Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 101 - Adeguamento delle disposizioni attuative dell' articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 .Adeguamento delle disposizioni attuative dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26. 1. Con regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica adegua le disposizioni attuative in ordine alle condizioni e modalità di prestazione della garanzia dello Stato per i debiti delle imprese in amministrazione straordinaria, previste dall'articolo 2-bis, terzo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà e alle disposizioni del presente decreto. InquadramentoLa disposizione demanda alla normativa regolamentare – allo stato non emanata – il complesso coordinamento tra l'art. 2-bis della legge c.d. Prodi, unica norma di detta legge in vigore dopo la disciplina della materia da parte del decreto in commento, con le previsioni comunitarie sul divieto degli aiuti di Stato. Coordinamento della normativa regolamentare con quella comunitaria sugli aiuti di StatoL'unica norma della legge c.d. Prodi rimasta in vigore dopo ll'emanazione del decreto legislativo in esame è l'art. 2-bis in materia di prestazione di garanzie dello Stato alle imprese in amministrazione straordinaria secondo cui il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. A tal fine è previsto un fondo con dotazione massima di cinquecento milioni di euro. La disposizione in commento demanda al Ministero del Tesoro di emanare, entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'introduzione di una regolamentazione idonea ad assicurare la compatibilità di tale disciplina con la normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato. Rispetto alla garanzia prestata dal Ministero del Tesoro ai sensi dell'art. 2-bis, la Corte di legittimità ha chiarito che la stessa ha natura fideiussoria (Cass. I, n. 11176/1997) ed ha affermato, sotto altro profilo, che, in virtù del principio sancito dal comma 3 dell'art. 1203 c.c., l'amministrazione del tesoro dello Stato che, a norma dell'art. 2-bis, l. n. 95/1979, abbia garantito, in tutto o in parte, i debiti contratti con istituti creditizi da società in amministrazione straordinaria per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali, ha il diritto di surrogarsi nella posizione creditoria dell'istituto di credito, dall'amministrazione stessa soddisfatto, nei confronti della società debitrice e che tale diritto ha il carattere della prededucibilità, in quanto, come rilevato dalla Corte Costituzionale nella sent. n. 218/1991, benché il citato art. 2-bis non faccia espresso richiamo all'art. 111, tale ultima norma, oltre ad essere di generale applicazione nelle procedure concorsuali, è espressamente richiamata dalla l. n. 95/1979 attraverso il rinvio operato dal comma 5 del suo art. 1 alle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa che, a loro volta, fanno richiamo alla prededuzione (cfr. Cass. I, n. 9358/1995). Allo stato, la disciplina di coordinamento demandata dalla disposizione in commento al Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia, non è stata dettata. Peraltro, in dottrina si è evidenziato che è difficile ipotizzare la possibilità che, mediante una disciplina di attuazione, la persistente possibilità per le imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria di beneficiare di consistenti garanzie fideiussorie da parte dello Stato — pur necessarie in una prospettiva di risanamento delle stesse al fine di poter accedere al credito bancario (cfr. De Ferra, 714) — possa essere considerata compatibile con la normativa comunitaria in tema di divieto di aiuti di Stato. A riguardo, la Corte di Giustizia ha invero chiarito, già nella vigenza della legge Prodi (che, come rilevato, proprio per la dubbia compatibilità, almeno in parte, con il diritto comunitario è stata sostituita dal d.lgs. in commento) che l'applicazione ad un'impresa di un regime come quello istituito dalla legge italiana n. 95/1979, e derogatorio alle regole normalmente vigenti in materia di fallimento dà luogo alla concessione di un aiuto di Stato, ai sensi dell'art. 87, n. 1, (già art. 92, n. 1 del trattato CE), allorché è dimostrato che questa impresa — è stata autorizzata a continuare la sua attività economica in circostanze in cui tale eventualità sarebbe stata esclusa nell'ambito dell'applicazione delle regole normalmente vigenti in materia di fallimento, o — ha beneficiato di uno o più vantaggi, quali una garanzia di Stato, un'aliquota d'imposta ridotta, un'esenzione dall'obbligo di pagamento di ammende e altre sanzioni pecuniarie o una rinuncia effettiva, totale o parziale, ai crediti pubblici, dei quali non avrebbe potuto usufruire un'altra impresa insolvente nell'ambito dell'applicazione delle regole, normalmente vigenti in materia di fallimento (Corte giustizia CE V, 17 giugno 1999, n. 295, in Foro it. 1999, IV, 8, con nota di Fabiani; Corte giustizia CE V, 1 dicembre 1998, n. 200, in Giust. civ. 1999, I, 617, con nota di Sandulli). In sostanza, secondo la prospettiva della Corte di Giustizia europea costituisce vantaggio idoneo a concretare illegittimo aiuto di Stato anche la prestazione di una garanzia da parte dello Stato in favore dell'impresa insolvente secondo quanto ancora previsto dall'art. 2-bis legge c.c. Prodi, a meno che la fideiussione non sia stata prestata alle normali condizioni di mercato (cfr. De Ferra, 714, sulla sostanziale inutilità di tale compromesso, previsto negli «Orientamenti» della Commissione nell'ottica di una deroga alla disciplina sul divieto degli aiuti di Stato, nella prospettiva di risanamento della grande impresa insolvente). Inoltre, si è osservato che vi è un non trascurabile problema di tempi poiché ai fini della concessione della garanzia nel rispetto della normativa comunitaria lo Stato deve notificare il programma assistito da propria garanzia alla Commissione europea ed attenderne l'approvazione, per la quale è necessario almeno qualche mese, nel quale l'impresa rischierebbe di perdere ogni prospettiva di rimanere in vita senza concessione del credito (v., diffusamente, Montanari, 328 ss., il quale individua l'unica soluzione prospettabile nella previsione da parte della disciplina regolamentare dettata ai sensi della norma in commento della possibilità per il Ministero di prestare, prima dell'approvazione del programma, una garanzia fideiussoria che possa essere considerata de minimis e quindi non ostare all'operatività della disciplina comunitaria). 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