Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 48 - Corrispondenza diretta al fallito 1 .

Angelo Napolitano

Corrispondenza diretta al fallito 1.

 

Il fallito persona fisica e' tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento 2.

La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica e' consegnata al curatore 3.

[1] Articolo sostituito dall'articolo 45 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.

Inquadramento

Nella disciplina antecedente alla riforma della legge fallimentare recata dal d.lgs. n. 5/2006, era previsto che la corrispondenza indirizzata al fallito dovesse essere consegnata al curatore.

L'obbligo di consegna al curatore, dunque, era posto direttamente a carico degli agenti postali.

Con la riforma del 2006, l'obbligo era stato posto a carico dell'imprenditore dichiarato fallito, nonché degli amministratori o dei liquidatori di società o enti sottoposti al fallimento (Norelli, 582.)

Con il correttivo alla riforma (d.lgs. n. 169/2007), all'imprenditore fallito è stato sostituito il fallito persona fisica, per ricomprendere concettualmente anche i falliti che non fossero formalmente imprenditori, come i soci illimitatamente responsabili delle società di persone.

Inoltre è stato aggiunto un secondo comma nel quale sono confluiti i debitori falliti costituiti in forma di persone giuridiche, sopprimendo ogni riferimento agli amministratori e ai liquidatori, e reintroducendo l'obbligo diretto, a carico degli agenti postali, di consegna al curatore della corrispondenza indirizzata alle persone giuridiche fallite, lasciando in capo ai falliti persone fisiche l'obbligo di consegna al curatore della corrispondenza riguardo ai beni e agli affari ricompresi nel fallimento.

Lo spostamento dall'agente postale al fallito persona fisica dell'obbligo di consegna al curatore della corrispondenza attinente ai rapporti compresi nel fallimento ha sottratto agli agenti postali non solo un obbligo materiale di consegna, ma anche la responsabilità di discernere la corrispondenza strettamente personale da quella attinente ai rapporti compresi nel fallimento senza violare le norme sul segreto.

Nella formulazione attuale, dunque, è lo stesso fallito che è obbligato di fatto a discernere la corrispondenza strettamente personale da quella attinente a rapporti compresi nel fallimento, e l'obbligo del segreto si è spostato in capo al curatore nel caso in cui, tra la corrispondenza a lui consegnata, vi sia anche quella avente ad oggetto rapporti di natura personale del fallito o comunque esclusi dal fallimento, copia della quale potrebbe in ogni caso essere tenuta dal fallito.

L'obbligo di consegna della corrispondenza rilevante ai fini fallimentari in capo al fallito è stato presidiato con la sanzione dell'esclusione dal beneficio dell'esdebitazione in caso di sua violazione (art. 142, comma 2, n. 3 l.fall.).

Nulla cambia in relazione all'articolo in commento, il cui contenuto è stato sostanzialmente trascritto nel nuovo art. 148 d.lgs. n. 14/2019Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza.

Bibliografia

Norelli, Gli effetti personali del fallimento, in Le riforme della legge fallimentare, a cura di Didone, Torino, 2009.

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