Decreto legislativo - 8/07/1999 - n. 270 art. 51 - Diritti dell'altro contraente.Diritti dell'altro contraente. 1. I diritti dell'altro contraente, nel caso di scioglimento o di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria, sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare. 2. Nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti di somministrazione, la disposizione del secondo comma dell'articolo 74 della legge fallimentare non si applica se il somministrante opera in condizione di monopolio. 3. Nei casi in cui le disposizioni indicate nel comma 1 prevedono diritti da far valere mediante ammissione al passivo, il contraente può chiedere l'ammissione sotto condizione dello scioglimento o del subentro del commissario straordinario nel contratto, ove non ancora verificatosi, a norma dell'articolo 55, terzo comma, della legge fallimentare. InquadramentoL'art. 50, comma secondo, del d.lgs. in commento stabilisce che i contratti in corso al momento dell'apertura dell'amministrazione straordinaria proseguono sino a quando il commissario opti per il subentro ovvero per lo scioglimento. Si prevede la continuazione dei contratti preesistenti all'amministrazione straordinaria unicamente ai fini della conservazione aziendale e per assicurare al commissario uno spatium deliberandi per l'esercizio della facoltà di scioglimento o di subentro (Cass. I, n. 3193/2016). La disciplina dei diritti del contraente in bonis è dettata, invece. dall'art. 51 del decreto in esame mediante un generale rinvio, da parte del comma primo, alle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare. L'evoluzione della normativaLa regolamentazione degli effetti dell'apertura della procedura sui contratti in corso, già fondamentale nell'ambito di una procedura di carattere liquidatorio come il fallimento, assume un'importanza nevralgica nell'ambito dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, in relazione alle finalità eminentemente conservative della stessa. Peraltro, la legge c.d. Prodi non dettava una disciplina specifica della materia, sicché, stante il disposto dell'art. 201, secondo la logica del c.d. doppio rinvio, finiva per trovare applicazione la regolamentazione dettata dagli artt. 72 ss. sugli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti. Tale disciplina, tuttavia, risultava, specie all'epoca, di complessa applicazione pratica, non essendo individuata espressamente la regola generale applicabile ed essendo quindi la stessa caratterizzata per una lacunosità e frammentarietà che soltanto una copiosa elaborazione giurisprudenziale era riuscita sintetizzare nel senso dell'operatività, anche per gli altri contratti di scambio, del principio di sospensione automatica prima dell'esercizio delle previste opzioni da parte della curatela fallimentare degli effetti della vendita a seguito della declaratoria di fallimento ex art. 72 (in arg., diffusamente, Guglielmucci, 1 ss.). La difficoltà di individuare, in mancanza di una presa di posizione espressa del legislatore, la disciplina generale applicabile derivava dalle opposte visioni sulla questione sostenute dalla dottrina, considerato che, per alcuni, anche nelle procedure concorsuali dovrebbe operare, per le fattispecie non espressamente disciplinate, il generale principio di vincolatività tra le parti degli effetti del contratto dettato dall'art. 1372 c.c., mentre per altri siffatto principio sarebbe derogato dopo la declaratoria di fallimento dall'opposta esigenza di sospendere nell'interesse concorsuale i rapporti giuridici in corso sino all'eventuale opzione del curatore nel senso del subentro (cfr., anche per i riferimenti, Coppola, 414 ss.). Tale sistema, già complesso rispetto alla procedura fallimentare, si rivelava tanto più problematico per l'amministrazione straordinaria attesa la difficoltà di coniugare la sospensione degli effetti dei rapporti giuridici in corso sino all'esercizio dell'opzione da parte dell'organo gestorio con la prosecuzione dell'attività di impresa fisiologicamente necessaria nell'auspicata prospettiva normativa di un risanamento della grande impresa in crisi. Si comprende, nella prospettiva indicata, la decisa presa di posizione in senso contrario — secondo taluni andando oltre gli stessi limiti imposti dalla legge delega (cfr. Censoni, 165 ss.) — da parte dei primi due commi dell'art. 50, d.lgs. n. 270/1999 in esame secondo cui fino all'esercizio della facoltà di subentro ovvero di scioglimento da parte del commissario straordinario i contratti in corso, ancora ineseguiti almeno in parte, proseguono. Come noto, è peraltro