Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 172 - Operazioni e relazione del commissario.Operazioni e relazione del commissario.
Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nella relazione il commissario deve illustrare le utilita' che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma1. Qualora nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalita' di cui all'articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto2. Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni. [1] Comma sostituito dall' articolo 17, comma 1, lettera r), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Per l'applicazione del presente comma vedi quanto disposto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 17. Successivamente comma modificato dall'articolo 3, comma 3, lettera a) e dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 , convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132. [2] Comma inserito dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132 ; per l'applicazione vedi l'articolo 23, comma 1, del medesimo decreto. InquadramentoL'art. 172 contiene la disciplina degli adempimenti del commissario immediatamente successivi al decreto di ammissione al concordato. Dette incombenze attengono, per un verso, alla redazione dell'inventario di tutto il patrimonio del debitore (non solo dei beni acclusi nella proposta indirizzata ai creditori), per altro verso, alla elaborazione di una relazione particolareggiata che investe onnicomprensivamente sia il passato che il presente dell'impresa, la condotta del debitore, i contenuti delle proposte e le garanzie che le avvalorano (comma 1). Entrambi i documenti sono funzionali a fornire ai creditori una varietà estesa di informazioni utili a soppesare le diverse proposte, a stimarne la convenienza e la fattibilità, a valutarle, infine, mediante un voto il più possibile consapevole. Alla relazione particolareggiata potranno far seguito relazioni integrative, da un lato, laddove si tratti di scrutinare e ponderare la sostanza e la natura di eventuali proposte concorrenti (v. art. 163), dall'altro, ogni qualvolta «emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto» (comma 2) InventarioL'inventario endoconcordatario attiene a tutte le tipologie di concordato, a prescindere dalla cessione di beni, in quanto funzionale a consentire la maturazione di un consenso informato dei creditori sulla «tenuta» dell'ipotesi concordataria loro prospettata. Si tratta di un documento di natura descrittiva e, nel contempo, estimativa e valutativa che serve a riscontrare la congruità ed esattezza dei dati forniti dal debitore e «certificati» dal professionista attestatore; esso nel contempo rappresenta l'indispensabile presupposto del susseguente avveduto espletamento delle indagini e delle valutazioni che il commissario si curerà di riversare nella sua articolata relazione ex art. 172 l.fall. Per la sua importanza cruciale nell'economia dell'impegno del commissario a vantaggio della trasparenza della procedura, quindi pure della piena consapevolezza dei creditori, l'inventario rappresenta l'adempimento immediatamente successivo all'ammissione del debitore al concordato. E poiché si tratta di agevolare il formarsi di una visione d'insieme sulla realtà dell'impresa e sulle sue prospettive, esso non può che riguardare – avuto riguardo all'ampia dizione normativa – l'intero patrimonio del debitore e non, viceversa, soltanto i beni coinvolti nella proposta concordataria. Il commissario può agevolarsi del supporto di uno stimatore, nominato dal giudice dietro sua richiesta. La nomina dello stimatore non incide pregiudizievolmente sul diritto di difesa del debitore, che, d'altronde, è pienamente facoltizzato, ab initio, a corroborare la domanda di ammissione con perizie e contributi tecnici di parte, integrandoli sino a quando il tribunale non decida sull'ammissibilità o meno del concordato (App. Torino 29 marzo 1974, in Giur. comm. 1976, II, 912). La liquidazione del compenso dello stimatore spetta al giudice delegato ed è soggetta, oltre che al reclamo previsto dall'art. 164, anche al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. n. 3804/1983). Il peso non marginale che connota l'inventario esclude in radice che esso possa esser costruito richiamando per relationem quello allegato dall'imprenditore a corredo della domanda di ammissione al concordato (Cass. n. n. 5298/1995). Piuttosto, l'adempimento esige una particolare cura ed attenzione ai dettagli, cui non rimane avulsa la possibilità, da parte del giudice, su impulso del commissario, di disporre consulenze tecniche adeguate a svolgere