Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 55 - Criteri di definizione del programma.

Lunella Caradonna
Ivana Vassallo

Criteri di definizione del programma.

1. Il programma è redatto sotto la vigilanza del Ministero dell'industria ed in conformità degli indirizzi di politica industriale dal medesimo adottati, in modo da salvaguardare l'unità operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori.

1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 50 bis, il Ministro dello sviluppo economico adotta le direttive idonee ad assicurare che i programmi delle procedure siano coordinati e finalizzati alla salvaguardia dell'unita' operativa dei complessi aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria (1).

2. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti fra le misure autorizzate dalla Commissione europea, esso deve conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(1) Comma inserito dall'articolo 8, comma 3, lettera c), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.

Inquadramento

La modifica normativa introdotta con il d.l. 13 maggio 2011, n. 70 si propone di rafforzare i compiti di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, che non attengono soltanto all'autorizzazione degli atti, ma anche alla redazione del programma, che deve seguire le direttive disposte dal Ministero affinché i programmi della procedura della cedente e quelli della cessionaria siano coordinati, in modo da salvaguardare l'unità operativa dei complessi aziendali delle due imprese.

In tal modo il Ministero tutela da un lato l'esigenza di conservazione dell'unità operativa dei complessi aziendali, nel rispetto delle direttive di politica industriale, dall'altro lato l'esigenza di salvaguardare i creditori, adeguatamente valutando il loro sacrificio e il loro interesse.

Alcuni autori hanno ricondotto la previsione del controllo del Ministero alla sussistenza di un interesse pubblico alla conservazione dell'impresa (Pacchi Pesucci).

Si va al di là, quindi, della salvaguardia occupazionale e della tutela creditoria.

L'interesse dei creditori è un elemento di cui tener conto, ma non è sovraordinato rispetto alla finalità di risanamento dell'impresa (Maffei Alberti, 1076).

Ancora, i criteri del programma sono condizionati dall'esigenza di perseguire l'ulteriore finalità di coordinare l'accesso al credito o alle agevolazioni con la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

In ultimo, la dottrina ha evidenziato che il sistema predisposto che rinvia alle direttive comunitarie e prevede una preventiva autorizzazione della Commissione deve ritenersi compatibile sia con riguardo al contenuto della legge delega, sia in relazione ai rilievi della stessa Commissione e della Corte di giustizia europea.

Criteri di definizione e contenuto del programma

È il tribunale l'organo deputato a valutare se l'interesse dei creditori venga salvaguardato dal programma ovvero se l'esecuzione dello stesso non provochi un aggravamento delle perdite suscettibile di determinare una situazione peggiore di quella esistente al momento della procedura.

È evidente che in questo specifico caso il tribunale deve procedere alla conversione anche d'ufficio.

Il Ministero dello sviluppo economico, con le direttive date, deve fare in modo che la politica degli aiuti si uniformi alle direttive comunitarie e non incida sui meccanismi della libera concorrenza e degli scambi.

Ecco perché è previsto che se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'articolo 2-bis del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 aprile 1979, n. 95, o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti fra le misure autorizzate dalla Commissione europea, esso deve conformarsi alle disposizioni ed agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Gli aiuti statali devono essere previsti entro un certo ammontare e per un certo periodo di tempo e seguono procedure differenti in ambito comunitario a seconda della consistenza e dell'intensità degli stessi.

Ed, infatti, sulla base degli orientamenti comunitari, tutti gli aiuti di Stato diretti al salvataggio ed alla ristrutturazione delle grandi imprese, rientranti nella sfera di operatività del divieto sancito dall'art. 92, paragrafo I del Trattato CEE, devono essere notificati alla Commissione europea, la quale, nel termine di due mesi, si pronuncia in ordine all'applicabilità delle deroghe previste in materia (Simonati, 242 e ss.).

Non è superfluo, inoltre, precisare che in ambito comunitario la politica degli aiuti è più rigida per le grandi imprese, mentre presenta più ampi margini di flessibilità per le imprese piccole (sino a 50 dipendenti) e medie (sino a 250 dipendenti).

Al riguardo, va ricordato che la soglia di accesso alla procedura di amministrazione straordinaria è stata abbassata a 200 dipendenti e molti autori hanno ritenuto tale abbassamento di soglia espressione della volontà del legislatore di evitare le maggiori restrizioni degli aiuti nei confronti della grande impresa, dato che la soglia di accesso in sede europea, è superiore a 250 dipendenti.

Bibliografia

v. sub art. 54.

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