Legge - 27/01/2012 - n. 3 art. 12 ter - Effetti dell'omologazione del piano del consumatore 1

Salvo Leuzzi

Effetti dell'omologazione del piano del consumatore1

 

1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

2. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all' articolo 7, comma 1, terzo periodo . L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.

[1] Articolo inserito dall'articolo 18, comma 1, lettera n), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Inquadramento

La norma disciplina gli effetti dell'omologazione rispetto ai creditori con causa o titolo anteriore al concordato, che vedono preclusa la possibilità di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali e quella di acquisire prelazioni. Stessa interdizione subiscono le iniziative individuali dei creditori posteriori.

Con ogni evidenza, gli effetti dell'omologazione del piano del consumatore sono analoghi a quelli dell'omologazione dell'accordo del debitore. Essi, infatti, consistono nel divieto di iniziare o proseguire azioni individuali, nel divieto di acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, nell'obbligatorietà del piano nei confronti di tutti i creditori anteriori alla data della pubblicità del procedimento.

La regola basilare è quella delle generalizzata obbligatorietà del piano per i creditori, in seguito all'esecuzione degli adempimenti pubblicitari di cui all'art. 12-bis, comma 3.

Con previsione identica a quella del comma 3 dell'art. 11 l. n. 3/2012 in tema di accordo di composizione, è espressamente precisato che l'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

Il blocco delle esecuzioni individuali viene meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, l. n. 3/2012. Anche in questo caso, la previsione è analoga a quella del comma 4 dell'art. 12 l. n. 3/2012 in tema di accordo, fatto oggetto non casualmente di apposito richiamo.

Affinità e peculiarità di disciplina

Il comma 1 reca – con decorrenza dall'omologazione del piano – la preclusione, per i creditori con titolo o causa anteriori, ad iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, a dar corso ulteriore alle azioni cautelari e ad acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

Dunque, se in ipotesi di accordo del debitore le azioni esecutive non possono essere iniziate o proseguite dalla data del decreto di fissazione dell'udienza per l'omologazione, in caso di piano del debitore, qualora il giudice non abbia stabilito nel decreto di fissazione dell'udienza la sospensione di specifici procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (v. comma 2, art. 12 l. n. 3/2012), l'inibitoria ope legis si lega al diverso momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo (art. 12-bis, comma 2, l. n. 3/2012). Si spiega, pertanto, agevolmente la previsione di cui al comma 1: solo dalla data dell'omologazione del piano, vale la regola della nullità delle azioni esecutive individuali, cautelari e degli acquisti di diritti di prelazione.

L'effetto inibitorio automatico di cui al comma 1 viene, peraltro, meno nell'ipotesi di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti tributari di cui all'art. 7, comma 1, terzo periodo, l. n. 3/2012.

L'accertamento dell'omesso pagamento va richiesto al tribunale, con ricorso che viene definito in camera di consiglio, così come avviene nell'ambito della disciplina dell'accordo ai sensi dell'art. 12, comma 4, l. n. 3/2012.

Una volta eseguita la pubblicità del provvedimento, il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori, mentre – analogamente a quanto previsto nell'ambito della disciplina dell'accordo ex art. 10 l. n. 3/2012 – i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni che sono oggetto del piano medesimo (art. 12-ter, comma 2).

L'omologazione non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso. Nei confronti di costoro, in definitiva, non si produrranno gli effetti esdebitatori del piano, talché essi potranno essere resi destinatari di iniziative dei creditori volti ad ottenere la soddisfazione tanto dell'intera pretesa, quanto di ciò che ne residui al netto dell'adempimento del piano medesimo.

Bibliografia

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