Decreto d'aperturaIl decreto ha un contenuto articolato. Esso include, in base alla lett. a) del comma 2, in primo luogo, la nomina di un liquidatore in possesso dei requisiti previsti per la designazione a curatore fallimentare (v. art. 28). Gestore della procedura è proprio il liquidatore, che dovrà provvedere all'inventario dei beni e dei crediti da liquidare (art. 14-sexies l. n. 3/2012) secondo un programma di liquidazione che assicuri una ragionevole durata della procedura (art. 14-novies l. n. 3/2012) – che in ogni caso, in base al comma 6, non potrà essere inferiore ai quattro anni – esercitando ogni azione volta a conseguire la disponibilità del patrimonio del debitore e quindi amministrandolo nell'ottica della sua liquidazione, attraverso la vendita dei beni tramite procedure competitive e il recupero dei crediti che non si ritenga utile cedere. Ovviamente, la lett. a) del comma in esame si incarica di precisare che detta nomina mancherà qualora essa sia già avvenuta ai sensi dell'art. 13 l. n. 3/2012, dunque nell'ambito dell'omologazione dell'accordo di composizione della crisi o del piano del consumatore, e tali procedure si siano poi convertite ai sensi dell'art. 14-quater l n. 3/2012 in un procedimento di liquidazione del patrimonio. In virtù della lett. c) il decreto contiene, altresì, idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese. In forza della lett. d) il giudice ordina, inoltre, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore. Ai sensi della lett. e), con il medesimo provvedimento vengono ordinati la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che il giudice non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Essenziale, torna, a tal riguardo la previsione secondo cui il decreto è esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore. Infine, a tenore della lett. f), il giudice stabilisce, nel decreto in questione, il limite monetario entro il quale somme e crediti di cui alla lett. b) dell'art. 14-ter l. n. 3/2012 (crediti di natura alimentare e mantenitoria, stipendi, pensioni salari e proventi dell'attività del debitore), sono esclusi dall'alveo della liquidazione. Effetti inibitori e protettivi In ragione della lett. b) del comma 2 della norma in commento, il decreto dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. In piena simmetria con il decreto di ammissione previsto dall'art. 10, in materia di accordo di composizione della crisi, anche il provvedimento di apertura del procedimento di liquidazione ex art. 14-quinquies produce gli effetti protettivi del patrimonio del debitore ivi esaminati (v. commento sub art. 10 l. n. 3/2012). È significativo che l'inibitoria vada disposta addirittura sotto pena di nullità. Gli effetti di essa, benché siano incongruamente ancorati all'omologazione (che nella procedura ora in esame non è neppure prevista) è da ritenere durino fino al provvedimento di chiusura della liquidazione ex art. 14-novies. Non è, peraltro, specificato neppure il dies a quo di produzione degli effetti protettivi, il che induce a ravvisarlo, nondimeno, nella data di annotazione del decreto di cui alla norma in commento nel registro delle imprese, che è menzionata subito dopo – alla lett. c) – come forma necessaria, oltre che per definizione idonea, di pubblicità. Rilevano, peraltro, alcune significative singolarità. Innanzitutto, l'automatic stay non è circoscritto ai sequestri conservativi, assumendo, per contro, una portata generale; esso opera finanche rispetto ai crediti impignorabili. Peculiare si mostra, con ogni evidenza, il regime di indisponibilità che attinge i beni del debitore, posto che, con il decreto di apertura il giudice nomina un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, ordinando al debitore la consegna o il rilascio dei beni, salvo che, in presenza di gravi e specifiche ragioni, questi sia autorizzato a rimanere nella disponibilità della cosa. Al liquidatore, dunque, come confermato dall'art. 14-novies, comma 2, l. n. 3/2012 spetta l'amministrazione del patrimonio, nonché l'esercizio delle azioni previste dall'art. 14-decies, l. n. 3/2012. In buona sostanza, il decreto non solo incide sulla disponibilità materiale dei beni del debitore, ma influisce anche sulla disponibilità giuridica degli stessi. Ai sensi del comma 3 della norma in commento, il decreto d'apertura della procedura liquidatoria è equiparato all'atto di pignoramento, con quel che ne consegue sul piano dell'inopponibilità al liquidatore e, suo tramite, ai creditori concorsuali di ciascun atto afferisca beni del patrimonio del debitore, che abbia ricevuto una trascrizione postuma rispetto al decreto in