saggi, sondaggi e accertamenti di particolare complessità. Proprio l'imprescindibile idoneità dell'inventario endoconcordatario a consentire ai creditori di ponderare ed apprezzare la convenienza e la fattibilità del concordato, avuto riguardo alla natura, all'identità e alla qualità dei beni, si riflette sulle modalità di redazione del documento. In tal senso, benché l'art. 777 c.p.c., preveda l'applicazione delle disposizioni della sezione in cui è contenuto ad ogni inventario ordinato dalla legge, impregiudicate, peraltro, le sole formalità speciali stabilite dal codice civile per l'inventario dei beni dei minori, l'inventario ex art. 172 sembra sensibilmente divaricarsi da quel paradigma generale, per intercettare ambiti ulteriori e peculiari. Se il modello codicistico esibisce una connotazione descrittiva, risolvendosi nella «fotografia» di un complesso statico di beni, utile a permettere la rimozione di sigilli previamente apposti, all'inventario commissariale rimane coessenziale la su richiamata funzione estimativa e valutativa, poiché è sui suoi esiti che si poggia, tra le altre cose, la valutazione consapevole e avveduta dei creditori sull'ipotesi concordataria loro offerta. RelazioneSuccessivamente alla redazione dell'inventario, il commissario si cura di elaborare una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori e, a norma dell'art. 172, provvede a depositarla almeno quarantacinque giorni prima dell'adunanza dei creditori. Il termine, prima circoscritto ai dieci giorni antecedenti l'adunanza, è stato allungato nel 2015 in correlazione alle novità relative all'introduzione delle proposte concorrenti, le quali – come noto – devono essere presentate, unitamente al relativo piano, non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Il termine previsto dall'art. 172 non è perentorio e, in quanto termine processuale, appare soggetto alla sospensione feriale. Nondimeno, l'imprescindibile anteriorità dell'inoltro/deposito della relazione rispetto all'adunanza dei creditori è suscettibile di condizionare la possibilità di svolgimento di quest'ultima, implicandone un differimento qualora la relazione non sia resa tempestivamente disponibile. È evidente, pertanto, che le ipotesi di mancato rispetto del termine devono astrattamente esser confinate nei casi in cui la peculiarità del concordato e delle dimensioni della realtà imprenditoriale suggeriscano approfondimenti straordinari ed esigano un accertamento estremamente complesso e problematico. La relazione commissariale ha assunto una declinazione contenutistica globale al servizio del consenso informato dei creditori. Nulla è suscettibile d'esser trascurato nell'economia di essa. Ed è imprescindibile che l'analisi in cui essa si risolve, e attraverso la quale avvalora le conclusioni che illustra in punto di convenienza e fattibilità, sia supportata da scrupolosi controlli. Il primo controllo a base della relazione – quasi la sua spina dorsale – attiene alla veridicità dei dati aziendali e si compendia in un giudizio di attendibilità dei medesimi sulla base di puntuali riscontri a monte. Il controllo di fattibilità – che è prodromico al parere che il commissario esprimerà sul punto, travasandolo nella relazione – si articola, per converso, in una valutazione delle probabilità di buon esito del piano concordatario, quindi in una considerazione che indefettibilmente afferisce la ragionevolezza delle sue previsioni. Infine, la relazione recherà di fondo un controllo di convenienza, il quale altro non è che un giudizio comparato con soluzioni alternative concretamente praticabili (in primis il fallimento). In particolare, si è rilevato che il commissario giudiziale è tenuto ad esprimere il suo parere anche sulla concreta idoneità della proposta concordataria a soddisfare i creditori nelle modalità indicate, individuando i tempi massimi entro i quali i creditori saranno liquidati (Trib. Salerno 28 marzo 2008, in Fall., 2008, 848); si è, altresì, osservato che l'organo commissariale deve evidenziare l'eventuale scostamento tra l'attivo realmente esistente e le percentuali promesse dal ricorrente, di modo che i creditori siano in grado di accettare consapevolmente – o di non accettare – l'alea di un pagamento (Trib. Fermo 24 novembre 2009). Ovviamente, potrà accadere che le valutazioni del debitore – «certificate» dall'esperto attestatore – differiscano da quelle illustrate dal commissario nella relazione, detta divergenza ridonderà in una questione di fattibilità economica, in quanto tale rimessa ai creditori. Ancorché la meritevolezza del debitore non sia più, nel contesto del concordato preventivo (perennemente) riformato, un requisito di meritevolezza giudizialmente valutabile, nondimeno il legislatore ha ritenuto opportuno salvaguardare l'ampiezza del testo originario dell'art. 172 dal punto di vista dei contenuti della relazione. Quest'ultima a tutt'oggi, non concerne soltanto la natura, la tipologia, la congruità delle proposte rivolte ai creditori, ma anche, a monte, le cause del dissesto e la condotta del debitore, mettendo in luce i profili che concernono eventuali responsabilità gestorie e di conduzione dell'azienda. Peraltro, sebbene il nuovo testo dell'art. 160 mostri di non tenere in conto la meritevolezza del debitore, non pretendendo più ai fini dell'ammissione alla procedura la regolare tenuta della contabilità, né la sussistenza dei requisiti di condotta precedente alla proposta che, secondo la lettera originaria, esso prevedeva, nondimeno rimane inalterata l'opportunità che la relazione, insistendo sulle cause del dissesto e sulla condotta del debitore, ponga in risalto il compimento eventuale di frodi rilevanti ex art. 173 o la perpetrazione di condotte penalmente rilevanti a norma dell'art. 216. La finalità normativa è quella di concepire la relazione alla stregua di strumento onnicomprensivo di informazione dei creditori. Costoro devono essere messi in possesso di tutte le notizie rilevanti, per un verso, sulle vicende pregresse e attuali dell'impresa che descrivono l'affidabilità di essa e del suo management, per altro verso, sul contenuto e sulle garanzie delle proposte concorsuali. La relazione non lascia nulla al caso, ma vale – per intrinseca completezza – a favorire il formarsi di un avviso consapevole sulla serietà, sulla convenienza e sulla fattibilità dell'ipotesi concordataria, nell'ottica dell'espressione di un voto interamente cosciente. La relazione deve contemplare, secondo il testo della norma in commento, l'indicazione e la valutazione delle garanzie offerte ai creditori. È da dire che neppure le garanzie in questione assurgono oramai a condizione di ammissibilità della proposta di concordato, sol che si consideri che l'art. 160 non ne prevede l'offerta (per la necessità dell'indicazione nella proposta delle garanzie rilasciate ai creditori, v., tuttavia, Trib. Piacenza 1° settembre 2011, in Fall., 2011, 1368). Nondimeno, esse, qualora annoverate nel piano, rappresentano utili elementi di valutazione della convenienza e della fattibilità del piano medesimo, sicché è opportuno vengano scandagliate e rappresentate. In virtù della novellazione dell'art. 172 contenuta nel d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla l. n. 132/2015, il commissario è tenuto a depositare la sua relazione almeno quarantacinque giorni prima dell'adunanza dei creditori, fissata, peraltro, non oltre centoventi giorni dall'emissione del decreto di apertura del concordato. Nel contesto ulteriormente rinnovato nel 2015 la relazione si arricchisce di nuovi aspetti, dovendo, adesso, contenere la necessaria illustrazione delle utilità che in caso di fallimento possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie. Le azioni risarcitorie rilevanti sono quelle nei confronti di amministratori, sindaci, revisori, soggetti esercenti o partecipanti all'attività di direzione e coordinamento, banche per abusiva concessione di credito, ma anche professionisti o terzi in genere che abbiano recato danno al patrimonio del debitore. Le azioni recuperatorie che vanno rese oggetto di attenzione sono tutte quelle potenziali iniziative giudiziarie tese ad aumentare l'attivo disponibile per i creditori, quali le azioni di inefficacia/inopponibilità alla massa (artt. 44 ss. l.fall.), ma anche di nullità nonchèè le azioni di cui all'art. 2467 c.c.. In buona sostanza, l'ampiezza dei riferimenti testuali pone in evidenza qualsiasi azione astrattamente proponibile verso un «terzo» (tale essendo anche il soggetto economico che governa l'impresa), che possa apportare un contributo positivo al patrimonio del debitore, e che quindi si presenti come situazione giuridica attiva. Il concetto di «utilità» è tanto ampio da ricomprendere la duplice necessità di soppesare, sia le probabilità di accoglimento delle azioni in questione, sia le prospettive concrete di recupero anche coattivo del credito, tenuto conto della prevedibile capienza dei soggetti passivi in rapporto all'ammontare presumibile delle spese legali necessarie per sostenere tali ragioni in giudizio. Innanzitutto, verrà dato conto delle cause del dissesto; si resoconterà, inoltre, sulla condotta del debitore; si prenderà in esame la proposta di concordato, chiarendo natura e misura delle garanzie