opposta la disciplina generale oggi dettata per la procedura fallimentare, poiché, a seguito della novellazione dell'art. 72 ad opera del d.lgs. n. 5/2006, è stata invece «codificata» la regola della sospensione automatica dei rapporti giuridici in corso al momento della declaratoria del fallimento, salve le eccezioni specificamente previste dalla medesima legge fallimentare o da leggi speciali. La regola generale dettata per la procedura di amministrazione straordinariaL'art. 50, comma secondo, del d.lgs. n. 270/1999 in commento stabilisce, pertanto, che i contratti in corso al momento dell'apertura dell'amministrazione straordinaria proseguono sino a quando il commissario opti per il subentro ovvero per lo scioglimento. I contratti in corso per i quali trova applicazione tale disciplina sono, come chiarito dal comma primo, i contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ineseguiti o parzialmente eseguiti, ossia con residue obbligazioni a carico di entrambe le parti. A riguardo, si ritiene, ad esempio, che il contratto con effetti traslativi deve considerarsi ineseguito sino a quando non si sia realizzato l'effetto reale. Più in generale, sulla questione, la S.C. ha chiarito che ai fini dell'art. 72, per stabilire se al momento della dichiarazione di fallimento il contratto non sia stato eseguito da entrambe le parti, occorre avere riguardo alle obbligazioni fondamentali che a ciascuna di esse derivano dal negozio e non anche alle prestazioni accessorie; pertanto, in caso di vendita, la prestazione del venditore deve ritenersi eseguita quando prima del fallimento sia intervenuto il trasferimento della proprietà e la cosa sia stata consegnata all'acquirente (mentre è irrilevante che non siano stati consegnati i titoli e documenti relativi al diritto trasferito o che non si sia provveduto alla riproduzione del negozio nella forma di atto pubblico: Cass. I, n. 3708/1983). Ne deriva che la facoltà dell'organo di gestione di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita stipulato dall'imprenditore insolvente e non ancora eseguito può essere esercitata fino all'avvenuto trasferimento del bene, ossia fino all'esecuzione del contratto preliminare attraverso la stipula di quello definitivo ovvero fino al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., resa in difetto di adempimento del preliminare (Cass. I, n. 33/2008). Diversamente, la S.C. ha osservato che poiché nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, disciplinata dal d.lgs. n. 270/1999, la disciplina dei rapporti pendenti, regolata dal relativo art. 50 e prevedente una generale facoltà di scioglimento da parte del commissario straordinario quanto ai contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti, presuppone che questi ultimi non siano pervenuti nel frattempo alla loro naturale scadenza, ne consegue che se per un contratto di locazione finanziaria di macchinari, già concessi a tale titolo alla società debitrice, dopo la sua ammissione alla procedura sia scaduto il termine per l'esercizio della facoltà di riscatto ed il commissario non abbia manifestato in precedenza la volontà di avvalersene, cessando ogni vincolo fra le parti, nasce l'obbligo, in capo all'utilizzatore, di restituzione dei beni, in accoglimento della domanda di rivendica degli stessi avanzata dalla società concedente (Cass. I, n. 2762/2012, in Fall. 2012, 7, con nota di Terenghi). Nell'inerzia del commissario straordinario il contratto in corso prosegue dopo l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, peraltro non indefinitamente, quanto soltanto sino alla naturale scadenza. Invero, sulla questione è intervenuta la S.C. chiarendo che nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, dettata dal d.lgs. n. 270/1999, la disciplina dei rapporti pendenti, regolata dal relativo art. 50 e prevedente una generale facoltà di scioglimento da parte del commissario straordinario quanto ai contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti, presuppone che questi ultimi non siano pervenuti nel frattempo alla loro naturale scadenza (Cass. I, n. 2762/2012, cit., per la quale ne consegue che se per un contratto di locazione finanziaria di macchinari, già concessi a tale titolo alla società debitrice, dopo la sua ammissione alla procedura sia scaduto il termine per l'esercizio della facoltà di riscatto ed il commissario non abbia manifestato in precedenza la volontà di avvalersene, cessando ogni vincolo fra le parti, nasce l'obbligo, in capo all'utilizzatore, di restituzione dei beni, in accoglimento della domanda di rivendica degli stessi