Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 105 - Termine per l'emanazione del regolamento in materia di pubblicità con mezzi informatici.

Rosaria Giordano

Termine per l'emanazione del regolamento in materia di pubblicità con mezzi informatici.

1. Il regolamento previsto dall'articolo 94 è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del regolamento stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, nonché nei casi di indisponibilità presso gli uffici giudiziari delle dotazioni necessarie ai fini dell'effettuazione della pubblicità con mezzi informatici, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, prevista dal presente decreto, è eseguita con mezzo cartaceo presso la porta esterna del tribunale; nei casi in cui è prevista l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, comma 3, un estratto del provvedimento è inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia a cura del cancelliere.

3. Il regolamento stabilisce adeguate modalità di informazione del pubblico in ordine alla mancata effettuazione dell'affissione con mezzi informatici da parte dei singoli tribunali per indisponibilità delle necessarie dotazioni.

4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, la pubblicità prevista dall'articolo 38, comma 3, secondo periodo, è eseguita mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Inquadramento

La norma in esame, rimasta sotto tale profilo priva di attuazione, stabilisce, al comma primo, che il regolamento previsto dall'art. 94 in tema di pubblicità degli atti della procedura di amministrazione straordinaria è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del regolamento stesso in Gazzetta Ufficiale. La mancata emanazione del regolamento, peraltro, attribuisce precipua importanza alla disciplina transitoria dettata dall'art. 105, disciplina che, tuttavia, deve essere coordinata con le riforme della legge fallimentare realizzate dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007 (cfr. Lonciari, 710 ss.).

Il comma secondo stabilisce, in particolare, che fino alla data di entrata in vigore del regolamento, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, prevista dal presente decreto, è eseguita con mezzo cartaceo presso la porta esterna del tribunale che nei casi in cui è prevista l'applicazione delle disposizioni dell'art. 8, comma terzo, ossia, essenzialmente, a fronte dell'emanazione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

Regolamento ministeriale sulla pubblicità degli atti e disciplina transitoria

La norma in esame, rimasta sotto tale profilo priva di attuazione, stabilisce, al comma primo, che il regolamento previsto dall'art. 94 (al Commento del quale anche si rinvia) in tema di pubblicità degli atti della procedura di amministrazione straordinaria è emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entra in vigore decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione del regolamento stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Proprio la mancata emanazione del regolamento, peraltro, attribuisce precipua importanza alla disciplina transitoria dettata dall'art. 105, disciplina che, tuttavia, deve essere coordinata con le riforme della legge fallimentare realizzate dal d.lgs. n. 5/2006 e dal d.lgs. n. 169/2007 (cfr. Lonciari, 710 ss.).

Il comma secondo stabilisce, in particolare, che fino alla data di entrata in vigore del regolamento, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, prevista dal presente decreto, è eseguita con mezzo cartaceo presso la porta esterna del tribunale che nei casi in cui è prevista l'applicazione delle disposizioni dell'art. 8, comma terzo, ossia, essenzialmente, a fronte dell'emanazione della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza; un estratto del provvedimento è inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia a cura del cancelliere.

Peraltro, a riguardo, va innanzitutto evidenziato che l'art. 31, comma primo, l. n. 340/2000 ha abrogato implicitamente una parte della disposizione in esame, attesa la soppressione del foglio degli annunzi legali della Provincia.

Inoltre, lo stesso art. 8, comma terzo, richiama per la pubblicità della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza l'art. 17, norma che, peraltro, nell'attuale formulazione successiva alle riforme degli anni 2006 e 2007 prevede la notifica al p.m. ed al debitore della sentenza di fallimento nonché la comunicazione per estratto al curatore ed a colui che ha richiesto il fallimento. Abrogata la formalità dell'affissione della decisione alla porta esterna del tribunale, si è previsto che la sentenza è poi annotata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale ed inviata per via telematica al medesimo ufficio.

Sotto altro profilo, l'art. 38, comma 3, secondo periodo, dispone che del decreto di nomina del commissario straordinario è data notizia con mezzi informatici a cura del Ministero dell'industria, secondo le modalità stabilite con il regolamento previsto dall'art. 94, ma sino a quando tale disposizione non sarà in vigore, la pubblicazione di tale nomina deve essere eseguita mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Bibliografia

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