Regio decreto - 16/03/1942 - n. 267 art. 214 - Concordato 1 .Concordato1.
L'autorita' che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, puo' autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o piu' creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'articolo 124, osservate le disposizioni dell'articolo 152, se si tratta di societa'. La proposta di concordato e' depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma, e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese2. I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato. Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e131. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato. [1] Articolo sostituito dall'articolo 18, comma 5, del D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169, con la decorrenza indicata nell'articolo 22 del medesimo D.Lgs. 169/2007. Vedi, anche, l'articolo 22, comma 3, del medesimo D.Lgs. 12 settembre 2007 n.169. [2] Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera cc), del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Per l'applicazione del presente comma vedi quanto disposto dai commi 4 e 5 del medesimo articolo 17. InquadramentoL'art. 18, comma 5, d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha innovato l'istituto del concordato nella liquidazione coatta amministrativa attraverso l'esplicito rinvio a numerose disposizioni dettate in tema di concordato fallimentare. La mancanza di votazione dei creditori (anche dopo l'intervento correttivo del legislatore del 2007) e i particolari interessi pubblici che la l.c.a. intende perseguire hanno tradizionalmente contribuito ad attribuire al concordato in esame la qualifica di concordato speciale (o coattivo) per distinguerlo dalle altre forme di concordato previste alla Legge fallimentare. Tuttavia, pur sempre presente la cura di particolari interessi pubblicistici, dopo il Decreto correttivo del 2007 si assiste ad un progressivo avvicinamento della l.c.a. alle procedure concorsuali ordinarie, anche per garantire maggior rispetto delle garanzie della difesa e del contraddittorio (come emerge dalla Relazione ministeriale allo schema di Decreto legislativo, relativo al Decreto correttivo del 2007). In primo luogo, l'art. 214, l.fall., dispone che l'Autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al Tribunale un concordato, a norma dell'art. 124, l.fall. Resta fermo l'obbligo di osservanza delle disposizioni dell'art. 152, l.fall., se si tratta di società. Come nel concordato fallimentare, la proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi omogenee per interessi economici o per posizione giuridica, trattamenti differenziati per creditori appartenenti a classi diverse, la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso varie forme e anche mediante assegnazione di quote, azioni, obbligazioni e titoli di debito o strumenti finanziari. Importante, inoltre la possibilità di non soddisfare integralmente «i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca», purché in misura «non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione» risultante da apposita perizia di stima (in base all'art. 124, comma 3, l.fall., come detto richiamato dall'art. 214). Il vaglio dell'Autorità che vigila sulla liquidazione (e la conseguente autorizzazione) riguarda la rispondenza della proposta all'interesse pubblico e a quello dei creditori, fermo restando che — in questa fase — la valutazione dell'interesse pubblico deve in ogni caso ritenersi preminente (Belviso, 66). In termini sul punto, la Suprema Corte ha precisato che «nel concordato di liquidazione sussiste una preminente ragione di interesse pubblico, cui consegue la sottoposizione dell'impresa ad una disciplina peculiare, nella quale l'eliminazione della stessa dal mercato, ovvero un suo recupero, è gestito direttamente in sede amministrativa proprio per la rilevanza sociale od economica del tipo di impresa in questione. Ciò — si aggiunge — giustifica un'attenuazione della tutela dell'interesse del ceto creditorio per la coesistenza dell'interesse pubblico alla gestione della liquidazione o al recupero tramite un eventuale concordato; e per tale ragione la proposta di concordato non necessita neppure dell'approvazione del ceto creditorio, ed ai singoli creditori è data solo la facoltà di proporre opposizione, mentre l'autorizzazione alla presentazione del concordato è riservata all'Autorità di vigilanza, e l'approvazione dello stesso è demandata per intero al Tribunale, sulla base del parere della stessa Autorità di vigilanza e tenuto conto delle opposizioni.» (Cass. I, n. 20259/2006; il contenuto di tale pronuncia è stato ripreso e sviluppato in Cass. I, n. 7263/2008). Il semplice deposito della proposta nella cancelleria del Tribunale competente (una volta ottenuta l'autorizzazione dell'Autorità amministrativa di vigilanza) costituisce richiesta di omologazione. Il deposito dovrà avvenire unitamente al deposito dei pareri del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza (pareri obbligatori ma non vincolanti). La decisione sulla proposta e le opposizioniDisciplina. La proposta di concordato non è oggetto di voto dei creditori, com'è, invece, nel concordato fallimentare. Creditori e terzi interessati possono solo svolgere opposizione nel termine di trenta giorni decorrente: (i) per i creditori, dalla comunicazione ricevuta dal commissario e (ii) per gli altri interessati dal compimento delle formalità pubblicitarie disposte ai sensi del comma 2 dell'art. 214 l.fall. Trattasi di opposizioni in relazione alle quali vi è il potere-dovere del giudice di pronunciarsi (rafforzando quanto previsto nella previgente disciplina, dove il Tribunale «teneva conto» delle opposizioni), per cui il giudizio del Tribunale assumerà un carattere contenzioso, dovendo questi pronunciarsi anche sulle doglianze degli opponenti. Qualora manchino le opposizioni, il Tribunale dovrà limitarsi a valutare la proposta, verificandone i contenuti, sempre avendo a mente che il fine della procedura va al di là della mera protezione dell'interesse dei creditori (che peraltro, in tale caso, di fatto aderiscono alla proposta nulla opponendo), ed i requisiti di legge (fra cui la propria competenza, l'esistenza dell'autorizzazione della Autorità di vigilanza, l'esatto adempimento dell'iter formale di cui alla norma). In tal caso, il decreto di omologazione non è reclamabile. Gli effetti e l'esecuzioneDisciplina. L'art. 130, l.fall., richiamato dall'art. 214 l.fall., dispone che la proposta di concordato acquista efficacia dal momento in cui decorrono i termini per l'opposizione all'omologazione o dal momento in cui non è possibile più proporre impugnazioni previste dall'art. 129 l.fall. |