avanzata dalla società concedente). Più in generale, la S.C. ha recentemente chiarito che nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'art. 50 del d.lgs. n. 270/1999 — anche alla stregua dell'interpretazione autentica fornitane dall'art. 1-bis del d.l n. 134 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 166/2008 — prevede la continuazione dei contratti preesistenti all'amministrazione straordinaria unicamente ai fini della conservazione aziendale e per assicurare al commissario uno spatium deliberandi per l'esercizio della facoltà di scioglimento o di subentro (Cass. I, n. 3193/2016, la quale ha affermato che, di conseguenza, la prosecuzione di una precedente somministrazione di servizi dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ove non sia stata accompagnata da un'espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario, non comporta il trasferimento del rapporto in capo alla procedura anche per le prestazioni pregresse e la prededucibilità del relativo credito). La prosecuzione per facta concludentia del contratto, nelle more dell'eventuale esercizio dell'opzione da parte del commissario, non fa quindi venir meno la facoltà di scioglimento in capo all'organo gestorio della procedura. In tal senso è stato evidenziato, in sede di merito, che l'art. 50, d.lgs. n. 270/1999 prevede la continuazione dei contratti preesistenti al solo fine della conservazione aziendale e per assicurare al commissario straordinario uno spatium deliberandi per l'esercizio della facoltà di scioglimento o di subentro, sicché la continuazione di una precedente fornitura dopo la dichiarazione di insolvenza, non accompagnata da un'espressa dichiarazione dell'organo gestorio, non comporta il trasferimento del rapporto in capo allo stesso (Trib. Pescara 15 febbraio 2009; analogamente Trib. Busto Arsizio 26 marzo 2012, per la quale, in tema di amministrazione straordinaria, in caso di prosecuzione del contratto di somministrazione in corso al momento della dichiarazione d'insolvenza, il semplice fatto materiale del pagamento di una fattura, riferibile ad una fornitura precedente, non essendo equiparabile ad una espressa dichiarazione di subentro ai sensi dell'art. 50, comma secondo, del d.lgs. n. 270/1999, non pregiudica la facoltà per il commissario straordinario di sciogliersi dal relativo contratto). Tale conclusione sembra trovare avallo sul piano normativo, come non si è trascurato di osservare in dottrina (Terenghi, 795), nell'art. 1-bis, l. n. 166/2008, secondo cui il comma 2 dell'art. 50, d.lgs. n. 270/1999 deve essere interpretato nel senso che l'esecuzione del contratto o la sua richiesta di esecuzione da parte del commissario non precludono a quest'ultimo la facoltà di scioglimento, che rimane impregiudicata, né comportano, sino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario stesso, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti dall'art. 51, commi 1 e 2, in caso di sub ingresso da parte dell'ufficio commissariale. A tutela del contraente in bonis rispetto all'inerzia del commissario nell'esercizio della facoltà di subentro o di scioglimento, è previsto dal comma terzo dell'art. 50 che lo stesso possa intimare al commissario straordinario, autorizzata l'esecuzione del programma, di esercitare la facoltà di scelta tra lo scioglimento ed il subentro nel contratto in corso, fissando un termine di trenta giorni decorrente dalla ricezione dell'intimazione decorso il quale il contratto si intende sciolto. Pertanto, a seguito di tale sollecito dell'altra parte, il commissario potrà: a) dichiarare di voler subentrare nel contratto; b) manifestare la volontà di recedere dal contratto; c) restare inerte, con la conseguenza che il contratto dovrà intendersi sciolto una volta decorso il termine (Terenghi, 794). Sotto un distinto profilo, appare problematica la regola generale dettata dal comma 2 dell'art. 50 del decreto in commento in relazione ad alcuni contratti. Esempio emblematico è quello del mandato la cui natura fiduciaria giustifica, nella procedura fallimentare, lo scioglimento automatico dello stesso ex art. 78 per effetto della dichiarazione di fallimento non potendosi ritenere che il mandatario compia atti ormai preclusi al fallito in ragione dello spossessamento, con un ragionamento che non può che essere esteso, pertanto, all'amministrazione straordinaria (cfr. Coppola, 414 ss., che perviene ad una soluzione analoga per la commissione, mentre dà atto dell'esistenza di differenti posizioni interpretative con riguardo al contratto di conto corrente). Subentro nei contratti in corsoIl commissario