Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 102 - Pagamento di crediti di lavoro a carico del Fondo di garanzia.Pagamento di crediti di lavoro a carico del Fondo di garanzia. 1. Le domande dirette a conseguire il pagamento, a carico del Fondo di garanzia, dei crediti dei prestatori di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese in amministrazione straordinaria e dei loro aventi causa, previsti dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 e dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, possono essere presentate dopo l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 2, secondo e terzo comma, della citata legge n. 297 del 1982. InquadramentoLa norma fa riferimento alla disciplina prevista dall'art. 2 della l. n. 297/1982 che, in ottemperanza alla direttiva comunitaria n. 987/1980 ha istituito presso l'INPS il Fondo di garanzia, che si sostituisce al datore di lavoro insolvente, per far fronte al pagamento del trattamento di fine rapporto ai dipendenti. La disciplina è stata estesa all'impresa datrice di lavoro in amministrazione straordinaria nel 1992 ed, in tale prospettiva, la disposizione in commento prevede che i lavoratori delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria possano presentare all'INPS domanda per l'erogazione del TFR dopo che siano decorsi i termini stabiliti dall'art. 2, commi secondo e terzo, legge n. 297/1982 per il fallimento e, quindi, una volta dichiarata l'esecutività dello stato passivo (Paluchowski, 2491). Fondo di garanzia e crediti dei lavoratori subordinatiA seguito dell'emanazione della Direttiva comunitaria n. 987/1980, il legislatore è intervenuto a dettare una particolare tutela dei lavoratori dipendenti nell'insolvenza delle imprese. Con la l. n. 297/1982 è stato, in particolare, istituito presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale il Fondo di garanzia, che si sostituisce al datore di lavoro insolvente, per far fronte al pagamento del trattamento di fine rapporto ai dipendenti. In particolare, con la legge suddetta è stato previsto stato sancito che, trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo esecutivo o dopo la pubblicazione della sentenza resa ai sensi dell'art. 99 oppure dopo la sentenza di omologazione del concordato preventivo, i lavoratori potevano ottenere, a domanda, il pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente percepite. Così pure nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di credito, ai sensi dell'art. 101, la domanda di pagamento poteva essere presentata dopo il decreto di ammissione oppure, nel caso di contestazione del curatore, dopo la sentenza che decide il giudizio. Invero, come evidenziato anche in giurisprudenza, qualora l'impresa datrice di lavoro sia assoggettabile alle procedure concorsuali di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria, presupposto indispensabile per l'insorgenza a carico del fondo di garanzia dell'obbligo del pagamento dei crediti diversi dal trattamento di fine rapporto ex d.lgs. n. 80/1992, è l'avvenuta ammissione alto stato passivo della relativa procedura, essendo il preventivo esperimento dell'esecuzione forzata rilevante solo per le imprese non assoggettabili alle citate procedure concorsuali App. Venezia 27 marzo 2001. Nell'ipotesi di imprese assoggettate a liquidazione coatta amministrativa, la domanda può essere fatta valere trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, ai sensi dell'art. 209 l.fall.; ove siano state proposte opposizioni od impugnazioni dopo la pubblicazione della sentenza; per i crediti insinuati in via tardiva, dopo il decreto di ammissione oppure, in caso di contestazioni, dopo la pronuncia della sentenza che decide sulle stesse. Il pagamento può essere adempiuto, entro sessanta giorni dalla richiesta del lavoratore, con diritto del Fondo alla surroga di diritto al dipendente o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dell'imprenditore (Cass. I, n. 199/1995). Nel caso in cui il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale soggetto alle procedure esecutive concorsuali, l'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'Inps al fine di ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto, può realizzarsi solo se il lavoratore assolve l'onere di dimostrare, in primo luogo, che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e, in secondo luogo, che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo (Cass. sez. lav., n. 22735/2011). Peraltro, la surroga dell'Inps nello stato passivo in luogo del lavoratore è ammissibile solo previo accertamento e qualificazione del credito a titolo di t.f.r. e di ultime tre mensilità da parte del giudice, occorrendo, dunque, un titolo giudiziale quale antecedente necessario per la erogazione della prestazione da parte del Fondo di garanzia (Trib. Roma, sez. fall., n. 5075/2012). Inoltre la surroga del Fondo di garanzia gestito dall'Inps, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, l. n. 297 del 1982, nel privilegio spettante al lavoratore, ai sensi degli artt. 2751-bis c.c. e 2776 c.c., consente al medesimo Fondo di essere ammesso nella procedura fallimentare nella stessa posizione che avrebbe assunto il lavoratore e, quindi, non in maniera integrale, ma comprendendo nel credito privilegiato solo gli interessi maturati fino alla vendita nonché la rivalutazione monetaria maturata fino al momento in cui lo stato passivo diventa definitivo, con esclusione degli interessi e della rivalutazione maturati successivamente (Cass. sez. lav., n. 16447/2011). Con il successivo d.lgs. n. 80/1992 tale disciplina è stata estesa ai lavoratori delle imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria. La norma in commento prevede, peraltro, che i lavoratori delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria possano presentare all'INPS domanda per l'erogazione del t.f.r. dopo che siano decorsi i richiamati termini previsti dall'art. 2, commi secondo e terzo, l. n. 297/1982 previsti per il fallimento e, quindi, una volta dichiarata l'esecutività dello stato passivo (Paluchowski, 2491). 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