offerte ai creditori. Una relazione affidabile muoverà necessariamente dalla disamina dei bilanci dei precedenti esercizi per individuare le principali cause dello stato di crisi che hanno indotto il debitore a presentare la proposta di concordato preventivo. Questa disamina consentirà di accertare il momento in cui tali cause si sono manifestate. Il commissario potrà, del resto, in questo medesimo frangente certificare l'eventuale sussistenza di profili di responsabilità ascrivibili ai componenti degli organi sociali e in che termini dette responsabilità abbiano inciso sulla consistenza del patrimonio dell'impresa; inoltre, sempre nel frangente in discorso, il commissario potrà appurare l'eventuale compimento, da parte di quegli organi, di operazioni potenzialmente esposte ad azioni revocatorie in ipotesi di fallimento. La relazione potrà giovare solo se così concepita ad informare i creditori circa la convenienza della proposta di concordato rispetto ad altre soluzioni concorsuali prospettabili, quali – appunto – il fallimento, nell'ambito del quale il curatore potrebbe promuovere azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali e revocatorie fallimentari, precluse nell'ambito del concordato preventivo. La relazione resoconterà sulla fattibilità del piano di concordato nei termini proposti dal debitore, evidenziandone capillarmente i fattori di rischio e le criticità, alla stregua della documentazione depositata in tribunale e di ogni altro dato acquisito (per esempio sullo stato delle cause pendenti). E a tal fine, la relazione recherà indefettibilmente una verifica della corrispondenza dei saldi comunicati dai creditori con quanto esposto nell'elenco depositato dal debitore o dalle risultanze contabili e, se necessario, ad aggiornarne gli importi. Non sarà scevra dalla relazione anche un'analisi sulla solvibilità dei debitori, sia sulla base del «flusso» storico dei pagamenti risultante dalle scritture contabile, sia per il tramite di visure potesti o altri canali che possano permettere di procurarsi informazioni più dettagliate sui debitori. La verifica commissariale investirà, altresì, la valutazione dei crediti facenti parte dell'attivo concordatario, che dovrà risultare corretta e prudente. Nella relazione verranno poi indicate tutte le necessarie rettifiche ai dati esposti nel piano dal debitore adeguando i valori attivi e passivi a quelli scaturiti dalle attività sopra descritte, nonché ai valori dell'inventario di cui all'art. 172. Ciò posto, qualora vengano depositate proposte concorrenti nel termine di cui all'art. 163, il commissario è gravato dell'ulteriore obbligo di indirizzare ai creditori, con modalità telematiche ex art. 171, nel termine di dieci giorni prima dell'adunanza, na relazione integrativa. Quest'ultima conterrà una comparazione – che il legislatore pretende, ancora una volta, «particolareggiata» – tra le singole proposte, in punto, ovviamente, di convenienza e fattibilità. L'articolatissimo comma 2 dell'art. 172 prosegue prevedendo che le proposte di concordato dei concorrenti ma anche del debitore possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza. In tal senso, poiché sia i creditori e il debitore beneficiano di un tempo, pur esiguo, per apportare modifiche e adattamenti alle rispettive proposte, anche conseguenti e pedisseque a determinazioni assunte dal Tribunale (esemplificativamente, sulle classi), è da ritenere che, qualora di detto tempo sia stato fatto utilizzo da parte dei soggetti di cui sopra, il commissario dovrà, in ogni caso, ultimare il proprio lavoro, depositando una «finale» relazione integrativa. Quest'ultima, qualora creditore e debitore abbiano emendato o rettificato le proprie proposte in extremis, finirà per essere concepita e messa a disposizione del tribunale e dei creditori in un termine ridotto a soli cinque giorni. La tendenziale esaustività che, nell'ottica legislativa, costituisce la cifra necessaria delle relazioni commissariali giustifica l'ultimo inciso del comma 4 della norma in commento che esige, a prescindere dalle modifiche attuate alle proposte concordatarie, che il commissario, nei quindici giorni anteriori all'adunanza, depositi, comunque, una relazione integrativa, sol che emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. La natura e la latitudine di dette informazioni non è precisata dalla disposizione, ma viene rimessa alla discrezionalità del commissario, che selezionerà egli stesso ciò che appare saliente, affinché i i dati sottoposti alla valutazione dei creditori siano completi, attuabili e veritieri. 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