straordinario deve quindi esercitare espressamente, anche nell'ipotesi di messa in mora da parte dell'altro contraente, la propria facoltà di subentro nel contratto in corso. Invero, il subentro del commissario in un rapporto negoziale ancora parzialmente ineseguito si realizza solo dopo che lo stesso abbia formalmente ed inequivocabilmente estrinsecato una precisa volontà in tal senso (cfr. Terenghi, 794). In termini analoghi, in sede applicativa, si è evidenziato che l’esecuzione del contratto o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venire meno la facoltà di scioglimento dai contratti che rimane impregiudicata, né comportano, fino all’espressa dichiarazione di subentro del medesimo commissario straordinario, l’attribuzione all’altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall’art.51 del d.lgs n.270 del 1999 (Trib. Roma, III, 5 giugno 2017, n. 11324). Mancando ogni riferimento in tal senso nel d.lgs. in esame come un rinvio alla legge fallimentare, si ritiene che a tal fine il commissario non necessiti dell'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (Terenghi, 794, nt. 14). In termini analoghi, in sede applicativa, si è evidenziato che l'esecuzione del contratto o la richiesta di esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario, non fanno venire meno la facoltà di scioglimento dai contratti che rimane impregiudicata, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del medesimo commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario dall'art.51 del d.lgs n.270 del 1999 (Trib. Roma III, 5 giugno 2017, n. 11324). A seguito del subentro, il commissario assumerà i diritti e gli obblighi in precedenza facenti capo all'imprenditore insolvente. In tal senso la S.C. ha affermato che in tema di vendita con riserva della proprietà non ancora eseguita, da entrambe le parti, al momento della dichiarazione di insolvenza del compratore, nella conseguente ammissione di questi alla procedura di amministrazione straordinaria, il subentro del commissario straordinario nel citato contratto pendente determina, ai sensi degli artt. 50 e 51, d.lgs. n. 270/1999, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 72 e non 73, con l'effetto che detto organo assume tutti gli obblighi già in capo al debitore; ne deriva che, a fronte del successivo trasferimento della proprietà dei beni oggetto del contratto, nessuna rata essendo stata saldata in precedenza, il relativo prezzo va corrisposto al venditore per intero, né alcun rilievo è ascrivibile alla circostanza per cui detto pagamento sia scaduto prima del citato subentro contrattuale, ma quando il contratto era in fase di quiescenza (Cass. VI, n. 12016/2011). L'effetto più importante del subentro è che i crediti maturati dal contraente in bonis dopo l'esercizio della facoltà di subingresso da parte del commissario godono del beneficio della prededucibilità, mentre restano invece senza dubbio assoggettati alla regola del concorso i crediti maturati prima dell'apertura della procedura. È discusso, invece, se i crediti sorti dopo l'apertura della procedura sino all'espressa dichiarazione di subentro da parte del commissario siano parimenti pre-deducibili e ciò specie a seguito dell'emanazione dell'art. 1-bis, l. n. 166/2008, secondo cui il comma secondo dell'art. 50, d.lgs. n. 270/1999 deve essere interpretato nel senso che l'esecuzione del contratto o la sua richiesta di esecuzione da parte del commissario non precludono a quest'ultimo la facoltà di scioglimento, che rimane impregiudicata, né comportano, sino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario stesso, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti dall'art. 51, comma 1 e 2, in caso di sub ingresso da parte dell'ufficio commissariale. Invero, secondo una parte della dottrina, la norma in questione precluderebbe il riconoscimento della pre-deduzione ai crediti sorti in capo al terzo fornitore per effetto delle prestazioni rese al commissario nel periodo anteriore al subingresso dello stesso nel rapporto negoziale (Coppola, 431). In senso difforme rispetto a tale interpretazione letterale del dettato normativo, si pone la diversa tesi per la quale ricostruire in detti termini l'art. 1-bis comporterebbe una situazione troppo sbilanciata e penalizzante per il contraente in bonis costretto ad eseguire una prestazione senza beneficiare della prededucibilità dei crediti sorti di volta in volta prima del formale subentro del commissario. Si è proposto quindi di intendere la norma nel senso più limitato di riconoscere solo l'espresso potere del commissario di sciogliersi