questione. L'equiparazione risponde, peraltro, all'obiettivo di disciplinare l'efficacia del decreto in termini assimilabili a quanto previsto dall'art. 44, comma 1, l.fall. Durata della proceduraIl comma 4 dell'articolo in commento ha specificato incisivamente che la procedura liquidatoria rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ha una durata minima di quattro anni a decorrere dal deposito della domanda, il che è finalizzato ad «assorbire» gli eventuali beni sopravvenuti al decreto di apertura, quindi confluiti nel patrimonio debitorio in costanza di procedura, ai sensi e ai fini di cui all'articolo 14-undecies, l. n. 3/2012, non a caso, specificamente richiamato. Le nuove incompatibilità all’ufficio di liquidatoreIn forza dell'art. 4 del d.lgs. n. 54/2018, all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettera a), dopo le parole: «regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;» sono inserite le seguenti: «si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;». La novellazione attiene all'introduzione di un nuovo e più severo novero di incompatibilità all'assunzione dell'ufficio di liquidatore su cui, per quanto attiene a ratio, presupposti e disciplina, v. sub. art. 7. BibliografiaAngelici, Ferri, Manuale di diritto commerciale, Milano, 2015, 821; Bonfatti, Gli incentivi alla composizione negoziale delle crisi d'impresa: uno sguardo d'insieme, in Bonfatti - Falcone (a cura di), Le procedure di composizione negoziale delle crisi e del sovraindebitamento, Milano, 2014, 33; Caiafa, La composizione delle crisi da sovraindebitamento, in Dir. fall. 2012, I, 416; Caterini, Sovraindebitamento, ristrutturazione del debito e datio in solutum, in Rass. dir. civ. 2014, 337; Costa, Profili problematici della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, in Dir. fall. 2014, 6, 10663; De Linz, Spunti critici sulle nuove procedure di sovraindebitamento e ordinamenti a confronto, in Dir. fall., 2015, 5, 10482; Fabiani, La gestione del sovraindebitamento del debitore «non fallibile» (d.l. 212/2011), in ilcaso.it, doc. n. 278/2012; Fabiani, Crescita economica, crisi e sovraindebitamento, in Corr. giur. 2012, 449; Fabiani, Primi spunti di riflessione sulla regolazione del sovraindebitamento del debitore non «fallibile», in Foro It. 2012, V, 94 ss.; Guiotto, La nuova procedura per l'insolvenza del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere, in Fall. 2012, 23; Lo Cascio, La composizione delle crisi da sovraindebitamento (Introduzione), in Fall. 2012, 1021; Macario, Finalità e definizioni, in AA.VV., La «nuova» composizione della crisi da sovraindebitamento, a cura di Di Marzio-Macario-Terranova, Milano, 2013, 18; Macario, Sovraindebitamento e procedure di esdebitazione per i debitori «non fallibili». Il completamento della riforma, in Oss. dir. civ. comm. 2012, 303; Michelotti, Osservazioni in tema di procedure di sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012 e succ. mod. ed integr., in Fall. 2015, 11, 1222; Modica, Profili giuridici del sovraindebitamento, Napoli, 2012; Nigro, Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese, Le procedure concorsuali, 3, Bologna, 2014, 549; Nonno, in Sovraindebitamento e usura, a cura di Ferro, Milano, 2012, 84; Paciello, Prime riflessioni (inevitabilmente critiche) sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, in Riv. dott. comm. 2012, II, 93; Panzani, Composizione delle crisi da sovraindebitamento, in Nuovo dir. soc. 2012, I, 9; Panzani, La composizione della crisi da sovraindebitamento dopo il d. l. 179/2012, in ilfallimentarista.it, 2012; Pellecchia, Dall'insolvenza al sovraindebitamento. Interesse del debitore alla liberazione e ristrutturazione dei debiti, Torino, 2012; Rispoli, Farina, La nuova disciplina del sovraindebitamento del consumatore, in AA.VV., Problemi attuali di diritto privato. Studi in memoria di Nicola Di Prisco, Torino, 2016, 891; Sciuto, Il debitore civile sovraindebitato, in Cian (a cura di), Diritto commerciale, Torino, 2014, II, 514; Soldati, Il sovraindebitamento alla prova della riforma del diritto fallimentare, in Contratti, 2016, 6, 628; Terranova, Insolvenza. Stato di crisi. Sovraindebitamento, Torino, 2013; Terranova, La composizione delle crisi da sovraindebitamento: uno sguardo d'insieme, in Di Marzio - Macario - Terranova (a cura di), Composizione delle crisi da sovraindebitamento, Milano, 2012, 7; Tiscini, I procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio, in Riv. dir. proc. 2013, 3, 649; Vattermoli, La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore alla luce del diritto «oggettivamente» concorsuale, in Dir. fall. 2013, I, 771. |