Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 49 - Obblighi del fallito 1

Angelo Napolitano

Obblighi del fallito 1

 

L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.

Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.

In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.

[1] Articolo sostituito dall'articolo 46 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

Inquadramento

Questa disposizione pone degli obblighi di collaborazione con gli organi fallimentari in capo all'imprenditore fallito e agli amministratori o ai liquidatori delle persone giuridiche o degli enti sottoposti a fallimento.

Al contrario dell'articolo precedente, la disposizione in commento non si esprime con l'espressione «fallito persona fisica», bensì con l'espressione «imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento».

La discrasia è solo apparente, ed è frutto di una mancanza di coordinamento del testo dei due articoli in sede di decreto legislativo correttivo della riforma, sicché anche il socio di una società di persone che sia stato dichiarato fallito e che non sia un imprenditore deve sottostare agli obblighi previsti dalla disposizione in commento.

Prima della riforma i falliti e gli amministratori o i liquidatori delle persone giuridiche fallite potevano lasciare la propria residenza solo con l'autorizzazione del g.d..

Tale restrizione è stata giudicata eccessivamente punitiva in sede di riforma, e non necessaria per gli scopi della procedura concorsuale.

Quindi il divieto di lasciare la residenza è stato sostituito con un semplice obbligo di comunicazione, che è servente rispetto all'obbligo principale di collaborazione cui sono tenuti i falliti o gli amministratori e i liquidatori delle persone giuridiche fallite a richiesta degli organi della procedura.

Quindi, per consentire a questi ultimi di reperirli prontamente nel caso in cui occorrano informazioni funzionali allo spedito e corretto iter procedimentale, i falliti e i rappresentanti legali delle persone giuridiche fallite devono comunicare al curatore ogni cambiamento di residenza o di domicilio (primo comma).

In sede di riforma si è scelto di predisporre la misura meno invasiva possibile della libertà di circolazione, la quale potesse tuttavia soddisfare in maniera efficace l'esigenza di avere collaborazione da parte dei falliti o dei legali rappresentanti delle persone giuridiche fallite.

In quest'ottica, si è affermato che il fallito può anche trasferire all'estero la residenza (Cavalli, 84).

Allo stesso modo, si esclude che possa essere disposto il ritiro del passaporto (Pacchi, 310; Iozzo, 753; Tar Emilia-Romagna, 1 settembre 2006).

L'obbligo di presentazione previsto dall'art. 49 l.fall. è rimasto sprovvisto di sanzione, non essendo più previsto l'accompagnamento coattivo (contra, per l'applicabilità agli stessi fini dell'art. 68, comma 3, c.p.c., Iozzo, 757), se si eccettua la sanzione penale prevista dall'art. 220 l.fall. e il diniego dell'esdebitazione previsto dall'art. 142 comma 1 n. 1 l.fall. nel caso di mancata collaborazione.

Nessuna variazione sostanziale, il nuovo art. 149 d.lgs. n. 14/2019- Codice della crisi d'mpiresa e dell’insolvenza (in vigore dal 15 agosto 2020) apporta al vecchio testo dell’art. 49 l.f. C’è da notare, nell’ambito della nuova disposizione, l’uso, nell’ultimo comma, del più preciso termine di “procuratore” in luogo di quello di “mandatario”. Il nuovo termine si addice meglio all’attività, eminentemente dichiarativa e rappresentativa, del soggetto al quale il debitore o il rappresentante del debitore che non sia una persona fisica, soggetto a liquidazione giudiziale, conferisce incarico di presentarsi su convocazione degli organi della liquidazione giudiziale per i chiarimenti e le informazioni che questi vogliano chiedergli.

Bibliografia

Cavalli, «Gli effetti del fallimento per il debitore», in Ambrosini-Cavalli-Jorio, il Fallimento, in Trattato di diritto commerciale, diretto da G. Cottino, Padova, 2009, 346; Iozzo, sub artt. 48-49, in Il nuovo diritto fallimentare. Commentario, diretto da Jorio e coordinato da Fabiani, Bologna, 2007; Pacchi S., Commento sub artt. 42 al 50 e sub 111 bis l.fall. in Nigro A., Sandulli M., Commentario alla riforma fallimentare, Torino, 2006.

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