dal rapporto in corso sebbene lo stesso sia proseguito di fatto, ferma la prededucibilità dei crediti dell'altro contraente poiché afferenti la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore (Terenghi, 795). In tal senso, nella giurisprudenza di merito, si è evidenziato che in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, alla data di dichiarazione di insolvenza,i rapporti contrattuali pendenti proseguono con il commissario giudiziale e i crediti sorti con il terzo in bonis per effetto delle prestazioni rese, se relativi alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del patrimonio del debitore, vanno soddisfatti in prededuzione, mentre nella successiva fase di apertura della procedura di amministrazione straordinaria i rapporti giuridici pendenti proseguono con il commissario straordinario, ma tale organo può sciogliersi dal rapporto in ogni tempo ed i crediti sorti prima della dichiarazione di insolvenza devono essere soddisfatti secondo le regole del concorso (Trib. Udine, 16 maggio 2011, in Fall. 2012, 1, 103, con nota di Censoni). Sotto altro profilo, va evidenziato che, a seguito del subentro del commissario nel contratto in corso, se l'organo gestorio non adempie alle obbligazioni contrattuali, anche mediante il pagamento in pre-deduzione, resta assoggettato, in applicazione delle regole generali di cui agli artt. 1453 ss. c.c., all'eccezione di inadempimento, all'azione di risoluzione per inadempimento ed al risarcimento dei danni (cfr. Dimundo, 222). Scioglimento del vincolo negozialePer converso, il commissario può decidere per lo scioglimento dei contratti in corso non funzionali all'attuazione del programma. Anche ai fini dell'esercizio della facoltà di scioglimento, si ritiene che il commissario non necessiti di alcuna autorizzazione, mancando previsioni espresse nel decreto in esame e di rinvio alla legge fallimentare (cfr. Tedeschi, 646). Sono state quindi superate alcune questioni problematiche variamente risolte dalla giurisprudenza nel vigore della precedente disciplina specie in ordine alla valenza di autorizzazione implicita del provvedimento concessorio della prosecuzione dell'impresa (Terenghi, 794, nt. 14). In relazione al fallimento è stato affermato il principio — che almeno per il subingresso appare disatteso invece dalla S.C. con riguardo all'amministrazione straordinaria — secondo cui l'esercizio da parte del curatore della facoltà di scelta tra lo scioglimento o il subingresso nel contratto preliminare di vendita pendente può anche essere tacito, ovvero espresso per fatti concludenti, non essendo necessario un negozio formale, né un atto di straordinaria amministrazione, trattandosi di una prerogativa discrezionale del curatore (Cass. III, n. 787/2013). Come già per il fallimento — per il quale tale principio è stato espressamente codificato in seguito alla riforma di cui al d.lgs. n. 5/2006 — restano inoperanti le norme in tema di risoluzione negoziale essendo lo scioglimento consequenziale all'esercizio di una legittima facoltà da parte del commissario (cfr., diffusamente, Ragusa Maggiore, 478): ne deriva che, a fronte dello scioglimento, il contraente in bonis non avrà diritto al risarcimento del danno subito per effetto della risoluzione negoziale. La S.C. ha più volte ribadito, invero, che dalla disposizione dell'art. 72 si desume il principio secondo cui lo scioglimento del rapporto contrattuale, determinato dalla dichiarazione di fallimento, non giustifica l'insorgere, in favore del contraente in bonis, del diritto al risarcimento dei danni subiti a causa dell'anticipata interruzione del rapporto, salvo che il danno non sia riconducibile ad inadempimenti verificatisi prima della sentenza dichiarativa del fallimento (Cass. I, n. 2754/2002, in Fall. 2003, 39, con osservazione di Badini Confalonieri). Dall'opzione nel senso dello scioglimento del contratto in corso consegue soltanto un naturale effetto restitutorio, nel senso che, nell'ipotesi di contratto preliminare di vendita, deve essere ripristinata la situazione anteriore alla stipula del preliminare, e le restituzioni e i rimborsi opereranno secondo la disciplina dettata dalle norme dell'indebito, dal momento che l'efficacia retroattiva della scelta priva di titolo sin dall'origine le prestazioni eseguite, fermo restando, peraltro, che le restituzioni e i rimborsi del contraente in bonis subiranno gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento e verranno soddisfatti, quindi, in moneta concorsuale, nel rispetto della par condicio (Cass. I, n. 17405/2009). Diritti del contraente in bonisLa