Legge - 27/01/2012 - n. 3 art. 14 bis - Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore 1Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore1
1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5. 2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi: a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti; b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore. 3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. 4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo. 5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede. 6. Si applica l’articolo 14, comma 5. [1] Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221. InquadramentoLa norma in commento, destinata al piano del consumatore, cumula le ipotesi di annullamento e risoluzione, distintamente previste per l'accordo di composizione, unificandone gli effetti. A talune fattispecie in cui la cessazione degli effetti opera automaticamente ope legis, ne sono affiancate altre nelle quali, in ragione di frodi perpetrate o inadempimenti rilevanti, la declaratoria di cessazione avviene dietro impulso del singolo creditore. Revoca e cessazione di diritto degli effettiAnche il piano del consumatore può essere oggetto di revoca o cessazione di diritto secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 5, l. n. 3/2012 per l'accordo di composizione. Segnatamente, il comma 1 della norma in commento dispone il venir meno degli effetti del piano del consumatore nelle medesime ipotesi contemplate dall'art. 11, comma 5, l. n. 3/2012 quindi laddove il pagamento in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza non sia avvenuto entro novanta giorni dalla scadenza dei crediti; analoga risoluzione ope legis viene in rilievo, ai sensi del comma 1 in esame, allorquando siano scoperti atti in frode ai creditori commessi in costanza di procedura. Cessazione degli effetti su istanza dei creditoriIl comma 2 della norma in commento contempla ipotesi di scioglimento del vincolo scaturente dal piano del consumatore subordinatamente ad un'istanza di qualsivoglia singolo creditore avanzata in talune fattispecie. Rilevano, a tal fine: a) l'aumento o diminuzione del passivo con dolo o colpa grave, ovvero la sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo ovvero la dolosa simulazione di attività inesistente; b) l'inadempimento da parte del proponente degli obblighi derivanti dal piano, la mancata costituzione delle garanzie promesse, la sopravvenuta impossibilità di esecuzione del piano anche per ragioni non imputabili al debitore. La risoluzione sarà in detti casi giudiziale e sarà dichiarata in contraddittorio fra debitore e creditori, su ricorso di uno di questi ultimi, che deve essere proposto nel termine decadenziale di sei mesi dalla scoperta ed in ogni caso non oltre due anni o un anno – per le ipotesi, rispettivamente, di cui alle lett. a) e b) – dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto. In virtù del richiamo operato dall'art. 14-bis, comma 6, all'art. 14, comma 5, l. n. 3/2012 trova applicazione il rito camerale anche per quanto concerne il reclamo al collegio. In buona sostanza, la disciplina della revoca e della cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore riprende puntualmente – in virtù del rinvio di cui al comma 6 – quella dell'accordo del debitore per le ipotesi di revoca e cessazione di diritto. La revoca e la cessazione del piano comportano la conversione della procedura in quella di liquidazione dei beni (salvo che la cessazione del piano nelle ipotesi ricordate sub b) sia determinata da cause non imputabili al debitore) (v. art. 14-quater). La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione non pregiudica, ai sensi del comma 5 della norma in commento, i diritti dei terzi in buona fede. 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