disciplina dei diritti del contraente in bonis è dettata dall'art. 51 del decreto in esame mediante un generale rinvio, da parte del comma primo, alle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II della legge fallimentare. Ne deriva, essenzialmente, che, come già osservato, beneficiano della pre-deduzione i crediti maturati dopo l'apertura della procedura, mentre quelli pregressi saranno assoggettati alla falcidia concorsuale. Peraltro, il rinvio alla disciplina della legge fallimentare comporta che siano pre-deducibili anche i crediti relativi a consegne già avvenute o a servizi già erogati nell'ipotesi di subentro nei contratti ad esecuzione continuata o periodica. Sul punto, la S.C. ha recentemente osservato che nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'art. 50, comma 2, del d.lgs. n. 270 del 1999, come interpretato dall'art. 1-bis del d.l. n. 134/2008, conv., con modif., dalla l. n. 166/2008, dispone la prosecuzione "ope legis" dei contratti in corso in funzione della conservazione dell'impresa ammessa alla procedura, sicché, da un lato, i detti contratti continuano ad avere esecuzione fino a quando il commissario non eserciti la facoltà di sciogliersi e, dall'altro, i crediti maturati dal contraente "in bonis" dopo l'apertura della procedura devono essere ammessi al passivo in pre-deduzione, essendo le relative prestazioni finalizzate alla continuazione dell'attività d'impresaex art. 52 del d.lgs. n. 270/1999 (Cass. I, n. 28797/2018, la quale ha confermato la sentenza di merito che aveva ammesso in pre-deduzione il credito per la rata del premio relativo ad un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile pendente all'apertura della procedura, maturato tra quest'ultima data e la dichiarazione del commissario di scioglimento dal detto contratto). Il comma secondo dello stesso art. 51 contempla un'eccezione a tale regola generale, chiarendo che «nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti di somministrazione, la disposizione del comma 2 dell'art. 74 non si applica se il somministrante opera in condizione di monopolio». Tale previsione si giustifica, secondo la relazione illustrativa, nella prospettiva di eliminare una sorta di privilegio del monopolista non essendovi una facoltà di scelta del commissario rispetto all'erogazione di servizi essenziali gestiti in condizioni di monopolio (tuttavia, per non peregrine perplessità sulla legittimità costituzionale di tale disciplina, v. Censoni, 177). Il comma terzo dell'art. 51 prevede, poi, che nei casi in cui le disposizioni indicate nel comma primo prevedono diritti da far valere mediante ammissione al passivo, il contraente può chiedere l'ammissione sotto condizione dello scioglimento o del subentro del commissario straordinario nel contratto, ove non ancora verificatosi, a norma dell'art. 55, comma terzo. Più in generale, rinviando a quanto già evidenziato nei paragrafi precedenti rispetto all'inoperatività delle norme sulla risoluzione negoziale, occorre chiedersi se il contraente in bonis possa sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni ex artt. 1460 e 1461 c.c. prima di poter, una volta approvato il programma, mettere in mora il commissario straordinario sulle scelte relative alla prosecuzione del rapporto in corso (e durante la decorrenza del termine di trenta giorni per effettuare tale opzione ex art. 50, comma 3, decreto in esame). La questione è problematica in quanto l'operatività di tali previsioni di diritto comune si scontra con l'esigenza di favorire il risanamento delle grandi imprese in crisi che fonda la disciplina delle norme introdotte nel 1999 sulla disciplina dei contratti in corso al momento dell'apertura della procedura (nel senso dell'inapplicabilità degli artt. 1460 e 1461 c.c. v. Coppola, 427 ss.). Tuttavia, le non secondarie esigenze di tutela del contraente in bonis e la circostanza che la prosecuzione dei contratti in corso dimostra che gli stessi proseguono regolarmente, con conseguente valenza dei principi generali dettati dal codice civile, inducono ad avallare l'opposta tesi (Censoni, 170 ss.). Contratti sottratti all'operatività della disciplina generaleIl comma quarto della disposizione in commento sottrae all'operatività della disciplina generale dettata dalla stessa norma i contratti di lavoro subordinato, in rapporto ai quali restano ferme le disposizioni vigenti ed i contratti di locazione di immobili nei quali, salvo patto contrario, se sottoposto ad amministrazione straordinaria è il locatore, il commissario straordinario subentra. Pertanto, i contratti di lavoro in corso al momento dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria saranno disciplinati dalle disposizioni di legge in materia e, quindi, all'art. 2119 c.c. che prevede il subentro ex lege in tali rapporti, fermo il potere di recesso del commissario straordinario nel rispetto delle leggi, anche speciali, a tutela del prestatore di lavoro (Coppola, 423 ss.). Mediante una previsione che tutela il conduttore, purché il relativo titolo negoziale abbia data certa anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza, si prevede, poi, il subentro automatico del commissario straordinario nei contratti di locazione immobiliare in corso nei quali è assoggettato alla procedura il locatore. Tale disciplina ricalca quella dettata dall'art. 80, in precedenza già ritenuta applicabile, attraverso il sistema del c.d. doppio rinvio, all'amministrazione straordinaria nella vigenza della legge Prodi. Peraltro, la previsione di una regolamentazione specifica per la locazione immobiliare da parte del comma quarto dell'art. 50 esclude, oggi, che la stessa possa operare analogicamente per altri contratti, come, ad esempio, il leasing e l'affitto d'azienda (Coppola, 424). Cessione dell'azienda nell'anno anteriore alla dichiarazione d'insolvenzaL'art. 50-bis, d.lgs. n. 270/1999 in esame, introdotto dall'art. 8, comma 3, lett. c), n. 1), d.l. n. 70/2011 stabilisce che qualora due imprese, anche estranee tra loro, siano poste in amministrazione straordinaria in tempi diversi e sia intervenuta la cessione d'azienda la cedente risponde delle obbligazioni assunte dalla cessionaria sino alla declaratoria di insolvenza della stessa. Tale disciplina è posta a tutela dei creditori della nuova impresa, specie i lavoratori, per tutelarne la funzionalità e nel tentativo di recuperarne l'equilibrio economico. La norma va coordinata con la precisazione, contestualmente aggiunta nel testo dell'art. 55, nel senso che il Ministero dello Sviluppo può adottare le direttive idonee ad assicurare che i programmi delle due procedure, ossia quella della cedente e quella della cessionaria, siano coordinati per salvaguardare l'unità operativa dei complessi aziendali delle due imprese (cfr. Paluchowski, 2429). BibliografiaApice-Mancinelli, Il fallimento e gli altri procedimenti di composizione della crisi, Torino 2012; Bonfatti-Censoni, Manuale di diritto fallimentare, Padova 2011; Bonsignori, L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, Padova 1980; Bonsignori, L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in Bricola-Galgano-Santini (a cura di), Comm. Scialoja-Branca. Legge fallimentare, Bologna-Roma 1974; Carpio, L'amministrazione straordinaria, in Apice (diretto da), Diritto delle procedure concorsuali, Torino 2011; Censoni, Amministrazione straordinaria, contratti di somministrazione e crediti del somministrante in bonis, in Fall. 2012, 1; Censoni, La sorte dei rapporti pendenti nella nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria, in Bonfatti-Falcone (a cura di), La riforma dell'amministrazione straordinaria, Roma 2000; Colesanti-Maffei Alberti-Schlesinger, Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in Nuove leggi civ. comm. 1979, 750; Coppola, Gli effetti dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, in Costa (a cura di), L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, Torino, 2008; Dimundo, Gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, in Schiano di Pepe (a cura di), Il diritto fallimentare riformato, Padova 2007; Guglielmucci, Diritto fallimentare, Torino 2012; Guglielmucci, Una procedura concorsuale amministrativa sotto il controllo giudiziario, in Fall. 2000, 2; Guglielmucci, Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, in Comm. Scialoja-Branca Bologna-Roma 1979; Lo Cascio, Commentario alla legge sull'amministrazione straordinaria delle imprese insolventi, Milano, 2000; Lo Cascio, La nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria, in Giust. civ. 1999, 10; Oppo, Profilo sistematico dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in Riv. dir. civ. 1981, I; Pajardi, Manuale di diritto fallimentare, Milano 2008; Paluchowski (a cura di), Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, in Pajardi (a cura di), Codice del fallimento, Milano 2013; Patti, Rapporti giuridici pendenti e rispetto della par condicio nell'amministrazione straordinaria Parmatour, in Fall. 2005; Ragusa Maggiore, Diritto fallimentare, Napoli, 1974; Tedeschi, Manuale del nuovo diritto fallimentare, Padova 2006; Terenghi, Rapporti pendenti nell'amministrazione straordinaria, in Fall. 2012, 7. |